Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0008/CFA del 13 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 44/TFT del 1 giugno 2023, notificata il 5 giugno 2023

Impugnazione – istanza:  –  Procura Federale Interregionale/sig.ra F.M.D.F. e altri

Massima: E’ infondata la censura di difetto di giurisdizione per inattività della società. Come noto la mera inattività della società rende la stessa soggetta, comunque, a giurisdizione federale e, dunque, suscettibile di sanzioni ex art. 8 CGS vigente, non essendo intervenuto il provvedimento di revoca dell’affiliazione, momento che determina lo iato con la Federazione ed il suo apparato amministrativo - giustiziale. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (decisione n. 7/CFA/2020-2021) secondo il quale: “La mancata attività di una società sportiva deve essere interpretata quale temporanea sospensione, più o meno lunga, delle prestazioni sportive; attività che potrebbe essere ripresa in qualsiasi momento da parte dell’affiliata senza eliminare e neppure affievolire il vincolo che la lega alla Federazione sportiva con conseguente assoggettamento all’obbligo di osservanza dei precetti normativi– regolamentari imposti a tutti gli associati. Il quadro degli Statuti vigenti consente di affermare che per non essere soggetti alle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi venir meno la sanzionabilità – in questo caso di una società occorre che vi sia stato un provvedimento di decadenza e/o revoca della affiliazione da parte del Presidente federale (art. 16, comma 1, lett. a) NOIF). Tale principio è ulteriormente chiarito dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, laddove all’ art. 5 come 2 si dispone “Alla decadenza o revoca dell’affiliazione, oppure alla affiliazione ad altra Lega delle Federazione Italiana Giuoco calcio, consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, .... ".

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 164/TFN - SD del 26 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza:  Deferimenti n. 16847/797pf20-21/GC/ep del 10 maggio 2022, n. 16852/799pf20-21/GC/blp del 10 maggio 2022 e n. 16861/798 pf20-21/GC/ep del 10 maggio 2022, nei confronti della società AS Livorno Calcio Srl - Reg. Prot. 150-151-152/SS2021-2022/TFN-SD

Massima: Il Tribunale, a seguito dell’intervenuto fallimento della società e successivo provvedimento pubblicato sul c comunicato ufficiale con il quale è stata revocato l’affiliazione al sodalizio, ai sensi dell’art. 16 delle NOIF, dichiara improcedibili i deferimenti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 137/TFN - SD del 6 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 5903/794pf21-22/GC/gb del 14 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri L.M.N., D.M. e della società Calcio Catania Spa - Reg. Prot. 102/TFN-SD

Massima: ….il Tribunale, con riguardo alla posizione e agli addebiti ascritti alla Società Calcio Catania Spa , rilevato che alla predetta risulta essere stata revocata l’affiliazione alla FIGC in data 9.04.2022 come da C.U. n. 214/A, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della stessa.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 63/TFN - SD del 30 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 1726/726pf20-21 GC/mg del 17 settembre 2021 nei confronti del Sig. M.C., della società US Grosseto 1912 SS ar l, del Sig. D.S. e della società SS Sambenedettese Srl - Reg. Prot. 31/TFN-SD

Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti della società per effetto della revoca dell’affiliazione alla FIGC

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.028/CDN  del 23 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.S.(tesserato all’epoca dei fatti quale tecnico per la Società AC Legnano Srl),  L.A.(tesserato all’epoca dei fatti quale DS per la Società AC Legnano  Srl), G.P.(tesserato all’epoca dei fatti quale dirigente per la Società  AC Legnano Srl), M.F.(tesserato all’epoca dei fatti quale DG per la  Società AC Rodengo Saiano), C.G.(tesserato all’epoca dei fatti  quale calciatore per la Società FC Piacenza Spa), S.B.(tesserato  all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società AC San Giustese Srl), R.B.(arbitro effettivo associato all’epoca dei fatti quale per la sezione AIA di  Fermo), Società AC RODENGO SAIANO e AC SAN GIUSTESE Srl - (nota n. 643/893  pf 12-13/AM/ma del 2.8.2013).

