Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Terza: Decisione n. 115 del 20/12/2021

Decisione impugnata: Delibera della Commissione di Disciplina d’Appello (CDA) dell’Associazione Italiana Arbitri n. 5 del 2020, dispositivo dell’11 settembre 2020 e motivazione comunicata il 30 settembre 2020, con la quale, in reiezione dell’appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione della Commissione di Disciplina Regionale AIA n. 43 del 23 dicembre 2019, è stato confermato, a carico dello stesso ricorrente, il provvedimento disciplinare del ritiro della tessera, per una serie di contestazioni tutte attinenti alla violazione degli artt. 40 del Regolamento AIA, nonché Premessa, commi 2 e 3, e 6.1, 6.3 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA, con l’aggravante di cui all’art. 7, n. 4, lett. B), delle Norme Disciplina.

Impugnazione Istanza: C. G./Associazione Italiana Arbitri/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Resta assorbita in questa sede l’eccezione sollevata dalla resistente di difetto di legittimazione attiva, essendo il ricorso presentato da soggetto non più tesserato (questione comunque rimessa alle Sezioni Unite di questo Collegio da Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, Decisione n. 6/2020, ma cfr. già Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 55/2020).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 72/TFN-SD del 19 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B. R., all’epoca dei fatti Consigliere della Società CS Porta Romana ASD; C. M., all’epoca dei fatti calciatore della Società Sestese Calcio SSD ARL; C. M., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina; C.P., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Firenze Ovest ASD; C. G., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Bucinese ASD; E. V., all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AC Prato Spa; F. S., all’epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la Società ACF Fiorentina Spa, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società CS Porta Romana ASD; G. F., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società ACD Aglianese; G. F., all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL; G. E., all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Sestese Calcio SSD ARL; P.C., all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Bucinese ASD; R. A., all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Pol. Bucinese ASD; S. F., all’epoca dei fatti istruttore del settore giovanile scuola calcio della AC Prato Spa; S. S., all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della Società AC Prato Spa; T.N., all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Firenze Ovest ASD; T. P., all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Società AC Prato Spa; V.A., all’epoca dei fatti segretario amministrativo della Società sportiva “AC Prato Spa"; Z. F., all’epoca dei fatti calciatore della Società ASD Nuova AC Foiano; Z. T., all’epoca dei fatti Co-Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina; la SOCIETÀ AC PRATO Spa; la SOCIETÀ ACD AGLIANESE; la SOCIETÀ ACF FIORENTINA Spa; la SOCIETÀ ASD GRASSINA; la SOCIETÀ ASD NUOVA AC FOIANO; la SOCIETÀ ASD ZENITH AUDAX; la SOCIETÀ CS PORTA ROMANA ASD; la SOCIETÀ POL. BUCINESE ASD; la SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD; la SOCIETÀ SESTESE CALCIO SSD ARL - (nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.18).

Massima: Colui che ha risolto il contratto con la società e non è più tesserato è assoggettato alla giustizia sportiva…Il primo comma dell’art. 1, bis del CGS, infatti, dispone espressamente che il dovere di lealtà e correttezza si applica anche nei confronti di: “ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento Federale”. La disposizione quindi, ricomprende tutte le posizioni di chi, a qualsiasi titolo, abbia svolto una qualche attività rilevante per l’ordinamento Federale (cfr. Tribunale nazionale arbitrato sport 26 marzo 2012; CFA – Sez. Un. C.U. 24 settembre 2015 n. 27/CFA).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 101/CFA 17 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 12.2.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. P.V.(EX PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA L.N.D.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19, COMMA 2 LETTERA D) E 22, COMMA 8 C.G.S., NONCHÉ ART. 45, COMMA 5 C.G.S. C.O.N.I. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4350/1300 PF16-17 CS/GB DEL 21.11.2017

Massima: L’art. 45, comma 5, del codice di giustizia sportiva del CONI, dispone che la sopravvenuta estraneità all’ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l’esercizio dell’azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell’ordinamento sportivo. La disposizione rispecchia un principio generale di coerenza tra l’ambito temporale di appartenenza sostanziale ad un determinato ordinamento e l’interesse generale perseguito dal sistema sportivo all’accertamento degli illeciti compiuti in tale ambito cronologico. Una volta appurato che l’infrazione contestata riguarda un momento cronologico in cui sussisteva certamente il vincolo associativo nella Federazione, il fatto successivo della perdita del requisito soggettivo di appartenenza non può eliminare l’interesse dell’ordinamento a sanzionare il comportamento illecito e ad accertare la responsabilità del tesserato.  In ogni caso, la dizione della norma è del tutto univoca nel sancire la regola secondo cui l’azione disciplinare non è affatto preclusa dalla sopravvenuta estraneità all’ordinamento federale. L’effetto sospensivo riguarda, sul piano sostanziale, la sola prescrizione dell’illecito, senza incidere sull’azione disciplinare e sui suoi termini. Nel caso in esame, del resto, la Procura ha rispettato puntualmente tutti i termini previsti per l’esercizio dei suoi poteri processuali.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 11 del 08/03/2018 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - SS. UU. -, di cui al C.U. n. 065/CFA del 6 dicembre 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso della Procura Federale FIGC, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 12/TFN del 27 settembre 2017, e, per l'effetto, è stata rideterminata la sanzione irrogata all’odierno ricorrente nell'inibizione di 5 anni con la preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in luogo della inibizione di 18 mesi, per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 7 del CGS FIGC

Parti: V. P./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’ex Presidente del Comitato Regionale è assoggettato alla giustizia sportiva per i fatti compiuti in costanza di mandato…Al riguardo, questo Collegio deve, in primo luogo, osservare che sulla questione in esame non può avere alcun rilievo la citata ordinanza con la quale il TAR per il Lazio, Sezione Prima Ter, ha chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità delle disposizioni, contenute nell’art. 2 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, che dettano limiti al sindacato del giudice amministrativo sulle pronunce emesse dagli organi della giustizia sportiva. La questione di legittimità costituzionale investe, infatti, chiaramente non i poteri decisori degli organi della giustizia sportiva, ma i limiti che sono stati posti al successivo sindacato del giudice amministrativo in materia di sanzioni  disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva. Il motivo, come questo Collegio di Garanzia ha già avuto modo di affermare più volte, è comunque chiaramente infondato. I soggetti tesserati con le Federazioni Sportive devono ritenersi, infatti, pacificamente soggetti alle “giurisdizione” degli organi della giustizia sportiva, per fatti verificatisi quando erano tesserati ed anche nel caso in cui il tesseramento è venuto meno nel corso dell’azione disciplinare e del conseguente giudizio. In proposito l’art. 1, comma 4, dei Principi di giustizia sportiva, approvati dal CONI, con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1519 del 15 luglio 2014, espressamente prevede che “sono punibili coloro che,  anche se non più tesserati,  per  i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile”. Anche le Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia hanno affermato, in proposito, che rileva, ai fini dell’assoggettamento alla giustizia sportiva, la posizione rivestita al momento della commissione delle violazioni contestate (decisione n. 46 dell’11 ottobre 2016). Mentre la disposizione di cui all’art.  45,  comma 5,  del CGS,  richiamata  dal ricorrente,  ha l’evidente fine di evitare che la mancanza di una (anche temporanea) “posizione rilevante” nell’ordinamento sportivo possa incidere sui termini per l’esercizio dell’azione disciplinare. Né si può ritenere che il giudizio nei confronti del signor P. potesse o dovesse essere sospeso per effetto dell’intervenuto commissariamento del Comitato Regionale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 41/TFN-SD del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  P.  V.  (ex Presidente del Comitato Regionale Campania – LND), SOCIETÀ ASD ANTONIO ESPOSITO - (nota  n. 4350/1300 pf16-17 CS/gb del 21.11.2017).

Massima: La decadenza dalla carica di Presidente del CR Campania -LND, in forza del Comunicato ufficiale della LND n. 113 del 14 settembre 2015, ed il fatto che non rivesta più alcuna carica Federale all’epoca dei fatti contestati, non sottrae il soggetto dall’assoggettabilità alle norme sportive. In costanza di provvedimento di inibizione, il deferito non può sottrarsi all’applicazione delle norme dell’Ordinamento sportivo; ed invero, la ratio sottesa al divieto di cui all’art. 22, comma 8 del CGS è volta proprio ad impedire che, in costanza di provvedimento inibitorio, il soggetto colpito dalla relativa sanzione possa volontariamente “sciogliersi” dal vincolo sportivo allo scopo surrettizio di sottrarsi ai divieti ed alle preclusioni ivi indicati. L’assenza di vincolo associativo non priva, dunque, il soggetto inibito della imputabilità ai fini di eventuali, ulteriori e differenti contestazioni di addebiti di rilevanza disciplinare; ciò che comporta il conseguente sindacato del giudice sportivo sulle attività poste in essere in presunta violazione di un precedente provvedimento sanzionatorio di natura disciplinare. Tale interpretazione è conforme all’orientamento già seguito dalla Corte Federale d’Appello, secondo il quale “Le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione di questo Collegio del 23.2.2015 n. 5). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell’inerenza che sostiene l’ultrattività dell’assoggettamento alle regole dell’Ordinamento sportivo” (Corte Federale d’appello, C.U. n. 65/CFA del 6 dicembre 2017). D’altra parte, diversamente opinando la sanzione inflitta (inibizione) perderebbe di effettività risolvendosi in un flatus vocis, ovvero in una sanzione facilmente aggirabile mediante un comportamento elusivo della norma.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 65/CFA del 06 Dicembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. P. V.(ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA – LND) SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17 C.G.S. - NOTA N. 734/1037 PF16-17 GP/CS/GB DEL 24.7.2017 - RICORSO DEL SIG. P. V. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA - LND) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 734/1037 PF16-17 GP/CS/GB DEL 24.7.2017 - RICORSO DELLA LND EX ART. 42 C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. V. P. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 17 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 734/1037 PF16-17 GP/CS/GB DEL 24.7.2017

