Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.105/CGF Riunione del 07 febbraio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 216/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 105 del 6.11.2007 Impugnazione - istanza:Ricorso F.C. Internazionale Milano s.p.a. avverso la sanzione dell’ammenda di euro 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Juventus/Internazionale del 4.11.2007 Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di tredici minuti. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 24 novembre 2005 n. 2- www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 13 del 26.10.2005 Impugnazione - istanza:Appello Gioventu’ Calcio Foggia avverso decisioni merito gara Gioventù Calcio Cerignola/Gioventù Calcio Foggia del 13.9.2005 Massima: E’ nei poteri dell’arbitro iniziare in ritardo una gara se tale ritardo è giustificato come, risulta con evidenza dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto allegati in atti. Per cui è sanzionata con la perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica la società che, sostenendo che era scaduto il termine massimo di attesa, si era rifiuta di scendere in campo, allorquando il direttore di gara ha dimostrato che il ritardo era dovuto al fatto che i tesserini dei calciatori dell’altra società erano stati inviati al competente Comitato per la loro vidimazione e non ancora restituiti e che tale circostanza ha comportato una notevole perdita di tempo da parte dell’arbitro per l’identificazione dei calciatori che avrebbero dovuto prendere parte alla gara. Tale comportamento integra la rinuncia alla gara.
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