Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 44/CDN  del 17 Dicembre 2009 n. 2 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 60 del 5.11.2009 Impugnazione - istanza:  (124) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di assoluzione della soc. ASD Rotella Calcio, emessa a seguito di proprio deferimento Massima: La nuova società, (con nuova matricola federale, affiliazione e partita IVA) non risponde del comportamento tenuto dai propri tesserati in periodo in cui essa aveva altra matricola federale e partita IVA che ha cessato l’ attività. La pur parziale identità tra i componenti del consiglio direttivo dei due sodalizi, in mancanza di altri elementi oggettivi di riscontro, non costituisce elemento sufficiente ad affermare che la seconda sia mera prosecuzione della prima. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 10.9.2009 Impugnazione - istanza: 11) Ricorso in abbreviazione dei termini procedurali proposto dal Procuratore Federale avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento n. 733/512pf/08-09/sp/blp del 30.7.2009 a carico della società Delfino Pescara 1936 s.r.l. per violazione dell’art. 4, comma 1, per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al sig. S. G., presidente della fallita società Pescara Calcio S.p.A., degli artt. 1, comma 1, 8 comma 14 e 19, comma 2 c.g.s, 12) Ricorso del Procuratore Federale avverso la declaratoria di improcedibilità del deferimento n. 733/512pf/08-09/sp/blp del 30.7.2009 a carico della società Delfino Pescara 1936 s.r.l. per violazione dell’art. 4, comma 1, per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al sig. S.G., presidente della fallita società Pescara Calcio S.p.A., degli artt. 1, comma 1, 8 comma 14 e 19, comma 2 C.G.S Massima: La nuova società che si è aggiudicata all’asta la vecchia società fallita a cui la Federazione ha trasferito il titolo sportivo, mantenendo i diritti derivanti dall’anzianità di affiliazione, non risponde di alcuna violazione federale allorquando il deferimento per fatti commessi dalla società fallita è avvenuto successivamente all’acquisizione del titolo sportivo. “Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, come del resto già accennato, che la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (viene richiamata decisione sul caso del calciatore, Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre2002)” Anche sulla scorta dei precedenti, dunque, non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale dell’ordinamento sportivo, della responsabilità oggettiva, ma dovendosi dare rilievo, in ogni caso, all’assoluta e totale estraneità della società ai fatti contestati e quindi alla violazione del vincolo commessa dal giocatore, non potevano trovare applicazione ai soggetti giuridici che rispondono in via del tutto residuale a tale titolo le sanzioni previste dall’art. 15 C.G.S., relative, anche per le società, a “comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del vincolo di giustizia”. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 07/CDN  del 10 Luglio 2009  n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (285) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:A.V. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Hellas Verona FC SpA) e della società Delfino Pescara 1936 Srl (nota n. 7263/200pf08-09/AM/ma dell’11.5.2009). Massima: Si esclude qualsivoglia profilo di responsabilità disciplinare a carico della società sportiva di nuova costituzione subentrata a quella non più attiva nell'ambito dell'ordinamento sportivo. La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite ha enunciato il principio che “…con l’acquisizione del titolo sportivo la nuova società è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sotto il profilo prettamente sportivo…” e conseguentemente ha affermato la responsabilità oggettiva a carico della società subentrante (vedi C.U., CGF, N°. 264 del 19.6.2009. In sostanza, la Corte di Giustizia Federale, a fronte dell'invocata esclusione di qualsivoglia responsabilità da parte della società nel senso di cui in precedenza, ha assunto, invece, che relativamente a fattispecie del genere di quelle in argomento non si può mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale dell’ordinamento sportivo, della responsabilità oggettiva, dovendosi, tuttavia, dare rilievo, in ogni caso, alla assoluta e totale estraneità della società ai fatti contestati. Il Giudicante, in sostanza, deve procedere ad una congrua graduazione sotto il profilo sanzionatorio.
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