Massima: L’eccezione di difetto di giurisdizione è priva di pregio. Il dott. V. P. è stato deferito in relazione a  condotte  poste  in  essere  nella  sua qualità di presidente del Comitato regionale Campania della L.N.D. Orbene, come da consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende aderire, non può esservi dubbio alcuno «sulla competenza “giurisdizionale” degli organi federali di giustizia sportiva a giudicarlo per le violazioni allo stesso ascritte con l’atto di deferimento della Procura federale. In definitiva, dunque, la giurisdizione di questa Corte è determinata dalla pacifica appartenenza, all’epoca  dei  fatti,  del  dott.  V.  P.  all’ordinamento  federale.  In  tal  senso,  peraltro,  ha  già deciso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, proprio con riferimento ad un ricorso proposto dallo stesso dott. Vincenzo Pastore avverso altra pronuncia di questa Corte. Così si è espresso il predetto Collegio: “Le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo  alla  cessazione  del  vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione di questo Collegio del 23.2.2015 n. 5). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell’inerenza che sostiene l’ultrattività dell’assoggettamento alle regole dell’ordinamento sportivo” (Coll. Gar. Sport, decisione 11 ottobre 2016, n. 49)» (così Corte federale d’appello, C.U. n. 112/CFA del 12 marzo 2017).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 12/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. V. (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania - LND) - (nota n. 734/1037 pf16-17 GP/MB/CS/gb del 24.7.2017).

Massima:  Con riferimento al difetto di giurisdizione appare sufficiente richiamare le decisioni giá adottate sullo specifico punto dagli organi di giustizia sportiva proprio con riferimento alla posizione del P. (per tutte Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. II, 12 luglio 2017, n. 51).

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 51 del 12/07/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., Sezioni Unite (disp. C.U. n. 103/CFA del 10 febbraio 2017 e motivazioni C.U. n. 112/CFA del17 marzo 2017), con la quale, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, è stata rideterminata in mesi 21 la sanzione dell’inibizione comminata al dott. P. V., già presidente del Comitato Regionale Campania L.N.D..

Parti: V. P./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Con il primo motivo, il ricorrente sostiene il difetto di giurisdizione della Giustizia sportiva argomentando che l'intervenuta sua decadenza, a seguito di commissariamento, dalla carica di Presidente del Comitato Regionale, dichiarata con C.U. della LND n. 113 del 14 settembre 2015, farebbe venire meno la sua assoggettabilità alla giurisdizione domestica. La tesi è destituita di fondamento. Invero, le condotte ascritte al ricorrente, in quanto compiute nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Comitato, sono certamente sussumibili nell'ambito di applicazione dell'art. 1 bis CGS/FIGC, il quale fa obbligo alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e a ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'Ordinamento federale, di osservare le norme e gli atti federali e di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Peraltro, questo Collegio ha più volte osservato che le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l'associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (cfr. decisione Sez. II, 18 ottobre 2016, n. 49; id. 23 febbraio 2015, n. 5). E’ quanto accade nel caso di specie, in cui i fatti per cui è causa sono relativi al periodo in cui il dott. P. era tesserato in qualità di dirigente federale.

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 005/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. V. F. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 4; AMMENDA DI € 70.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SANTARCANGELO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 35.000; INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. S. C. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS BARLETTA CALCIO SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5; AMMENDA DI € 95.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. C. A. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 CON PRECLUSIONE; AMMENDA DI € 30.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. F. M. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 3; AMMENDA DI € 10.000; INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. M. S. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO); AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL CON RIFERIMENTO ALLE GARE 7) SALERNITANABARLETTA E 9) JUVE STABIAVIGOR LAMEZIA, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA E ALLA RESPONSABILITÀ DEL SIG. F.B., ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 5 DEL C.G.S., OPERANTE NELL’AMBITO DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016

Massima: Il calciatore svincolato è assoggettato alla giustizia sportiva…Ne consegue, ai sensi del citato articolo 4 del reg. Fifa, che lo status di calciatore del sig. S. si è, pertanto, protratto per un periodo di 30 mesi a decorrere dal giorno in cui ha giocato l’ultima volta in una gara ufficiale per la sua ultima società di appartenenza, ovvero, come si è detto, dal 6.12.2015 e non può allora che convenirsi con la Procura Federale che il S., al momento della commissione dei fatti, fosse (ancora) effettivamente da considerarsi tesserato per la predetta società dilettantistica, benchè svincolato al momento della proposizione dell’azione disciplinare. In definitiva, ai sensi dell’art. 4 del reg. Fifa, egli era ed è senz’altro soggetto all’Ordinamento Federale ed alla giurisdizione sportiva e, dunque, la sua posizione in relazione alle gare 4 (Gubbio - Santarcangelo del 19.04.2015), 6 (Santarcangelo - Ascoli del 25.04.2015) e 7 (Salernitana - Barletta) dovrà essere nuovamente esaminata e valutata nel merito dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.117/CFA del 31 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CFA del 12 Giugno 2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 3.02.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: J.C.B. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; J.F.Q.P. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8, E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; A.M.ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; N.A.A. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; D.G.G. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN  RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: S.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; D.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; F.Z. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; V.L. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; A.S. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; S.G. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; A.S. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; G.P. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; P.M. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; G.S. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; I.C.. ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 9, E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; G.S. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 1 E 19, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; P.F. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; D.S. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; D.M.P.R.ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; .L.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; M.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI;  U.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, COMMA 2, 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; D.AM. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; H.A.C. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 8 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; I.E.L. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; P.L.M. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 8 E 20, COMMI 2, 5 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, NONCHÉ ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; P.F. ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMA 1 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI; E DELLE SOCIETÀ: F.C. JUVENTUS S.P.A.; U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.; A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.; DELFINO PESCARA 1936 S.R.L.; CATANIA CALCIO S.P.A.; TERNANA CALCIO S.P.A.; VICENZA CALCIO S.P.A.; LIVORNO CALCIO S.R.L.; U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.; REGGINA CALCIO S.P.A.; TUTTE DEFERITE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; - NOTA N. 4563/1266 PF12-13 GP/CC DEL 28.10.2016 - NOTA N. 5731/1266BIS PF12-13 GP/CC DEL 25.11.2016

Massima: Il presidente della società che all’atto del deferimento non è più tesserato FIGC è comunque sottoposto a procedimento disciplinare, per cui sussiste la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva. Il sig. - omissis -  è stato deferito in relazione a condotte poste in essere nella sua qualità di presidente con poteri di rappresentanza della Reggina Calcio Spa. Questo Collegio non nutre, pertanto, dubbio alcuno sulla sussistenza del potere degli organi federali di giustizia sportiva di giudicare le violazioni ascritte al sig. F- omissis - i con l’atto di deferimento della Procura federale. In definitiva, la giurisdizione di questa Corte è determinata dalla pacifica appartenenza, all’epoca dei fatti, del sig. - omissis -  all’ordinamento federale. In tal senso, peraltro, ha già deciso anche il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni: «Le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purchè riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione di questo Collegio del 23.2.2015 n. 5). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell’inerenza che sostiene l’ultrattività dell’assoggettamento alle regole dell’ordinamento sportivo» (Coll. Gar. Sport, decisione 11 ottobre 2016, n. 49).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 66/TFN-SD del 24 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.B.(Calciatore) - (nota n. 7145/461 pf16-17 GP/GT/ag del 11.01.2017).

Massima: Il calciatore – anche non tesserato - non è esentato dal rispetto delle norme federali, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori sottoposto alla giurisdizione disciplinare per le condotte poste in essere nei trenta mesi successivi alla disputa della sua ultima partita.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 112/CFA del 17 Marzo 2017 (motivazioni) -  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del Tribunale Federale  Nazionale  – Sezione  Disciplinare -  Com. Uff. n. 13/TFN del 14.9.2016 - Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 18 E DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 15710/2885PF 15-16/SP/BLP DEL 30.6.2016 (Delibera  del Tribunale Federale  Nazionale  – Sezione  Disciplinare -  Com. Uff. n. 13/TFN del 14.9.2016)

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P. V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1545/744 PF15-16 SP/CC DEL 3.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. P. V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1950/811 PF15-16 SP/BLP DEL 18.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

Massima: Come già correttamente affermato dal Tribunale disciplinare il dott. – omissis - è stato deferito in relazione a condotte poste in essere nella sua qualità di presidente del Comitato regionale Campania della Lega nazionale dilettanti. Questo Collegio non nutre, pertanto, dubbio alcuno sulla competenza “giurisdizionale” degli organi federali di giustizia sportiva a giudicarlo per le violazioni allo stesso ascritte con l’atto di deferimento della Procura federale. In definitiva, dunque, la giurisdizione di questa Corte è determinata dalla pacifica appartenza, all’epoca dei fatti, del dott. – omissis - all’ordinamento federale. In tal senso, peraltro, ha già deciso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, proprio con riferimento ad un ricorso proposto dallo stesso dott. – omissis - avverso altra pronuncia di questa Corte. Così si è espresso il predetto Collegio: «Le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare  anche  per il tempo successivo alla  cessazione del vincolo associativo, purchè riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione di questo Collegio del 23.2.2015 n. 5). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell’inerenza che sostiene l’ultrattività dell’assoggettamento alle regole dell’ordinamento sportivo» (Coll. Gar. Sport, decisione 11 ottobre 2016, n. 49).

