Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 131/CSA del 30 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 4/CS del 24.11.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Team Nuova Florida 2005

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara, una volta ascoltato a chiarimenti l’arbitro che ha ammesso il proprio errore tecnico, integrante la violazione di due regole del giuoco del calcio, secondo cui non sussiste infrazione di fuorigioco su calcio di rinvio e non è possibile da parte del direttore di gara cambiare una decisione relativa ad una ripresa di giuoco, una volta che il giuoco sia stato effettivamente ripreso, anche se si rende conto, eventualmente su segnalazione di un assistente di gara, che tale decisione è errata. Tali due violazioni non potevano comportare una mera interpretazione e valutazione di un fatto di giuoco, bensì integravano un vero e proprio errore tecnico, per violazione e mancata applicazione di due norme del Regolamento del giuoco del calcio dovute a non conoscenza o dimenticanza. Le dichiarazioni dell’Arbitro: A seguito del rinvio da fondo campo l'AA1 mi segnalava il fuorigioco di un calciatore della società Team Nuova Florida. Interrompevo pertanto il gioco, che veniva rapidamente ripreso dall'Ostia Mare, mentre nello stesso frangente l’AA2 alzava la bandierina per richiamare la mia attenzione e la manteneva alzata per l'intera durata dell'azione di gioco culminata con il gol dell'Ostia Mare. Al termine dell'azione l’AA2 mi raggiungeva e mi segnalava l'errore in cui ero incorso nel fischiare il fuorigioco essendo il pallone proveniente da una rimessa dal fondo. A quel punto, dopo prolungata consultazione, decidevo di scodellare il pallone nel punto in cui il gioco era ripartito assegnandolo all'ultima squadra che ne aveva avuto il possesso, vale a dire l'Ostia Mare. Specifico che nel corso dell'azione non sono state rilevate altre e/o diverse irregolarità rispetto al fuorigioco oggetto delle nostre valutazioni….La vicenda in esame si configura propriamente quale ‘errore tecnico’, che effettivamente ricorre quando l’Arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza. Caso, questo, che nulla ha a che fare con quello dell’erronea valutazione di una delle tante azioni di gioco da parte del direttore di gara. Tanto premesso, dalla disamina del verbale di audizione del 18.11.2021 e per quanto qui effettivamente rileva, emerge che, nella fattispecie, l’Arbitro risulta aver violato in rapida successione e progressivamente le seguenti regole del Regolamento del Giuoco del Calcio:- regola n. 11 (Fuorigioco), punto 3 (Non infrazione), secondo cui "Non vi è infrazione di fuorigioco se un calciatore riceve il pallone direttamente da: un calcio di rinvio", dal momento che ha interrotto il gioco per una posizione di fuorigioco, nonostante il pallone provenisse proprio da un calcio di rinvio;  - regola n. 6 (Gli altri ufficiali di gara), Guida pratica AIA punto 5, in tema di scorrettezze o fatti gravi accaduti al di fuori del campo visivo dell’arbitro (qui richiamabile per analogia), secondo cui l’Assistente “Dovrà tempestivamente attirare la sua attenzione [dell’Arbitro] alzando e sventolando la bandierina. L’arbitro, rilevata la segnalazione, interromperà il gioco e, dopo aver interpellato l’assistente, adotterà i provvedimenti del caso riprendendo il gioco di conseguenza”, dal momento che ha invece consentito al sodalizio di casa di portare a termine l’azione successiva al predetto calcio di punizione, conclusasi con la rete del pareggio, nonostante, come da lui dichiarato, nello stesso frangente l’Assistente n. 2 avesse alzato la bandierina per richiamare la sua attenzione (e quindi fosse stato da lui notato), mantenendola alzata per l'intera durata dell'azione;- ma, soprattutto, regola n. 5 (L’Arbitro), punto 2 (Decisioni dell’Arbitro), secondo cui "Le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. L'arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso", dal momento che è tornato indietro, dopo diversi minuti, sulla propria precedente decisione, quella relativa al fuorigioco sanzionato ancorché inesistente, per l’effetto annullando o comunque non convalidando la rete del pareggio segnata dalla Ostiamare all’esito della ripresa di gioco; - regola n. 8 (L’inizio e la ripresa del gioco), punto 2 (Rimessa dell’Arbitro - Procedura), secondo cui “’arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore”, dal momento che ha assegnato il pallone all’Ostiamare, considerandola quale ultima squadra che ne aveva avuto il possesso, ma alla quale aveva annullato la rete segnata all’esito di un'azione originata da un'infrazione che a termine di regolamento non era sussistente, motivo per il