Massima: Il deferimento non é stato esteso alla Società …, essendo intervenuta nei confronti della medesima, provvedimento di revoca dell’affiliazione

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.84/CDN del 04 Maggio 2011 n.6 - www.figc.it Impugnazione – istanza: (312) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD MF Siracusa C/5) e della societá ASD MF Siracusa C/5 ▪ (nota N°. 4988/1437 pf09-10/AM/ma del 26.1.2011). Massima: La CDN dichiara il non luogo a provvedere nei confronti della società atteso che la stessa è stata dichiarata inattiva, giusto provvedimento del 19 marzo 2010, con conseguente revoca dell’affiliazione del 30 giugno 2010.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 39/CDN  del 26 Novembre 2009  n. 4 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 12 dell’1.10.2009 Impugnazione - istanza: (81) Appello della Procura Federale avverso la delibera di non luogo a procedersi nei confronti della soc. ACD Sporting Alberga Cisano, emessa a seguito di proprio deferimento Massima: Per giurisprudenza della C.D.N., una società inattiva, almeno sino a quando non venga revocata l’affiliazione, resta pur sempre suscettibile di sanzioni. Pertanto, la società, quantunque inattiva, risulta essere ancora affiliata, e pertanto va dichiarata la insussistenza della causa di improcedibilità dichiarata in primo grado con rinvio degli atti per l’esame nel merito innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale competente. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN  del 19 Novembre 2009  n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 12 dell’1.10.2009 Impugnazione - istanza: (79) – Appello del sig. A. N. (calciatore US Sanremese Calcio srl) avverso la propria squalifica per mesi 6 e l’ammenda di € 500,00, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale Massima: L’essere la società inattiva, come da C.U. non comporta la cancellazione della Società che rimane pur sempre affiliata per la FIGC; ne consegue che i suoi organi rappresentativi mantengono inalterato lo status di tesserato e la conseguente sanzionabilità. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 18/CDN  del 10 Settembre 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (22) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. S. (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. Pescara Calcio SpA) e della società Delfino Pescara 1936 Srl (nella qualità di Società che ha acquisito il titolo sportivo del Pescara Calcio SpA) (nota n. 733/512pf08-09/SP/blp del 30.7.2009). Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti della società a cui è stata revocata l’affiliazione. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 29 Luglio 2009  n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (57) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G. R. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl, all’epoca dei fatti) e della società  Spezia Calcio 1906 Srl (nota n. 530/1503pf07-08/SP/ma del 29.7.2008). Massima: La revoca dell’affiliazione della società comporta determina l’estinzione del procedimento disciplinare, per lo meno dal punto di vista sportivo. Lo stesso non può dirsi per l’altro soggetto deferito, il presidente, al quale è imputabile la violazione. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 29 Luglio 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (55) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: H. F. (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. AS Lucchese Libertas Srl) e della società AS Lucchese Libertas Srl (nota n. 524/1505pf07-08/SP/blp del 29.7.2008). Massima: La revoca dell’affiliazione della società comporta determina l’estinzione del procedimento disciplinare, per lo meno dal punto di vista sportivo. Lo stesso non può dirsi per l’altro soggetto deferito, il presidente, al quale è imputabile la violazione.  

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN  del 09 ottobre 2008  n.  2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (273) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. ASD Pro Calcio Napoli attualmente tesserato Soc. SS Juve Stabia SpA), P.D.S. (all’epoca dei fatti Presidente Soc. SS Lanciano Srl) e della Società SS Lanciano Sloggi SS Virus Lanciano 1924 Srl (nota n. 3908/325pf07-08/AM/ma del 2.4.2008)

Massima: Il calciatore risponde della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, con riferimento all’art. 40 comma 4 delle NOIF, nonché all’art. 10 commi 2 e 4 CGS, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento, allorquando questi era tesserato per altra società. Nel mentre, il presidente della società, ancorché fallita, risponde della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, con riferimento all’art. 40 comma 4 delle NOIF, nonché all’art. 10 commi 2 e 4 CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il tesseramento “de quo”. La Società fallita, invece, non risponde di tale violazione poichè risulta ormai soggetto inesistente ai fini federali, pertanto, in concreto, non più sanzionabile, nel mentre quella nuova, sul piano squisitamente disciplinare non può evidentemente rispondere dei fatti ascrivibili alla responsabilità della precedente.  (Nel caso di specie la società è stata dichiarata fallita, ragion per cui la FIGC, con comunicato ufficiale n. 117/A del 25.6.2008, ne ha revocato l’affiliazione procedendo, nel contempo, all’affiliazione della nuova società, ed al trasferimento in capo alla stessa del relativo titolo sportivo).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN  del 09 ottobre 2008  n.  1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (263) – Deferimento del Procuratore Federale a carico della società SS Lanciano Srl oggi SS Virtus Lanciano 1924 Srl (nota n. 4020/351pf07-08/am/en del 9.4.2008)

