Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 10/CDN  del 30 Luglio 2008  n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - C.U. n. 64 del 26.6.2008 Impugnazione - istanza: (362) – Appello della società AS Pro Calcetto Avezzano avverso le sanzioni della penalizzazione di cinque punti da scontarsi nel campionato appena terminato e € 500,00; l’inibizione per tre mesi al sig. G.C.; l’inibizione per mesi due al sig. C.C. e la squalifica per due turni al calciatore Fabio Pacella Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore straniero che partecipa a 12 gare di campionato nonostante il suo tesseramento era stato sospeso dall’Ufficio Tesseramento. Su deferimento della Procura Federale consegue la sanzione a carico della società di punti (5) di penalizzazione in classifica.  Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 44/CDN del 4 aprile 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 39 del 31.1.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C/1 Impugnazione - istanza:– Reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASP Calcetto Avezzano /Don Orione del 5.1.2008.  Reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASP Calcetto Avezzano/SD Fratelli Cambise C/5 del 19.1.2008. (176. Reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASP Calcetto Avezzano/Sagittario del 2.2.2008 – Reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara ASD United Cepagatti/ASP Calcetto Avezzano del 9.2.2008 Massima: E’ in posizione irregolare il calciatore che, al momento della gara, non risulta tesserato per essere stato il suo tesseramento sospeso dal preposto Ufficio, dandone comunicazione, in attesa della produzione dei documenti utili al suo perfezionamento. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione dell’11 aprile 1996 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 29.2.1996 Impugnazione - istanza: Appello della S.S.Policastro avverso decisioni merito gara Policastro/Buccinese del 4.2.1996 Massima: E’ regolare la partecipazione alla gara del calciatore la cui lista di trasferimento era stata tenuta sospesa da parte del Comitato Regionale, quando nel frattempo è stata chiarita con l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale la regolarità del trasferimento del predetto calciatore.
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