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n.  060/CFA del 10 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 099/CFA del 07 Febbraio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 23.9.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. L. P. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5, CON PRECLUSIONE ALLA          PERMANENZA        IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; - AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FIGC, E ALL’ART. 21 NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 8, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.T. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DI ANNI 5; -     AMMENDA DI € 150.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE E AGLI ARTT. 21 E 37 N.O.I.F., NONCHÉ ALL’ART.  8,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  –  NOTA  N.15711/634  PF15-16  AM/SP/MA  DEL 30.06.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. G. T. E IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI P. G., E. K., S. G., A. R., G.S., A. B., R. B., G. S., G. P., E. G., G. M., M. B., F. S., M. M. E O. F. R. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ PARMA FC S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N.15711/634 PF15-16 AM/SP/MA DEL 30.6.2016

Massima: Non può trovare accoglimento l’eccezione relativa al difetto di potestas iudicandi in capo agli Organi di giustizia sportiva della FIGC, atteso che, secondo queste Sezioni Unite in conformità a consolidato orientamento giurisprudenziale, il momento determinante è quello del possesso della qualifica di tesserato (elemento rilevante all’interno dell’ordinamento sportivo) all’atto della commissione dei fatti per cui si procede, anche se successivamente detta qualifica sia venuta meno.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 10 del 30/01/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, di cui al Com. Uff. n. 23/CFA del 4 agosto 2016, con motivazioni di cui al Com. Uff. n. 48/CFA, pubblicate in data 14 ottobre 2016

Parti: V. P./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Codesto Collegio fa proprio quanto precedentemente ribadito, in un diverso procedimento, sulla medesima eccezione sollevata dal dott. – omissis -: «le previsioni statuarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per l’effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione di questo Collegio del 23.2.2015 n. 5)» (decisione n. 49 del 18 ottobre 2016).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 30 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P., J.G.R., P. R., V.R., L.G., G.R., T.R., T.D.L., T.G., F.A., G.C., G.M., A.G., SOCIETÀ AC AIROLA, ASD VIRTUS GROTTAMINARDA e ASD SPORTING CANCELLO ARNONE - (nota n. 1950/811 pf15-16 SP/blp del 18.8.2016).

Massima: Del pari infondata è l’eccezione dell’incolpato di mancanza della propria legittimazione passiva per non essere più nei ruoli della FIGC ed essere quindi estraneo all’Ordinamento federale ed in particolare all’art. 30 dello Statuto sulla efficacia dei provvedimenti federali, del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria. L’incolpato è decaduto dalla carica il 14 settembre 2015; all’epoca dei fatti (stagione sportiva 2014/2015, gare disputate verosimilmente prima di detta data) egli era nel pieno dei suoi poteri e quindi suscettibile di essere sottoposto nell’attualità alla giurisdizione di questo Tribunale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.035/TFN del 30 Novembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P. (all’epoca dei fatti Presidente del C.R. Campania – L.N.D.) - (nota n. 1545/744 pf15-16 SP/cc del 3.8.2016).

Massima: Va respinta l’eccezione di estraneità dall’Ordinamento federale, quale conseguenza della cessazione del tesseramento avvenuta il 14.9.2015, ragione per cui il – omissis - non sarebbe soggetto alla giustizia sportiva in quanto estraneo all’Ordinamento della FIGC, così come quella dedotta in sede dibattimentale di difetto di legittimazione passiva, per essere il Comitato Regionale Campania mera articolazione territoriale della LND, di talché gli effetti delle condotte poste in essere dal suo Presidente sarebbero direttamente riconducibili alla stessa LND (in particolare il provvedimento del Tribunale di Benevento depositato in udienza ha individuato nella LND il datore di lavoro in relazione all’impugnativa di trasferimento proposta da un dipendente del CR Campania). Sotto il primo profilo è ormai giurisprudenza costante e consolidata, quella secondo cui le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 49/2016 depositata dallo stesso – omissis - e relativa ad un precedente procedimento nei suoi confronti). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell’inerenza che sostiene l’ultrattività dell’assoggettamento alle regole dell’Ordinamento sportivo. Sotto il secondo profilo, si osserva che non può essere posta in discussione la figura apicale del Presidente del Comitato Regionale ed il suo compito di direzione e decisione su ogni aspetto dell’attività del Comitato. Tanto risulta chiaramente dall’art. 14 del Regolamento della LND, ove vengono descritti i compiti del Comitato in termini di relativa autonomia “1. I Comitati Regionali costituiscono l’articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l’organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l’autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tal i risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.. Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi…. II Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca l’Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall’Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olimpico….

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Seconda Sezione: Decisione n. 49 del 18/10/2016www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale della F.I.G.C., pubblicata, in motivazione, sul C.U. n. 12/CFA del 28 luglio 2016

Parti: V. P./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del   vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione di questo Collegio del 23.2.2015 n. 5). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell’inerenza che sostiene l’ultrattività dell’assoggettamento alle regole dell’ordinamento sportivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 23 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (1) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.G., P.L., P.G., E.K., S.G., A.V., A.R., G.S., A.B., R.B., S.S., G.S., R.G., G.P., E.G., G.M., M.B., F.S., M.M. e O.F.R. – (Fallimento Società Parma FC Spa) - (nota n. 15711/634 pf15-16 AM/SP/ma del 30.6.2016).

Massima: E’ assoggettato alla giurisdizione sportiva colui che si è dimesso dalla cariche sociali….Sul punto, non può che ribadirsi il costante orientamento degli organi della Giustizia Sportiva e confermato dalla giurisprudenza statale (per tutti, TAR Lazio, Sez. Terza Ter, 13.3.2008, ric. Moggi), orientamento peraltro richiamato nella stessa memoria difensiva, che ritiene sussistere la potestas iudicandi in ragione dello status del soggetto giudicando al memento del fatto oggetto del deferimento, ancorché successivamente tale stato sia cessato. E ciò in ragione della sussistenza e della permanenza dell’interesse della Federazione alla valutazione sotto il profilo disciplinare delle condotte tenute dal soggetto e all’applicazione delle relative sanzioni, anche eventualmente pecuniarie. Non vi è dubbio, lo ammette lo stesso deferito, che il R. rivestisse una qualifica rilevante all’interno dell’ordinamento sportivo al momento della verificazione dei fatti per cui si procede, sicché nei suoi confronti deve affermarsi la giurisdizione di questo Tribunale. Va solo aggiunto, …. che l’assenza di formale carica e/o tesseramento in seno alla Società Parma FC Spa è elemento irrilevante rispetto alla giurisdizione disciplinare, solo che si consideri - con riguardo alla posizione di detti deferiti - che l’art. 1, comma 5, CGS , sottopone all’osservanza delle norme contenute nel Codice e delle norme statutarie e federali anche “i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché́ coloro che svolgono qualsiasi attività̀ all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.016/TFN del 23 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C.A.D. (all’epoca dei fatti Presidente onorario, socio di riferimento e Amministratore di fatto con ampi poteri gestionali ed economici della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 - data fallimento Società), S.B.(Dirigente dell’AS Andria Bat Srl con la qualifica di responsabile gestionale dall’8.2.2013 fino all’8.5.2014 – data fallimento Società) , M.D.T. (Amministratore unico della Società AS Andria Bat Srl dal 14.12.2012 fino all’8.5.2014 - data fallimento Società), R.F. (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 19.11.2012 al 14.12.2012, socio di riferimento dal 10.12.2010 al 14.12.2012, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 20.12.2010 al 19.4.2012), L.V. (Amministratore unico e Presidente della Società AS Andria Bat Srl dal 12.4.2012 al 19.11.2012), S.T. (Amministratore delegato della Società AS Andria Bat Srl nella s.s. 2011-12), W.T. (Presidente della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13), A.I. (Vice Presidente e Amministratore delegato della Società AS Avellino 1912 Srl nella s.s. 2012-13), Società US Avellino 1912 Srl - (nota n. 0048/1151 pf12-13 AM/sds del 1.7.2016).

Massima: E’ assoggettato alla giurisdizione sportiva colui che si è dimesso dalle cariche sociali….Sul punto è anche intervenuta la giustizia amministrativa che, con sentenza 19.3.2008 n. 2472 del T.A.R. Lazio, in riferimento al quadro normativo vigente all'epoca di "Calciopoli" allorché non vi era nessuna previsione in ordine all'assoggettabilità a procedimento disciplinare del tesserato dimessosi, ritenne sussistente la giurisdizione sportiva, usando anche in via analogica i principi pacificamente affermati nell'ambito dell'impiego pubblico nel quale è ammesso in via di generalità l'esperibilità del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, nell'ipotesi sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato, dell'impiegato o della stessa Amministrazione, ad una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto in servizio. L'interesse dell'ordinamento sportivo a sanzionare un tesserato, pur a fronte della sicurezza che lo stesso non può chiedere una nuova iscrizione (art. 37, c. 7, NOIF, nel testo ancora vigente), deriva dalla necessità di moralizzare il mondo sportivo accertando sempre e comunque il comportamento asseritamente amorale di un ex iscritto. Tale indirizzo ha poi trovato una consacrazione formale nel disposto del vigente art. 19 del CGS che così recita: "per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle Società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono puniti...". È pacifico e neppure contestato dalla difesa (vedasi inciso in calce a pag. 4) che il Dott. ….. ha commesso i fatti addebitatigli nel mentre ricopriva cariche sociali e come tale rientrava tra i soggetti tesserati FIGC ai sensi degli art. 36 e 37 NOIF e le successive dimissioni, per quanto antecedenti all'apertura del procedimento disciplinare, risultano inidonee ai fini di provocare la carenza della potestas iudicandi.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.013/TFN del 14 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.P. (all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania) - (nota n. 15710/288 pf15-16 SP/blp del 30.6.2016).