Massima: La Società fallita risulta ormai soggetto inesistente ai fini federali, pertanto, in concreto, non più sanzionabile, nel mentre quella nuova, sul piano squisitamente disciplinare non può evidentemente rispondere dei fatti ascrivibili alla responsabilità della precedente.  (Nel caso di specie, la società è stata dichiarata fallita, ragion per cui la FIGC, con comunicato ufficiale n. 117/A del 25.6.2008, ne ha revocato l’affiliazione procedendo, nel contempo, all’affiliazione della nuova società, ed al trasferimento in capo alla stessa del relativo titolo sportivo).

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 luglio 2004– www.coni.it

Decisione impugnata: Revoca dell’affiliazione dell’A.C. Parma, annullamento dell’autorizzazione al conferimento e dei provvedimenti connessi e conseguenti in favore di F.C. Parma, nonché dei provvedimenti presupposti e conseguenti. - www.figc.it

Parti: A.C. Perugia S.P.A. contro F.I.G.C. + Parma A.C. S.P.A. + Altri

Massima: L’art. 16, comma 6, N.O.I.F. prevede la revoca dell’affiliazione in caso di fallimento, con efficacia immediata o, qualora venga disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, con efficacia dal termine della stagione in corso. Muovendo dalla considerazione della differente funzione delle due procedure, non è quindi possibile estendere la norma dell’art. 16, comma 6, N.O.I.F. alle società sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria, limitandosi l’ordinamento sportivo federale a recepire gli effetti della disciplina statale sui diversi regimi delle crisi dell’impresa. È evidente, in proposito, come rispetto a ciò non possa assumere alcuna rilevanza l’inconferente rinvio di parte istante al generale “principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità”, contenuto nel d.lgs. n. 242/1999. La procedura di amministrazione straordinaria ha finalità conservative del patrimonio produttivo (art. 1 d.lgs. 8.7.1999, n. 270) ed è quindi volta alla conservazione dell’impresa, intesa come complesso produttivo, cioè come complesso aziendale. Ciò è stato chiaramente ribadito, ancora di recente, proprio con riferimento alla vicenda del gruppo Parmalat, da TAR Lazio n. 6805/04. Il giudice amministrativo, infatti, ha espressamente sottolineato le “insopprimibili differenze funzionali tra fallimento ed amministrazione straordinaria – l’uno rivolto essenzialmente alla liquidazione dell’attivo ed al soddisfacimento dei creditori, l’altra alla cura dell’interesse pubblico di salvaguardia delle capacità produttive dell’impresa e di conservazione dei livelli occupazionali”. Né l’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, diversamente da quanto ritiene l’istante operando un’artificiosa distinzione tra profilo soggettivo ed oggettivo, potrebbe utilmente continuare con il ricorso alla speciale procedura di cui all’art. 52, comma 6, N.O.I.F.. Questa, infatti, presuppone, al contrario, la costituzione di una totalmente nuova e diversa impresa da parte di soggetti selezionati attraverso meccanismi concorsuali dalla stessa Federazione. Per l’impresa esistente e sottoposta all’amministrazione straordinaria, invece, la revoca dell’affiliazione, comportando lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati (art. 110 N.O.I.F.), determinerebbe l’azzeramento di quella che è la principale componente patrimoniale dell’azienda e con esso il dissolvimento del complesso produttivo, vanificando la finalità istituzionale della procedura.

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/Cf del 26 Maggio 2004.n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell’art. 16, comma 6, delle N.O.I.F.

Interpretazione: L’assoggettamento di una società alla procedura dell’amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in crisi non comporta la revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 16 comma 6 N.O.I.F.