quale l’ultima squadra che aveva avuto il possesso del pallone in azione regolare era da considerarsi la Nuova Florida nel momento in cui il portiere aveva calciato il rinvio. In tal modo, l’Arbitro, in buona sostanza, ha dimostrato di non conoscere perfettamente il Regolamento o, comunque, di non averlo applicato correttamente nel caso di specie ed in relazione alle specifiche circostanze sopra descritte. Va invece escluso che le – erronee – determinazioni dallo stesso assunte siano il frutto della semplice valutazione di azioni di giuoco, avendo egli violato, assumendole, precise disposizioni che regolano in modo chiaro le situazioni di gioco sopra esaminate e, di fatto, adottando decisioni radicalmente contrarie (nei casi disciplinati dalle regole n. 5 e n. 11) o non conformi (nei casi disciplinati dalle regole n. 6 e n. 8) alle enumerate regole del Regolamento del Gioco del Calcio, in relazione alle quali nessun margine di discrezionalità o opinabilità residuava in capo all’Arbitro.  Tale plurima erronea condotta dell’Arbitro ha poi indubitabilmente inciso sul regolare svolgimento della gara, anche ai sensi dell'art. 10, comma 5, CGS, considerato che le decisioni adottate e qui in esame sono intervenute sul risultato di 0-1 in favore della Nuova Florida ed hanno determinato l’annullamento della rete del pareggio segnata dall’Ostiamare nei primi minuti del secondo tempo di gioco, in un momento in cui, dunque, la gara era da considerarsi ancora aperta, mancando più di 40 minuti al termine della stessa. L’audizione dell’Assistente n. 2, alla luce di quanto detto, si rivela sostanzialmente irrilevante, vertendo su circostanze sulle quali l’Arbitro ha dettagliatamente riferito nella propria audizione del 18.11.2021 e che, in ogni caso, pur integrando in astratto la violazione della regola n. 6 in ragione della mancata interruzione del gioco, in concreto non assumono specifico rilievo al cospetto della violazione – essa sì rivelatasi causalmente risolutiva – della regola n. 5, nel senso che, nonostante la segnalazione dell’ufficiale di gara n. 2, l’Arbitro non avrebbe comunque potuto cambiare la propria decisione relativa al fuorigioco sanzionato, ancorché erroneamente, ed alla ripresa di gioco disposta, essendo ormai il gioco ripreso con la punizione battuta dall’Ostiamare.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 10 Dicembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 62/DIV dell’1.12.2009 Impugnazione – istanza:2) Ricorso della Valdelsa F. Colligiana avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Colligiana/San Marino del 29.11.2009 Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€ 2.500,00) per il ritardo nella restituzione del pallone per la ripresa del gioco. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbraio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 2.2.2010 Impugnazione – istanza: 1) Ricorso U.S. Siracusa avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00inflitta alla reclamante seguito gara Siracusa/Melfi del 31.1.2010 Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver “dopo la rete di 1 a 0 in suo favore, non più garantito il corretto servizio dei raccattapalle sui palloni di riserva a bordo campo”. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 4 giugno 1999 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 82 del 29.4.1999 Impugnazione - istanza: Appello della società Barrese Ester avverso decisioni merito gara Barrese Ester/Sangennarese del 21.2.1999. Massima: L’arbitro ha commesso un errore tecnico, quando ha consentito alla squadra di riprendere il giuoco senza che l’altra squadra fosse schierata e ciò comporta la ripetizione della gara. L'art. 8 lett. a) e b) del Regolamento del Giuoco del Calcio richiede, per la ripresa del giuoco dopo la segnatura di una rete, che i calciatori della squadra contrapposta a quella che dà inizio alla ripresa debbano trovarsi nella propria metà campo, tenendosi a non meno di m. 9, 15 dal pallone fino a quando questo non sia stato giocato. Nel caso di specie, in sede di chiarimenti, l’arbitro ha ribadito che, dopo la segnatura della rete che li aveva portati in vantaggio, i calciatori non erano canonicamente schierati (e infatti si trovavano tutti a festeggiare l'autore del gol all'altezza della propria area di rigore, in prossimità della linea laterale delimitante il campo) e che il portiere non si trovava in porta, allorquando subirono la rete del pareggio segnata dalla squadra avversaria a porta vuota, con un tiro da centrocampo - senza poter opporre non uno schieramento, ma una qualsiasi difesa in dipendenza della ripresa del giunco, disposta praticamente a loro insaputa.
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