Massima: Non è altresì meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dal Signor – omissis - di non poter essere sottoposto al presente procedimento per decadenza della sua carica, oltre che di non essere più tesserato presso la Figc. Il Signor – omissis - all’epoca delle irregolarità contestate, era regolarmente tesserato e rientrava pertanto nell’ambito della giurisdizione del presente Ordinamento Federale, cosi come continua ad esserne sottoposto in epoca successiva alla propria decadenza da ogni carica e/o titolo; quanto detto risulta conforme al consolidato ed univoco orientamento già assunto per casi analoghi da questo organo giudicante.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.052/TFN del 12 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A.D.B. (Calciatore tesserato fino al 16.7.2013 per la Società SSD Città Di Scordia) - (nota n. 5770/376 pf14-15 SP/GR/mg del 10.12.2015).

Massima: L’ex calciatore, risponde delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, comma 1 e 6 CGS, per aver posto in essere una illecita attività conoscitiva e/o informativa finalizzata alla effettuazione di scommesse su gare dall’esito certo, anche se tale attività è stata posta allorquando lo stesso non era più tesserato come calciatore. Invero, è assoggettato alla giustizia sportiva colui che è stato tesserato in qualità di calciatore sino al 16.07.2013 in forza alla Società militante nel campionato di Eccellenza, e, a seguito dell’interruzione della pratica dell’attività sportiva, rimasto tesserato per la FIGC sino al 16.07.2015, ovvero ancora per 30 (trenta) mesi decorrenti dalla disputa della sua ultima gara del 14.01.2013, come espressamente sancito dall’art. 4 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei calciatori, per il quale “… omissis … i dilettanti che terminano la loro attività calcistica rimangono tesserati per un periodo di 30 mesi presso la Federazione di appartenenza dell’ultima società per la quale hanno giocato. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il calciatore ha giocato per l’ultima volta in una partita ufficiale per la sua società”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 20 Agosto 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C., A.S., B.F.,C.D., C.W., C.S., C.A., C.L., C.N., C.F.M., D.S., D.L.F., D.N.E., F.A., F.G., M.F., M.E., M.V., N.V., P.G., S.G., Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, SS BARLETTA CALCIO Srl, SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, NEAPOLIS Srl, PAGANESE CALCIO 1926 Srl, AC PISA 1909 SS a rl, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, USD SAN SEVERO, SEF TORRES 1903 Srl, VIGOR LAMEZIA Srl – (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).

Massima: Va rigettata l’eccezione di carenza di giurisdizione, atteso che il deferito era tesserato al momento del fatto, di talché nessun effetto consegue alla richiesta di “cancellazione tessera” inoltrata alla Federazione il giorno del dibattimento.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.72/CDN  del 23 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F.F.(Calciatore), E.D. (Dirigente della Società ASD Real Torgianese), A.E.(Dirigente della Società ASD Real Torgianese), Società ASD REAL TORGIANESE - (nota n. 5119/513 pf 13-14/SP/ac del 18.3.2014).

Massima: Quanto al calciatore, devesi, anzitutto, rilevare come la sua condizione - all’atto della condotta – di “non tesserato” non valga a esimerlo da responsabilità, atteso che – ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 5 CGS – sono tenuti all’osservanza delle Norme federali tutti coloro che – ancorché non formalmente tesserati – svolgano qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società, o, comunque, rilevante per l’ordinamento federale. Sotto altro profilo – e in funzione obiettivamente attenuante – assume, per contro, rilievo la presentazione della richiesta di tesseramento che rende meno “abusiva” la condotta conseguente, quantomeno sotto il profilo dell’intensità dell’elemento psicologico.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.028/CDN  del 23 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.S.(tesserato all’epoca dei fatti quale tecnico per la Società AC Legnano Srl),  L.A.(tesserato all’epoca dei fatti quale DS per la Società AC Legnano  Srl), G.P.(tesserato all’epoca dei fatti quale dirigente per la Società  AC Legnano Srl), M.F.(tesserato all’epoca dei fatti quale DG per la  Società AC Rodengo Saiano), C.G.(tesserato all’epoca dei fatti  quale calciatore per la Società FC Piacenza Spa), S.B.(tesserato  all’epoca dei fatti quale calciatore per la Società AC San Giustese Srl), R.B.(arbitro effettivo associato all’epoca dei fatti quale per la sezione AIA di  Fermo), Società AC RODENGO SAIANO e AC SAN GIUSTESE Srl - (nota n. 643/893  pf 12-13/AM/ma del 2.8.2013).