Interpretazione: La revoca dell’affiliazione è limitata all’ipotesi del fallimento di una società. La scelta è chiara e logica, ed altrettanto chiara e logica è l’eccezione alla regola della revoca dell’affiliazione (o, più esattamente, della parziale ultraattività dell’affiliazione) per il caso in cui il tribunale disponga la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa della società fallita. L’ordinamento federale si muove, infatti, nel solco della solidissima linea interpretativa che individua nel fallimento una procedura concorsuale naturalmente e fondamentalmente vocata a scopi liquidatori, come tali normalmente impeditivi dell’attività sportiva. Proprio questa tendenziale impossibilità a conseguire lo scopo sociale da parte di una società sportiva dichiarata fallita giustifica la revoca dell’affiliazione, mentre del tutto occasionale è la temporanea protrazione dell’efficacia dell’affiliazione, legata al provvedimento autorizzativo della continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, in ogni caso non eccedente la conclusione della stagione sportiva nel corso della quale viene dichiarato il fallimento. In altre parole, l’ordinamento federale costruisce il sistema di rapporti tra affiliazione e fallimento in termini di reciproca incompatibilità, in quanto il secondo tende all’estinzione del soggetto giuridico affiliato (sintomatico è che il comma successivo dello stesso art. 16 N.O.I.F. prevede la revoca dell’affiliazione anche nel caso della liquidazione della società ai sensi del codice civile), piuttosto che alla sua conservazione come nel caso dell’amministrazione straordinaria. Quest’ultima, quindi, non solo non è assimilabile sotto l’aspetto strutturale e teleologico al fallimento, ma costituisce, nello specifico versante dell’attività sportiva, garanzia certa ed incontestabile della sua effettiva prosecuzione. Ciò rende evidentemente inapplicabile alla stessa amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi (fino a quando non sia eventualmente accertata l’impossibilità di risanamento con conseguente pronuncia del decreto di fallimento di cui all’articolo 30 d.lgs. 270/1999) la disposizione di cui all’art. 16, comma 6, N.O.I.F., disposizione, peraltro, che, in quanto ablativa di fondamentali posizioni soggettive in ambito federale, è insuscettibile di interpretazione estensiva e, tanto meno, di applicazione analogica.

Interpretazione: La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha escluso l’assimilabilità della procedura di amministrazione straordinaria, “connotata da prevalenti finalità conservative e di ripristino della piena funzionalità economica dell’impresa”, alla procedura fallimentare “connotata da esclusive finalità liquidatorie” (cfr., in termini, Cass. 7 marzo 1998, n. 2577). La stessa giurisprudenza, nel ribadire la centralità della fase conservativa dell’amministrazione straordinaria, contrapponendola alle finalità recuperatorie proprie della procedura fallimentare e delle azioni revocatorie in seno ad essa esperibili, ha chiarito come sia soltanto eventuale nella prima la fase liquidatoria, destinata al conseguimento delle ragioni dei creditori e subordinata alla irrealizzabilità del fine di risanamento della grande impresa ed alla relativa riorganizzazione delle strutture produttive (così Cass. 5 settembre 2003, n. 12936). Logica conferma della eterogeneità dei regimi, dei presupposti e delle finalità delle due procedure concorsuali a raffronto (amministrazione straordinaria e fallimento) è data dalla possibilità di reciproca conversione dell’una nell’altra, laddove maturino le relative condizioni, e di conseguente applicazione dello statuto normativo pertinente alla nuova figura (cfr. Cass. 29 maggio 1997, n. 4748), previsione, questa, spiegabile solo con l’originaria eterogeneità delle due figure. Del tutto coerente col descritto quadro normativo e con la illustrata ricostruzione sistematica si rivela la norma federale della cui interpretazione si tratta.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 6 luglio 1995 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 172/C dell’1.6.1995

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Formia avverso decisioni merito gara Matera Sport/Formia del 23.4.1995

Massima: E’ legittimata a prendere parte alle gare del campionato in corso, l’impresa che, in virtù del contratto di affitto di azienda disposto dal tribunale fallimentare, è stata autorizzata alla continuazione temporanea dell'attività di impresa e questo ancorché non affiliata ed il cui titolo sportivo era ancora legato alla società fallita.

Massima: Il contratto di affitto di azienda, autorizzato dal Tribunale, altro non è che un modulo organizzativo per assicurare la continuazione dell'esercizio di impresa della società fallita, mirato a portare a termine, in conformità alle disposizioni regolamentari ed all'autorizzato esercizio provvisorio, la stagione sportiva.

Massima: Il contratto di affitto di azienda consente di ribadire la titolarità nella società fallita del titolo legittimante la partecipazione per la stagione in corso al campionato, trattandosi dell' unico soggetto dal quale, nell'ambito dell' ordinamento sportivo, sono destinate a riverberarsi tutte le conseguenze comunque connesse a tale status.

 

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