Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 56/CDN del 20 maggio 2008 n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Campania - C.U. n. 85 del 10.4.2008 – Calcio Femminile Serie C Impugnazione - istanza: (282) - Reclamo della società ASD Real Sannio Donne avverso le decisioni merito gara La Mimosa Padula/Real Sannio Donnefaresina del 24.2.2008 Massima: Non si ha posizione irregolare della calciatrice per mancanza di dell’autorizzazione di cui all’art. 34 N.O.I.F. e non si ha alterazione della regolare svolgimento della gara nel caso in cui l’arbitro riconosce di avere commesso un errore materiale nel trascrivere tra le calciatrici sostituite anche il nominativo di colei che è rimasta tra le riserve. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 9 febbraio 2006 n. 6 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 79 del 12.1.2006 Impugnazione - istanza:Appello della Civitanovese Calcio avverso decisioni merito gara Camerino/Civitanovese Calcio del 12.11.2005 Massima: E’ “incontestabile” la dichiarazione dell’arbitro, nella quale lo stesso ha riferito di avere erroneamente trascritto sul referto e sul rapporto di fine gara il nominativo del calciatore subentrato in campo ed in particolare di aver erroneamente riportato il numero di maglia 13 invece del numero 15. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Aprile 2005 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 57 del 23.2.2005 Impugnazione - istanza: Appello della Libertas Rainbow avverso decisioni merito gara Libertas Rainbow/Viagrande Calcio dell’1.2.2005 Massima: Quando la società ritiene che l’arbitro sia incorso in errore nella compilazione del documento riportante le sanzioni a carico dei calciatori, perché ha riportato la espulsione di un calciatore che in sostanza non è stato espulso, deve segnalarlo all’atto della sottoscrizione del documento, in mancanza non può eccepire alcunché qualora nella successiva gara sia proposto nei suoi confronti un reclamo per posizione irregolare del calciatore precedentemente espulso anche se ritiene che tale espulsione non sia mai avvenuta. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 49/C Riunione del 10 Maggio 2004 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Dellese avverso decisioni merito gara Cellatica/Dellese del 14.12.2003 Massima: Quando la società sostiene che vi sia stato un errore dell’arbitro nella trascrizione nel referto del numero sostituito (il n. 13 al posto del n 15) da cui dipende la regolarità della gara, l’organo di giustizia sportiva, al fine di raggiungere la prova sul punto, può disporre che vengano compiuti accertamenti da parte dell’ufficio indagini (che ascolterà gli atleti, i dirigenti ed i tecnici della società), nonché ascoltare l’arbitro. Qualora questi affermi di non escludere “un possibile travisamento da parte sua dei numeri dei calciatori, data anche l’affinità visiva tra il “3” ed il “5” e la distanza da cui si egli osservò il tutto, l’inverosimiglianza del fatto che a partita quasi finita, con la squadra in vantaggio fuori casa”, il reclamo può essere accolto con conseguente declaratoria di regolarità della gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 2.1.2003 Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Ursus Trani avverso decisioni merito gara Arpi Foggia/Ursus Trani dell’1.12.2002 Massima: L’art. 31 lettera a) C.G.S. recita: “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del IV ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Nella specie, il direttore della gara in esame, nel proprio supplemento di rapporto fornito alla Commissione Disciplinare, ha precisato come erroneamente ebbe a riportare sui documenti ufficiali che il calciatore sostituito dalla società fosse il calciatore juniores, mentre in realtà era stato sostituito altro calciatore, per cui la società ha ottemperato all’obbligo di disputare tutta la gara con determinati calciatori nati in un determinato anno in poi. A nulla rilevano sul punto le circostanze che l’arbitro non apportò alcuna variazione al proprio referto arbitrale, nonostante la richiesta della società, perché certo di ciò che era avvenuto nel campo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Maslianico avverso decisioni merito gara Maslianico/ Base del 22.9.2002Massima: La gara è regolarmente disputata, quando l’arbitro ascoltato dall’Ufficio Indagini, riferisce di aver commesso un errore nella trascrizione delle sostituzioni, per cui la società ha ottemperato all’obbligo di disputata la gara con calciatori nati in un determinato anno in poi. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 4 Aprile 2002 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n .14 del 21.11.2001 Impugnazione - istanza:Appello della A.C. S. Lucia avverso decisioni merito gara S. Lucia/ Colligiana del 16.9.2001 Massima: La CAF, quando emerge dall’istruttoria che la società reclamante ha speculato sull’errore in cui altri erano caduti, allo scopo di ottenere scorrettamente una vittoria che il campo aveva assegnato alla squadra avversaria, da un lato respinge il reclamo e ripristina il risultato conseguito sul campo, dall’altro deferisce la società reclamante al competente organo disciplinare (Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica) per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in quanto tale comportamento integra una grave slealtà, meritevole di essere valutata alla luce di quel principio di lealtà, correttezza e probità cui ogni tesserato è tenuto ad attenersi e che la società ha invece grossolanamente e gravemente violato. (Il caso di specie: La società chiedeva la vittoria a tavolino per aver partecipato nella squadra avversaria un calciatore in posizione irregolare, subentrato al posto di altro calciatore, la cui sostituzione, pur risultante dal referto arbitrale è stata smentita dall’arbitro che ha dichiarato in sede di supplemento, di essere incorso in errore, perché tra le file di detta società in occasione di quella gara non avvenne alcuna sostituzione. Ebbene, il fatto che la società, nonostante fosse ben a conoscenza che la squadra avversaria non aveva effettuato alcuna sostituzione, ha cercato di speculare sull’erroore arbitrale). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 7 Marzo 2002 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 49 del 5.10.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’Aglianese Calcio 1923 avverso decisioni merito gara Juniores Fortis Juventina/Aglianese del 15.9.2001 Massima: Quando dagli accertamenti istruttori eseguiti è emerso che il direttore di gara ha commesso l’errore, presumibilmente in fase di riscrittura, attribuendo la sostituzione operata dalla società, con riferimento all’avvicendamento tra i calciatori, alla squadra avversaria in contemporanea ad un’analoga operazione effettuata dalla medesima, va ripristinato il risultato dalle squadre conseguito sul campo e si trasmettono gli atti alla Procura Arbitrale per le eventuali iniziative di competenza in ordine alla condotta del direttore di gara. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 28 Febbraio 2002 n. 5– www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n . 26 del 31.1.2002 Impugnazione - istanza:Appello della A.S. Ribolla avverso decisioni merito gara Rio Marina/ Ribolla del 28.11.2001 Massima: Nel caso in cui la società sostiene che l’arbitro abbia erroneamente riportato sul referto le sostituzioni dei calciatori, incidendo sulla regolarità della gara, per il mancato rispetto di mantenere per tutta la durata della gara determinati calciatori nati in un determinato anno in poi, l’Organo Disciplinare può disporre il riconoscimento del calciatore, chiedendo all’arbitro se tra i presenti era in grado di indicare il calciatore. Nel caso in cui questi non venga nella circostanza riconosciuto, l’arbitro è incorso in errore. (Il caso di specie: La vicenda trae origine dalla circostanza che la società al 32° del secondo tempo (allorché il risultato era già di 4 a 1 a lei favorevole) sostituiva il calciatore n° 3, nato nel 1982. Poiché il rapporto dell’arbitro indicava il calciatore n° 14, nato nel 1965, entrato in sostituzione, il Giudice Sportivo infliggeva alla società la punizione sportiva della perdita della gara per aver violato l’obbligo regolamentare che prevede l’impiego per l’intera durata dell’incontro di almeno due calciatori nati successivamente al 1980. Impugnava tale decisione la società assumendo che il n° 3 era stato sostituito con il n° 18 nato nel 1980, e non dal n° 14, come erroneamente riportato dall’arbitro. Attesa la situazione di incertezza, la Commissione Disciplinare riteneva di procedere il riconoscimento del calciatore e, avuta la presenza dei due, chiedeva all’arbitro se tra i presenti era in grado di indicare il calciatore, che non veniva nella circostanza riconosciuto e veniva ripristinato il risultato acquisito sul campo). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 24 luglio 1997 - n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 18/Disc. del 13.2.1997 Impugnazione - istanza: Appello dell'A.C.D. Folgore avverso decisioni merito gara Sacro Cuore Milazzo/Folgore del 27.10.1996 Massima: Quando dagli atti ufficiali e dall'esame personale dell'arbitro non emerge provata la tesi difensiva, che cioè il direttore di gara, nel trascrivere le sostituzioni operate, fosse incorso in errore materiale, non indicando che uno dei due sostituti rientrava nei limiti di età, l’Organo di Giustizia Sportiva può investire l’Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti ed all’esito, qualora emerga realmente un errore dell’arbitro nell’ annotazione delle sostituzioni non può darsi luogo ad alcuna sanzione nei confronti della società per aver la stessa impiegato correttamente i calciatori nei limiti di età.
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