Massima: …va rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice sportivo.. All’epoca dei fatti il deferito era tesserato della  Federazione e le successive dimissioni non fanno venir meno la giurisdizione di questa  Commissione per il noto principio della “perpetuatio”, sancito dall’art. 19, comma 1 del  CGS.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 95/CDN del 15 Giugno 2011 n.4 - www.figc.it Impugnazione – istanza:  (494) – Deferimento della Procura Federale a carico di: E.B.D. (calciatore tesserato per la Società Gela Calcio Spa) ▪ (nota N°. 8344/435pf10-11/AM/ma del 5.5.2011). Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti del calciatore per la violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del CGS e, quindi, della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui al medesimo articolo, con riferimento all’art. 30, commi 1 e 4, dello Statuto federale, per aver adito l’Autorità giurisdizionale ordinaria senza chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio federale, così eludendo il vincolo di giustizia, allorquando risulta dall’anagrafe federale, modello S-400, risulta che il calciatore si è svincolato in data 1.7.2010, tesserandosi nuovamente in data 31.8.2010. Alla data della proposizione della denuncia (20.7.2010), dunque, il deferito non era un soggetto appartenente all’Ordinamento federale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.85/CDN del 05 Maggio 2011 n.2 - www.figc.it Impugnazione – istanza: (322) – Deferimento della Procura Federale a carico di: A.P., U.P., C.M., M.P., N. W., V. M. e A. S. (Fallimento Società SS Calcio Venezia Spa) • (nota N°. 5392/756pf09-10/AM/ma del 9.2.2011). Massima: Sussiste pienamente la giurisdizione ovvero la competenza della CDN ed in generale di tutti gli Organi di giustizia sportiva in merito al deferimento del soggetto non più tesserato, per fatti verificatisi allorquando lo stesso era tesserato. In virtù del disposto dell’art. 19 CGS e della costante giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva ciò che rileva è il tesseramento al momento della verificazione e/o commissione dei fatti contestati. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 98/CDN del 22 Giugno 2010 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (313) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.B. (già Amministratore Unico della Soc. SS Calcio Napoli SpA), S.N. (già Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), B.M. (già Vice Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), L.A. (già Amministratore delegato della Soc. SS Calcio Napoli SpA), F. B. C. (già Consigliere d’Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA), G.N. (già Consigliere d’Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA) (nota n. 7392/129pf05-06/GT/dl del 4.5.2010). Massima: Va rigettata la eccezione con la quale è stato invocato il difetto di giurisdizione della CDN adita, in quanto le contestazioni di cui all’atto di deferimento attengono ad un periodo nel quale vigeva il tesseramento dei deferiti, a nulla rilevando gli eventi relativi alla cessazione dei rapporti tra gli stessi e la Società. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 96/CDN  del 21 Giugno 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (322) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.M. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Bologna 1909 SpA), R.M.(Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. FC Bologna 1909 SpA), F.C.(Direttore Generale della Soc. AC Arezzo SpA) e della società FC Bologna 1909 SpA (nota n. 7759/003pf09- 10/SP/blp del 12.5.2010). Massima:  Appare palesemente inconsistente la tesi difensiva secondo la quale la attuale “non appartenenza” del soggetto  all’Ordinamento sportivo escluderebbe la sussistenza della violazione disciplinare contestata. E’ infatti evidente che nel contesto dell’art. 10, comma 1 C.G.S. per “tesserati inibiti e squalificati” devono intendersi tutti i soggetti colpiti da sanzioni disciplinari, a prescindere da dimissioni successive all’irrogazione della sanzione che così come non fanno venir meno la sanzione stessa, ugualmente non la rendono “inutiliter data” eliminandone ogni conseguenza accessoria all’interno dell’Ordinamento sportivo. Ricordiamo che secondo i Principi di Giustizia sportiva del CONI, ai quali devono adeguarsi tutte le Federazioni Sportive, “E’ sancita la punibilità, anche se non più tesserati, di coloro che per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme Federali o di altra disposizione loro applicabile”. E’ ugualmente infondata la tesi difensiva secondo la quale la norma di cui all’art. 10, comma 1 C.G.S. non riguarderebbe i direttori sportivi ma solo i calciatori e gli iscritti all’albo dei “tecnici”. E’ evidente che la norma fa riferimento generico a tutto lo staff tecnico – sportivo della Società, a prescindere dall’inquadramento in questo o quell’albo. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del  15 dicembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009 Impugnazione - istanza: 5) Ricorso del Modena F.C. S.p.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 5, comma 2 e 4, comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione dell’art. 5, comma 1 ascritta al proprio dirigente, sig. G. G. - nota n. 4105/490pf08-09/sp/blp del 29.1.2009 Massima: Si ha la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva anche nel caso in cui il dirigente della società si sia dimesso successivamente al fatto da cui è scaturito il deferimento. Il fatto che la sanzione non risulti immediatamente eseguibile, non elide, infatti, la portata della norma, in quanto è vero che il deferito si è dimesso, ma è anche vero che la sanzione attiene a fatti anteriori per i quali egli va giudicato. Che poi, per sua scelta, il deferito si sia dimesso, è altra questione.   Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 77/CDN  del 17 Aprile 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (133) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E. I. (Amministratore unico della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) e della società piscina Valle del Giovenco Srl (nota n. 3756/239pf08- 09/AM/ma del 15.1.2009) Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti dell’amministratore unico della società e conseguente anche quello nei confronti della società stessa a titolo di responsabilità diretta, quando dagli atti (verbale di assemblea ordinaria e modulo di censimento inviati nell’agosto 2008 dapprima a mezzo fax e successivamente a mezzo raccomandata alla Lega Italiana Calcio Professionistico) risulta che al momento del fatto contestato l’amministratore non ricopriva più tale carica. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 61/CDN  del 18 febbraio 2009  n. 2/3/4 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Campania - C.U. n. 45 del 27.11.2008 Impugnazione - istanza: (93) – Appello della società ASD Battipagliese avverso la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. (94) – Appello del calciatore G. F. (all’epoca dei fatti tesserato per la soc. ASD Sei Casali) avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con proposta di radiazione inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. (95) – Appello del sig. C. P. (già presidente della soc. ASD Battipagliese) avverso la sanzione della inibizione per anni 3 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale . Massima: Le dimissioni presentate dal presidente della società, di per sé, non sono indicative della perdita, anche di fatto, dello status, tanto che l’introduzione della relativa norma nell’ultima novella del CGS trova il suo presupposto nella necessità di porre un limite espresso al controllo delle Società, anche professionistiche, da parte di soggetti formalmente estranei all’ordinamento federale. La Commissione di prime cure, con ragionamento esente da critiche, ha ritenuto provata la qualità di fatto rivestita dal presidente, non solo per la sua costante presenza durante gli allenamenti ma anche per l’ostentata familiarità nei rapporti con i giocatori, spintasi sino a raggiungere la squadra negli spogliatoi a seguito di una partita vinta. Tali comportamenti, già di per sé incompatibili con la posizione di chi invoca la propria estraneità al contesto societario uniti alla testimonianza resa dal Commissario di Campo, avente ad oggetto la circostanza che, in occasione di una gara giocata a porte chiuse, il deferito si presentava come “Presidente”, ne connotano la posizione di spicco in ambito societario. Basti considerare che l’addetto stampa della società, con un comunicato nel contesto del quale è presente un virgolettato, rassicurava sulla permanenza del deferito negli ambiti societari e lo indicava come “patron”. Non solo. Se – come prospettato – il deferito fosse stato un quisque de populo, ovviamente dal punto di vista sportivo oltre che nella vicenda che ci occupa, risultano incomprensibili i motivi che hanno spinto un manipolo armato a minacciare la persona non tesserata di accusarlo, a meno che, come si ritiene, la “vittima” della macchinazione non fosse una figura apicale della compagine sportiva. Si ritiene pertanto che proprio quella che nell’ottica difensiva doveva essere la via di fuga del deferito è uno degli elementi che corroborano l’accusa. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009n. 4  www.figc.it Impugnazione – istanza Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C. D., agente di calciatori per violazione: a) dell’art. 5 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 12 commi 1 e 4 regolamento agenti di calciatori; b) dell’art. 1 comma 3 C.G.S.. Massima: Ancorché all’epoca dei fatti l’agente di calciatori risultasse sospeso in seguito alla delibera della Commissione Agenti, risulta tuttora iscritto nell’apposito albo, atteso che non è stata revocata la sua licenza di agente di calciatori. Ne consegue quindi che alla stregua della disciplina dettata dall’art. 1 commi 4 e 5 del Regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007, nonché dell’art. 1 dell’Allegato A) dello stesso regolamento, l’agente che non abbia riconsegnato la licenza, rimane sottoposto agli obblighi regolamentari e alla normativa federale, posto che la sospensione pone solo in momentanea quiescenza lo status di agente, ma non ne determina la perdita, potendosi ipotizzare la perdita di tale status solo a seguito di un comportamento abdicativo di tipo definitivo, ovvero di radiazione. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN  del 13 novembre 2008  n.  3 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (48) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C.B. (Presidente della Soc. USD Sanremese Calcio Srl) e M.B. (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 1310/1461pf07-08/GT/en del 25.9.2008) Massima: E’ sottoposto alla giurisdizione della CDN il presidente della società, giacché egli all’epoca dei fatti era tesserato, dal momento che le sue successive dimissioni dai ruoli federali non incidono sull’emanabilità della decisione, ma unicamente sull’effettiva esecutività della sanzione, la cui materiale applicazione non è immediatamente possibile per non essere più tesserato alla FIGC. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 34/CDN  del 06 novembre 2008  n.  1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (46) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di:F.S. (Presidente del Consiglio di amministrazione della Soc. Udinese Calcio SpA), C.N. (calciatore della Soc. Torino FC SpA), S.A. (all’epoca dei fatti dirigente e Legale rappresentante della Soc. Torino FC SpA) e delle società Udinese Calcio  SpA e Torino  FC SpA (nota n. 1294/842 pf07-08/SP/blp del 24.9.2008) Massima: Quando all’epoca della condotta contestata, il deferito risultava tesserato della FIGC è soggetto alle regole dell’ordinamento Federale, onde permane nei suoi confronti l’interesse della FIGC ad ottenere un provvedimento che accerti l’eventuale responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque, non può non persistere l’operatività del vincolo da lui assunto con la costituzione del rapporto associativo, a norma dell’art. 30, comma 2, Statuto Federale (già art. 27, comma 2), a prescindere dalla eseguibilità della eventuale sanzione. A ciò si aggiunga che, ragionando a contrariis, si consentirebbe paradossalmente la facile elusione dell’azione disciplinare da parte del soggetto che, avuta notizia dell’avvio di indagini nei propri confronti, ben potrebbe preventivamente dimettersi, sottraendosi in tal modo all’eventuale provvedimento. Alla luce degli argomenti sopra illustrati, questa Commissione ritiene di non dover condividere sul punto la diversa decisione assunta dalla Corte Federale con CU n. 21/CF del 21 giugno 2007, nonché quella assunta dalla Corte di Giustizia Federale con CU n. 53/CGF del 27.10.2008. Ciò anche alla luce dei principi affermati in proposito dal TAR Lazio, che ha sancito, in linea generale, la permanenza dell’interesse a sottoporre a procedimento disciplinare un tesserato già dimesso, sotto il profilo della persistenza dell’interesse della Federazione alla valutazione, ai fini disciplinari, del comportamento tenuto dall’ex tesserato, analogamente a quanto avviene per l’Amministrazione pubblica nei confronti dell’impiegato cessato dal servizio relativamente al comportamento dallo stesso tenuto quando era in servizio. A ciò si aggiunga, che il deferito è tuttora soggetto alla giurisdizione sportiva, in quanto, anche se non più dipendente della società, risulta tuttora iscritto all’Albo Agenti, ancorchè sospeso. Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 56/CGF Riunione del  30 ottobre 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 91/CGF Riunione del  9 gennaio 2009  n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso sig. C. V. avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. Massima:  Ricade sotto la giurisdizione federale il comportamento del calciatore che allontanandosi dal Centro Sportivo della società, si è sottratto, a far data dal 14/02/08 ed almeno sino al 13/03/08, ma anche oltre poiché non vi ha fatto più ritorno, agli obblighi di tesserato; condotta, questa, da lui posta in essere in costanza di vincolo di tesseramento. Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 21/CGF Riunione del 11 settembre 2008 n. 1- 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 -  con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 53/CGF Riunione del 27 ottobre 2008  n. 1- 2- 3 – 4 -5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. D.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 2) Ricorso del sig. C.S. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.. 3) Ricorso del sig. A.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 4) Ricorso del sig. B.P. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 5) Ricorso del sig. G.M. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 6) Ricorso del sig.D.S.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 7) Ricorso del sig. R.S. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 8) Ricorso del sig. F.M.(già dirigente F.C. Messina Peloro S.r.l.)avverso la sanzione dell’inibizione per anni 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 9) Ricorso del sig. P.T. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 e mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. 10) Ricorso del sig. M.L. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus F.C. S.p.A.) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. Massima: La rinuncia da parte di un tesserato federale a tale sua qualità, intervenuta anteriormente all’inizio di un procedimento disciplinare instaurato a suo carico – essendo la fattispecie della rinuncia successiva specificamente disciplinata dalla norma di cui all’art. 36, comma 7, N.O.I.F. – rende il dimissionario non più soggetto al vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto Federale e di conseguenza non più sottoponibile al  giudizio disciplinare l’ex tesserato, che ormai non fa più parte dell’ordinamento sportivo e, quindi, non è più soggetto alla giurisdizione domestica esercitata dagli Organi di Giustizia Federale. A tale risultato ermeneutico, può giungersi solo ove si tenga nella massima considerazione la persistenza dell’interesse dell’ordinamento sportivo a sottoporre a giudizio disciplinare il tesserato dimissionario, per quei medesimi fatti che non sia stato possibile contestargli in ragione della sua rinuncia al tesseramento prima dell’inizio dell’originario procedimento, una volta che questi, successivamente alla prestata rinuncia al proprio tesseramento, formuli eventualmente istanza per la costituzione di un nuovo vincolo federale, cioè richieda di essere nuovamente tesserato, a qualunque titolo, per la medesima federazione sportiva. In tale ottica, occorre affermare, da un lato, che l’insussistenza del vincolo di tesseramento comporta, oltre alla mancanza di giurisdizione degli organi di giustizia endo ordinamentali nei confronti dell’ex tesserato, la conseguente impossibilità di decorso dei termini prescrizionali in relazione all’accertamento dei comportamenti antiregolamentari dallo stesso posti in essere in pendenza di tesseramento, potendo detti termini prescrizionali solo decorrere in costanza di vincolo di tesseramento e di quello, conseguente, di giustizia domestica; dall’altro lato, il fatto che la rinuncia al tesseramento, attuata in data anteriore all’inizio del procedimento disciplinare, dovrà essere valutata dai competenti Organi di Giustizia Sportiva, nel nuovo giudizio disciplinare da instaurarsi in caso di reiterazione della domanda di tesseramento ed ove accertato che la rinuncia medesima fosse stata strumentalmente formulata al fine di sottrarsi all’originario giudizio disciplinare, quale ulteriore comportamento posto in essere in grave violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 13/CDN  del 06 agosto 2008  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (302) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.M. (all’epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), M.F. (all’epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), P.F. (presidente FC Messina Peloro Srl), M.B. (all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), G.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Bari), R.P. (all’epoca dei fatti arbitro benemerito) T.P. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Lucca), S.R. (già arbitro effettivo), S.C. (già arbitro effettivo), A.D. (già arbitro effettivo), P.B. (arbitro effettivo associato presso la sezione AIA di Arezzo), M.G. (già arbitro effettivo), M.D.S. (già arbitro effettivo), M.A. (assistente associato presso la sezione AIA di Torre del Greco Na), e delle società Juventus FC SpA e FC Messina Peloro Srl (nota n. 4349/602quinviciespf06-07/sp/ad del 23.4.2008) Massima: In ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti del direttore sportivo della società professionistica, rilevato che all’epoca della condotta contestata il deferito risultava tesserato della FIGC e quindi soggetto alle regole dell’ordinamento Federale e che le sue dimissioni sono intervenute soltanto in data 16 maggio 2006, per cui è pacifico che egli non incorra nel divieto di nuovo tesseramento previsto sia dall’art. 36 comma 7, NOIF, sia dall’art. 25 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite, stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 23 marzo 2004, onde permane nei suoi confronti l’interesse della FIGC ad ottenere un provvedimento che accerti l’eventuale responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque, non può non persistere l’operatività del vincolo da lui assunto con la costituzione del rapporto associativo, a norma dell’art. 30, comma 2, Statuto Federale (già art. 27, comma 2), a prescindere dalla eseguibilità della eventuale sanzione. A ciò si aggiunga, che ragionando a contrariis, si consentirebbe paradossalmente la facile elusione dell’azione disciplinare da parte del soggetto che, avuta notizia dell’avvio di indagini nei propri confronti, ben potrebbe preventivamente dimettersi, sottraendosi in tal modo all’eventuale provvedimento. Alla luce degli argomenti sopra illustrati, questa Commissione ritiene di non dover condividere sul punto la diversa decisione assunta dalla Corte Federale con CU n. 21/CF del 21 giugno 2007. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 02/CDN  del 03 Luglio 2008  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.M.R., F.E.A. (calciatori tesserati all’epoca dei fatti S. Giorgio del Sannio), G.B. (all’epoca dei fatti Presidente Tecnoparte-Nope), N.P. (all’epoca dei fatti Presidente Venafro), G.O. (all’epoca dei fatti Presidente, attualmente dirigente US Ciorlano – oggi ASD Comprensorio Prov. Isernia), P.U. (all’epoca dei fatti Presidente San Giorgio del Sannio) e delle società US Venafro,ASD Comprensorio Prov Isernia e San Giorgio del Sannio (nota n. 1102/010pf06-07/SP/MC del 7.11.2007) Massima: Deve essere dichiarato il non luogo a procedere a carico della società che non risulta più affiliata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 n. 2  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 27 del 25.1.2007 - delibera della Commissione d’Appello Federale, Com. Uff. n. 53/C del 18.5.2007 Impugnazione – istanza: Ricorso del sig. C.S. per revisione ex art. 39 C.G.S. avverso: - la sanzione della inibizione per mesi 4, seguito deferimento del presidente del Comitato Regionale Lombardia, per violazione degli artt. 1.1 e 3.1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – com. uff. n. 19 del 23.11.2006) - la sanzione della inibizione per mesi 5, seguito deferimento del presidente del C.R. Lombardia per violazione delle norme procedurali per le assemblee della L.N.D. Massima: La Corte, in conformità a specifici precedenti della C.A.F., ritiene di poter conoscere la domanda di revisione in considerazione della circostanza che, indubitabilmente, il deferito all’epoca cui si riferiscono i fatti sanzionati era tesserato federale. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 20/CDN del 20 Dicembre 2007 n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.C. (Assistente Arbitro), S.M. (Osservatore Arbitrale) e S.D.S. (Assistente Arbitro) per violazione art. 1 CGS e art. 37 comma 2 lett. b) del regolamento aia vigente all’epoca dei fatti (ora art. 40 comma 3 lett. c) del vigente regolamento AIA (nota n. 280/403-407- 414pf06-07/sp/ma del 6.8.2007). Massima: Le dimissioni dall’AIA non accettate, a norma di quanto espressamente previsto dall’art.51 lett.a Regolamento Associazione Italiana Arbitri, rendono il deferito giudicabile dalla Giustizia Sportiva. Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 17 ottobre 2007 n. 3 - www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.P. (presidente e legale rappresentante Pescara Calcio S.p.A.) per violazione art. 7 comma 3bis CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS in relazione all’art. 90 NOIF e al par. iii) lett. b) prima parte e punto 4) dell’allegato b) al C.U. n. 6/a del 3.5.2007 e della società Pescara Calcio S.p.A. per violazione art. 2 comma 4 CGS all’epoca vigente oggi art. 4 comma 1 CGS anche con riferimento all’art. 7 comma 3bis CGS vigente all’epoca dei fatti oggi art. 8 comma 5 CGS (nota n. 489/080pf07-08/sp/ma del 18.9.2007)Massima: Le sanzioni sportive sono irrogate anche nei confronti di chi non è più tesserato, mantenendo l’ordinamento federale l’interesse a perseguire comportamenti illeciti commessi da soggetti nel periodo di loro tesseramento. Decisione CF: Comunicato Ufficiale n. 21/Cf Riunione del 28 giugno 2007 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 46/C del 12 aprile 2007 Impugnazione - istanza: Ricorso ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice Giustizia Sportiva e art. 32 statuto F.I.G.C. (previgente) del sig. L.M. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi sei inflitta a seguito del deferimento del Procuratore Federale Massima: Il potere disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva si configura nei confronti di tutti i tesserati senza distinzione di sorta; non rileva in particolare che un tesserato, una volta avviato il procedimento, abbia posto in essere iniziative finalizzate alle dimissioni dall'apparato sportivo e quindi volte a far venir meno il tesseramento. Sarebbe agevole allora, considerate le caratteristiche dell'ordinamento sportivo, tra l'altro connotate dalla responsabilità oggettiva, vanificare i procedimenti sanzionatori avviati nei confronti di un soggetto tesserato. Ne consegue in buona sostanza che il rilievo determinante ai fini della verifica della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva non è costituito tanto dal momento in cui i fatti in contestazione sono accaduti, quanto dal momento in cui è avviato il procedimento disciplinare con la contestazione dell'atto di iniziativa della Procura Federale. Solo il deferimento della Procura costituisce quindi il dato decisivo ai fini della giurisdizione. (Nella specie il deferimento della Procura Federale è avvenuto l'8 febbraio 2007 quando cioé il soggetto da tempo (maggio 2006) non faceva parte del mondo sportivo. Il soggetto, pertanto, non poteva essere giudicato dalla Commissione di Appello Federale). Decisione C.A.F.: Delibera della CAF n. 1/C – Riunione del 14 luglio 2006 – www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. A carico di: 1) L.M., all’epoca dei fatti Amministratore e Direttore Generale Juventus F.C. S.p.A.;2) A.G., Amministratore Delegato F. C. Juventus S.p.A.; 3) F. C. Juventus S.p.A.; 4) A.G. all’epoca dei fatti Vice Presidente ed Amministratore Delegato della A. C. Milan S.p.A., nonché Presidente della L.N.P.; 5) L.M., Dirigente Addetto Arbitro A.C. Milan S.p.A.; 6) A.C. Milan S.p.A.;7) A.D.V., Presidente della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 8) D.D.V, Presidente Onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 9) S.M., Amministratore Delegato della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 10) A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 11) C.L., Presidente del Consiglio di Gestione S.S. Lazio S.p.A.; 12) S.S. Lazio S.p.A.; 13) C.M.F., all’epoca dei fatti Dirigente Federale; 14) F.C. all’epoca dei fatti Presidente F.I.G.C.; 15) I.M., all’epoca dei fatti Vice Presidente F.I.G.C.; 16) T.L., Presidente A.I.A.; 17) P.B., Commissario CAN A e B; 18) P.P., Commissario CAN A e B; 19) G.M., Vice Commissario CAN A e B; 20) P.I., Osservatore CAN A e B; 21) P.B., Arbitro effettivo; 22) M.D.S., Arbitro CAN; 23) P.D., Arbitro effettivo; 24) F.B., Arbitro benemerito; 25) D.M., Arbitro CAN A e B; 26) G.P., Arbitro effettivo CAN A e B; 27) G.R. Arbitro CAN A e B; 28) P. R., Arbitro effettivo CAN A e B; 29) P.T., Arbitro CAN A e B; 30) C.P., Arbitro benemerito; per rispondere di quanto appresso. Massima: Non viene meno la giurisdizione della CAF nei confronti del deferito associato AIA anche qualora questo abbia presentato atto di irrevocabile da tesserato F.I.G.C.> diretto al Commissario Straordinario della F.I.G.C. poiché ai sensi degli artt. 38, comma 1, e 42, comma 1, Regolamento A.I.A., gli arbitri sono tesserati F.I.G.C. in quanto associati all’A.I.A. e la qualifica di associato A.I.A., dalla cui perdita consegue il venir meno della qualità di tesserato F.I.G.C. cessa (tra l’altro) per dimissioni regolarmente ed accettate>, giusta quanto previsto dall’art. 51, lettera a, regolamento A.I.A. e non risulta che il tesserato si sia dimesso da associato A.I.A. e le sue dimissioni siano state accettate e che la lettera di dimissioni, indirizzata al commissario Straordinario, non contiene alcun riferimento a dimissioni da associati A.I.A. Massima: Viene meno la giurisdizione della CAF nei confronti del deferito associato AIA qualora questo abbia prodotto in aula copia dell’atto di dimissioni da lui presentate all’A.I.A. e successivamente ha fatto pervenire alla Commissione il relativo provvedimento di accettazione dell’A.I.A. stessa. Massima: Il tesserato che si è dimesso prima dell’instaurazione del procedimento disciplinare, non incorre nel divieto di nuovo tesseramento previsto sia dall’art. 36, comma 7, N.O.I.F., sia dall’art. 25 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite, stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 23 marzo 2004. Consequenzialmente permane nei suoi confronti l’interesse della F.I.G.C. ad ottenere un provvedimento che accerti l’eventuale responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque, non può non persistere l’operatività del vincolo da lui assunto con la costituzione del rapporto associativo, a norma dell’art. 27, comma 2, Statuto Federale. Massima: Il tesserato che si è dimesso dopo l’instaurazione del procedimento disciplinare, incorre in modo definitivo nel divieto di far parte dell’ordinamento sportivo in ogni sua articolazione, ai sensi delle suddette disposizioni. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/C Riunione del 5-6 agosto 2005 n. 1-2-3-4-5– 6- 7- 8- www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005 Impugnazione - istanza:Reclamo del sig. D.C.F. avverso la sanzione della inibizione per anni cinque (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.), con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale .Reclamo del sig. D.C.M., avverso la sanzione della inibizione per anni tre e mesi uno, (art. 6 commi 1, 5 e 6 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. P.G., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig.P. E. avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6, C.G.S.) con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., (art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del sig. C.S., avverso la sanzione dell’inibizione per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5 e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del Genoa Cricket And F.C., avverso la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Serie B per la stagione agonistica 2004/2005 (art. 13, lett. g), C.G.S.) e quella della penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nella stagione agonistica 2005/2006 (art. 6, commi 1 e 6, e art. 13, lett. f), C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del calciatore L.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi sei (art. 6, commi 1, 5 e 6, art.14, comma 1 , lett. g) e comma 5 C.G.S.), per illecito sportivo, in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore FederaleReclamo del calciatore B.M., avverso la sanzione della squalifica per mesi cinque (art. 6, comma 7, e art. 14, comma 1, lett. g) C.G.S.), in relazione alla gara Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a seguito di deferimento del Procuratore Federale Massima: La giurisdizione degli organi della giustizia sportiva non viene meno nei confronti di un soggetto non più tesserato dalla F.I.G.C., rilevando lo status al momento del fatto contestato. Massima: Viene dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della società quando, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento e del conseguente provvedimento del Presidente Federale di revoca dell’affiliazione è nella situazione di non potere essere più iscritta nei ruoli federali, nella precedente veste giuridica. Pertanto “tale società non essendo più soggetto dell’ordinamento federale non può essere chiamata a rispondere dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva. Massima: Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, riguardo al difetto di giurisdizione degli organi disciplinari federali, vige il consolidato principio nella giurisprudenza della C.A.F., della perpetuatio jurisdictionis nei confronti dei soggetti, non più tesserati per la F.I.G.C. al momento della decisione, che rivestivano lo status di tesserato al momento del fatto contestato. Massima: Le sanzioni inflitte a chi, tesserato al momento del fatto, non lo è più al momento del conseguente giudizio disciplinare, hanno lo scopo di impedire, per il tempo della durata dell’applicazione della predetta sanzione, un possibile nuovo tesseramento e una, conseguente, assolutamente, inopportuna, partecipazione all’attività federale. Partendo da questo presupposto, non può essere condivisa l’affermazione, per quanto autorevole, riportata nei motivi, che i ricorrenti “cessando di far parte di quell’ordinamento cessano , contemporaneamente, di essere destinatari delle norme interne alla cui osservanza la funzione disciplinare è preordinata”. Del resto, l’ulteriore e condivisibile, affermazione, sempre riportata nei motivi, circa il fatto che “le sanzioni irrogabili nel procedimento disciplinare incidono per definizione sulla posizione del soggetto colpito in seno all’organizzazione” non può che essere integrata, per le suesposte considerazioni, con l’indispensabile riferimento cronologico al momento del verificarsi del fatto per il quale si procede. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Giugno 2005 n. 1 – www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 31 comma 1 dello statuto della F.I.G.C.: - del sig. P.M., già presidente della sezione A.I.A. di Rossano, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - del sig. T.A., arbitro della sezione A.I.A. di Rossano, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - del sig. C.S., dirigente della società A.S. Marina di Gioiosa, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - della società A.S. Marina Gioiosa per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.. in ordine agli addebiti contestati al suo dirigente C.S.; - del sig. A.P., presidente della società A.C. Comprensorio Amantea, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - della società A.C. Comprensorio Amantea per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al suo presidente A.R.. Massima: La richiesta di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del deferimento nei confronti del Presidente della Sezione AIA deferito per illecito sportivo, per non essere più tesserato per la F.I.G.C. va rigettata essendo giurisprudenza consolidata della CAF quella di riconoscere soggetto alle norme (ed alle procedure) proprie della Giustizia Sportiva, cd. Principio “perpetratio jurisditionin” coloro i quali, all’epoca dei fatti, avessero la veste di tesserati, e a nulla valendo le dimissioni effettuate dopo l’accadimento dei fatti e prima del procedimento sportivo.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 7 ottobre 2002 n. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 /15 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002. Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Comunale Gonars avverso la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appelli dell’A.P. Morsano Al Tagliamento e del sig. T.A. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida e dell’inibizione per mesi 2, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello della Pro Gorizia Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 14.500,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. M.R. avverso la sanzione della inibizione per anni 5, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. T.L. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 5, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello della S.S. Sangiorgina avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del sig. T.G. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello dell’U.S. Palazzolo avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 con diffida, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del calciatore P.M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 2, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appelli della Pol. Varmo e del sig. C.L. avverso le sanzioni rispettivamente dell’ammenda di € 1.000,00 con diffida e dell’inibizione per mesi 6, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del dr. P.M. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa. Appello del dr. F.T. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa.. Appello della sig.ra O.F. avverso il provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare a seguito di deferimento del Procuratore Federale, nonché avverso la contestuale richiesta di intervento della Corte Federale con rimessione degli atti alla stessa. Massima: L’incolpato che al momento del suo esame all’Ufficio Indagini ha dichiarato di essere sì Vice Presidente della società ma anche azionista di maggioranza e che dunque al momento della verificazione dei fatti a lui contestati egli ricopriva tali cariche, era quindi tesserato della F.I.G.C. e come tale destinatario delle normative federali (C.A.F. 11.7.96 C.U. n. 11/C). Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 17-18 Luglio 2001 n. 11/12/13/14/15/16 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n 507 del 27.6.2001. Impugnazione - istanza:Appello del Vicenza Calcio avverso l’ammenda di L. 1.000.000.000, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S.Appello del sig. S.R. avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2002 e l’ammenda di L. 10.000.000, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S.Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità della sanzione dell’interdizione fino al 31.12.2001, inflitta al sig. B.M., a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 4 n. 1 C.G.S. in relazione all’art. 13 del regolamento dei procuratori sportivi. Appello del calciatore C.N.J avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.Appello del calciatore L.A.A. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1, comma 1,C.G.S.Appello del sig. B.M. avverso la sanzione della interdizione fino al 31.12.2001, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4 n. 1 C.G.S. in relazione all’art. 13 del regolamento dei procuratori sportivi. Massima: Per costante giurisprudenza della CAF, devono ritenersi assoggettati alla competenza degli organi di giustizia sportiva tutti coloro che rivestivano la qualità di tesserato al momento del fatto contestato, nulla rilevando la eventuale perdita successiva di tale condizione. Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 22 novembre 1999 n. 2 – www.figc.it Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico dei sigg.ri M.M., F.V. e P.D., rispettivamente Presidente, Segretario e Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Siena, per violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 C.G.S. in relazione all’art. 24 comma 9 C.G.S., per condotta antiregolamentare tenuta nell’ambito dell’attività svolta in seno al comitato. Massima: La Corte Federale non può, in alcun modo, occuparsi delle incolpazioni mosse ad un soggetto, quando all'epoca della formulazione delle stesse non era più tesserato per la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, pertanto, non più vincolato dalla clausola compromissoria che lega gli appartenenti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e li porta a sottostare ai giudizi degli organismi della Giustizia Sportiva. Massima: L'art. 36 NOIF , al settimo comma, recita che "non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunziato ad un precedente tesseramento in pendenza di un procedimento disciplinare a loro carico”. Tale norma consente di valutare una duplicità di comportamenti relativi all'istituto delle dimissioni. Se le dimissioni sono state date prima del deferimento non può ritenersi esistente, in quel momento, un procedimento disciplinare a carico del tesserato e, pertanto, le stesse producono l'effetto di non assoggettare alle norme federali e, di conseguenza, ai giudizi sportivi, soggetti che al momento dell'apertura del giudizio non siano più vincolati alla clausola compromissoria che lega tutti i tesserati. Diversa è, invece, la circostanza in base alla quale le dimissioni siano intervenute dopo il rinvio a giudizio del tesserato. In questa seconda circostanza, dalle dimissioni potrebbe verificarsi l'impossibilità di ulteriori tesseramenti, in quanto il settimo comma dell'art. 36 N.O.I.F., sopra richiamato, troverebbe applicazione e finirebbe col "sanzionare" in modo estremamente severo l'incolpato dimissionario. In tale ipotesi sarà, dunque, possibile per l'incolpato, già assoggettato a procedimento disciplinare, sottoporsi ugualmente al giudizio in quanto, in tal modo, può evitare il gravissimo pregiudizio prodotto dall'applicazione dell'art. 36, comma 7, sopra richiamato. In questo ultimo caso appare evidente che la sanzione dovrà essere scontata dal tesserato all'atto della nuova richiesta di tesseramento. Massima: Quando le dimissioni sono intervenute in un momento antecedente al deferimento, non potendosi ritenere tale il procedimento cognitivo già avviato innanzi all'Ufficio Indagini, le stesse non consentono alla Corte Federale di "giudicare" lo stesso, né consentono a lui di operare una scelta per la perpetuatio jurisdizionis del Giudice Sportivo che, come detto, la Corte ritiene debba essere garantita esclusivamente a coloro i quali possono patire gli effetti irreversibili dettati dall'art. 36, comma 7, N.O.I.F. Decisione CF: Comunicato Ufficiale 20/CF del 4 agosto 1999 n. 6 – www.figc.it Impugnazione - istanza: Reclamo dell’A.C. Pro Patria Et Libertate avverso la validità dell’assemblea straordinaria del Comitato Regionale Lombardia dell’8.5.1999 Massima: Al legale rapp.te pro tempore di una società che si dimette in pendenza di un procedimento disciplinare va applicata a suo carico la disposizione di cui all'art. 36 comma 7 N.O.I.F., che vieta un nuovo tesseramento di coloro che abbiano rinunciato ad uno precedente in pendenza di procedimento disciplinare. Massima: La Corte Federale non può accertare se esistano o meno i presupposti per l'applicazione dall'art. 36 comma 7 N.O.I.F., quando lo status di non tesserato e la non tesserabilità risulta non solo da provvedimento amministrativo, ma anche da provvedimento definitivo di Organo Giurisdizionale della F.I.G.C. Decisione CF: Comunicato Ufficiale 20/CF del 4 agosto 1999 n.5 – www.figc.it Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. P.D., Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Siena, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per condotta antiregolamentare posta in essere nell'ambito dell’attività svolta in seno al comitato. Massima: Sul disposto dall'art. 36 comma 7 delle N.O.I.F. “non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di un procedimento disciplinare a loro carico”. La norma non toglie agli organi di giustizia sportiva il potere di giudicare i dirigenti federali per comportamenti antecedenti alle dimissioni (potere sancito dell'art. 29 comma 2 dello Statuto Federale), in considerazione del fatto che è interesse della Federazione e anche dello stesso incolpato accertare se una violazione regolamentare sia stata o meno commessa. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 20 maggio 1999 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 30 del 18.2.1999 Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso decisioni a seguito di proprio deferimento a carico del sig. F.D. e dell’A.C. Pro Patria Et Libertate per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S. Massima:In base all'art. 36 comma 7 N.O.I.F, non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunziato ad un precedente tesseramento, in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico. Con tale norma si è voluto impedire il compimento di manovre elusive dell'assoggettamento disciplinare dei tesserati, mediante dimissioni seguite da nuova assunzione di status di tesserato federale: chi si dimette nel corso del procedimento disciplinare perde non solo la qualità di tesserato, ma anche quella di tesserabile, rinunciando per sempre a rientrare nell'organizzazione calcistica con qualsivoglia veste. E' questa la vera sanzione che il Legislatore federale ha voluto applicare a persone uscite dalla sua giurisdizione; con la logica conseguenza che qualunque altro provvedimento disciplinare sarebbe inutiliter dato. (Il caso di specie: La Commissione Disciplinare riteneva fondati gli addebiti, ma, preso atto delle dimissioni presentate nelle more dal Vice-Presidente della società - quindi non più tesserato né tesserabile - si asteneva dall'infliggergli qualunque sanzione disciplinare). Decisione CF: Comunicato Ufficiale 12/CF del 12 febbraio 1999 n.1 – www.figc.it Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del Dr. G.E., Presidente della L.N.D., e tesserati vari, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamenti antiregolamentari tenuti in relazione alla gara Rieti/Pomezia dell’1.6.1997. Massima: Ai sensi dell'art. 36 comma 7 N.O.I.F. non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 16 gennaio 1997 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 67 del 29.11.1996 Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del sig. F.A. e dell’ A.C. Colleferro, a seguito di deferimento per violazione dell' art. 1 comma 1 C.G. S., in relazione al tesseramento del calciatore F.R. Massima: Principio consolidato è quello della assoggettabilità alla giustizia sportiva dei soggetti tesserati al momento del compimento dei fatti contestati anche se successivamente gli stessi non siano più tesserati. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione dell’11 luglio 1996 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 dell' 11.5.1995 Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso la decisione di non luogo a procedere nei confronti dei sigg.ri P.C. e D’A.G. assunta a seguito di proprio deferimento nei confronti di tesserati vari e dell’U.S.Caasalnuovo Calcio R.V., per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Boys Caivanese/Casalnuovo Calcio R.V. del 23.1.1993 Massima: La sanzione disciplinare deve essere applicata anche nei confronti di coloro che successivamente alla commissione del fatto non risultano più tesserati con la FIGC. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 13 giugno 1996 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 193. del 19.4.1996 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. San Lazzaro, del sig. G.G. dell’U.S. Sassuolo Calcio e del sig. G.G.avverso decisioni della commissione disciplinare presso la L.N.D., di cui al Com. Uff. n. 193 del 19.4.1996, a seguito di deferimento del Procuratore Federale (F.C. San Lazzaro: inibizione per mesi 6 Sig. G.G. e ammenda di L. 2.000.000; Sig. G.G.: inibizione per mesi 6; U.S. Sassuolo Calcio: inibizione per mesi 6 Sig. G.G. e ammenda di L. 2.000.000; Sig. G.G.: inibizione per mesi 6). Massima: Non è deferibile il presidente della società che nel momento in cui sono stati posti in essere atti che concretizzano un violazione delle norme federali non rivestiva più la carica di presidente in virtù di dimissione ufficialmente comunicate agli organismi competenti della Lega. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 28 marzo 1996 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 20/Disc. del 22.2.1996 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Ambrosiana Aci S. Antonio avverso decisioni merito gara Ambrosiana Aci S.Antonio/Peonia del 20.1.1996 Massima: Si verifica la violazione degli art. 30 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 40 comma 2 N.O.I.F., quando l’allenatore tesserato come tecnico per una determinata squadra partecipa come calciatore alla gara di un’altra società, senza aver richiesto, ovvero ottenuto, la sospensione dalla qualifica come allenatore, essendo del tutto irrilevanti le dimissioni, poiché nessuna norma regolamentare prevede e consente l’annullamento di un tesseramento per "dimissioni". Ne consegue la posizione irregolare come calciatore con l’irrogazione della sanzione della perdita della gara a carico della società che lo ha schierato in campo. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 18 gennaio 1996 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 90 del 24.11.1995 Impugnazione - istanza: Appello del sig. L.S. avverso la sanzione dell'inibizione inflittagli per anni 1 a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. - per dichiarazioni contrastanti rese dinanzi ad organi federali. Massima: E’ previstala sanzione dell'inibizione a carico del segretario della società anche quando, in seguito all’instaurarsi del procedimento disciplinare, ha rassegnato le proprie dimissioni, in quanto per l’effetto della prorogatio della sua carica egli deve essere considerato ancora come tesserato e pertanto soggetto alle sanzioni dell’ordinamento sportivo. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 13 luglio 1995 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 69 dell'11.5.1995 Impugnazione - istanza: Appello del procuratore federale avverso decisioni a seguito di proprio deferimento a carico del sig. A.L. e della Polisportiva Montoro Inferiore, per violazione rispettivamente degli art. 1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S.. Massima:Il presidente della società è sanzionabile a norma del codice di giustizia sportiva, anche se nel momento in cui interviene la decisione della commissione disciplinare non esercita più la carica di presidente in seguito alle dimissioni, in quanto per l’irrogazione delle sanzione si deve far riferimento al momento in cui la violazione è stata commessa, a nulla rilevando eventuali successive variazioni intervenute a modifica di tale situazione.
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