Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0166/CSA del 28 Marzo 2025 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 714 del 28.02.2025
Impugnazione – istanza: - ASD Leonardo
Massima: Confermata la perdita della gara con il punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica, con obbligo di versare la somma di € 1.500,00 in favore della consorella a titolo di indennizzo per le spese sostenute per l’organizzazione della gara, salvo rinuncia da parte di quest’ultima per non aver partecipato alla gara non sussistendo alcuna causa di forza maggiore….nel caso di specie, la mancata disputa della gara non poteva ritenersi “imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili”, posto che la A.S.D. Leonardo aveva deciso liberamente, ed imprudentemente, di partire il giorno stesso della gara nonostante la notevole distanza tra i due siti, per di più in violazione delle norme relative ai campionati di cui al C.U. n. 01/2024, ai sensi del quale “con riferimento all’art. 55 delle NOIF, le Società di serie A e A2 Elite Maschile e Serie A Femminile hanno l’obbligo di raggiungere il Comune sede del Campionato e della gare di Play Off il giorno prima della disputa delle gare stesse”. Norma introdotta, precisava il Giudice Sportivo, “proprio al fine di garantire con la massima certezza la disputa degli incontri del campionato di Serie A, A2 Elite e A Femminile”….L’art. 55, comma 1, N.O.I.F. stabilisce che “le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”. Tali conseguenze sono “la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6- per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.” (art. 53, comma 2, N.O.I.F.). Quanto alla nozione di forza maggiore, la giurisprudenza di settore ne ha da tempo delineato i contorni: “va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale peculiare omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito. E dunque, se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e l’accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione” (Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF). In tale contesto, non vi è dubbio che le scelte consapevolmente operate dalla A.S.D Leonardo nel caso di specie, alla luce di quanto appresso si esporrà, risultino connotate da ingiustificabile imprudenza. E’ bene chiarire, a tale proposito, che la mancata programmazione della partenza per il giorno antecedente alla gara del 14.2.2025 avrebbe trovato comprensibile giustificazione nella infelice calendarizzazione di una gara casalinga di Coppa della Divisione per il giorno precedente (C.U. della Divisione Calcio a 5 n. 472 del 16.1.2025): circostanza che avrebbe consentito di superare la speciale e stringente previsione di cui al C.U. n. 01/2024 e di elevare al rango della forza maggiore (o del caso fortuito che dir si voglia) l’avvenuto dirottamento del volo sull’aeroporto di Pisa, causa maltempo. Comprensione vieppiù giustificata, come in altre occasioni ricordato da questa Corte, per le certamente più gravose e frequenti trasferte cui sono soggette le società isolane, rispetto alle consorelle continentali. Tuttavia, l’astratta possibilità di considerare l’accaduto “imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e l’accortezza normalmente esigibili da una società sportiva”, cade di fronte alla richiesta, liberamente avanzata da essa A.S.D. Leonardo in data 23.1.2025 (cfr. ricorso al Giudice Sportivo), di anticipare alle ore 15.30 l’orario di inizio della gara del 14.2.2025, originariamente previsto per le ore 20.30, “per poter garantire al Gruppo Squadra il rientro dalla trasferta nella stessa giornata in cui veniva disputata la gara”: e ciò nonostante che sin dal 16.1.2025 fosse nota la calendarizzazione per il giorno 13.2.2025 a Cagliari, alle ore 15.30, dell’incontro Leonardo – Roma 1927 Futsal (C.U. n. 472 del 16.1.2025). In altri termini la A.S.D. Leonardo, avendo sollecitato (e ottenuto) l’anticipo dell’orario della gara di campionato del 14.2.2025 (essenzialmente per ragioni di ordine economico, come si è visto), quando già sapeva di essere impossibilitata a raggiungere Genova sin dal giorno precedente (come sarebbe stato suo dovere), ha nella sostanza consapevolmente ed ulteriormente aggravato i rischi che già di per sé comportava la programmazione della trasferta nello stesso giorno della gara: il che porta ad escludere la configurabilità in termini di forza maggiore della circostanza del dirottamento dell’aereo su Pisa per maltempo, tanto più che, nonostante il dirottamento, il gruppo squadra della A.S.D. Leonardo avrebbe comunque potuto raggiungere tempestivamente il comune di Campo Ligure per la disputa della gara, se fosse rimasta fissata, come da originario programma, per le ore 20.30.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 202/CSA del 15 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 950 del 07.03.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. 1983 Roma 3Z History/ASD Leonardo
Massima: Confermata la decisione del Giudice sportivo che ha rimesso gli atti alla Divisione Calcio a 5 per i provvedimenti finalizzati a far effettuare la gara Roma 3Z – Leonardo, valevole per la Coppa Italia Under 19 Nazionale, prevista in calendario per il giorno 27.2.2022 in Roma e non disputata per la mancata presentazione della società Leonardo perché alla stregua della documentazione prodotta (comprovante difficoltà organizzative della trasferta), la mancata presentazione della Leonardo è da imputare ad una causa di forza maggiore….Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, va subito chiarito che la mera circostanza della mancanza di posti per il volo di ritorno Roma -Cagliari in giornata, in sé considerata, certo non varrebbe ad integrare gli estremi della forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F.. A diverse ed opposte conclusioni deve invece giungersi, laddove si considerino le seguenti, ulteriori circostanze. La prima, è rappresentata dal fatto che la disputa della gara per il giorno 27.2.2022 alle ore 12.30 in Roma è stata ufficializzata solo con il C.U. n. 868 del 25.2.2022: e se è vero che una trasferta a Roma per quella data poteva risultare assai probabile (ma non certa) sin dal 16 febbraio precedente, pare eccessivo ritenere che la diligenza di una società dilettantistica debba spingersi sino al punto di dover acquistare 18 biglietti aerei di andata e ritorno, senza peraltro alcuna prospettiva di rimborso in caso di mancato utilizzo, sulla scorta di una mera probabilità, quantunque concreta (la gara che avrebbe dovuto qualificare l’avversaria era ancora da disputare). In ogni caso, l’indisponibilità dei biglietti per il rientro in giornata era stata comunicata e documentata dalla Leonardo alla Divisione Calcio a 5 sin dal 21.2.2022 con contestuale richiesta di rinvio della gara e ribadita il 26.2. successivo (a seguito della pubblicazione del C.U. n. 868) con PEC delle ore 14.01, come provato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte dalla ASD Leonardo con le proprie controdeduzioni (al di là degli inconferenti richiami della difesa della Roma 3Z alle norme sul processo telematico). Considerato, quindi, che, a fronte dei tempi ristrettissimi a disposizione per l’organizzazione della trasferta (praticamente un solo giorno), la ASD Leonardo avrebbe dovuto sobbarcarsi un gravoso volo di andata (partenza da Cagliari alle ore 6.00) ed un oneroso pernottamento a Roma per l’intero gruppo squadra, con rientro a Cagliari il successivo giorno 28 febbraio (per di più sottraendo un giorno di scuola ai calciatori, evidentemente tutti o quasi in età scolare), nonché disporre i trasferimenti da e per l’aeroporto, tutto ciò considerato appare singolare a questa Corte la mancata adesione della Divisione Calcio a 5 alla richiesta di rinvio della gara, laddove neppure la controparte è riuscita ad indicare, in concreto, una possibile soluzione alternativa (al di là del suggerimento del ricorso a vettori privati, i cui costi, notoriamente, sono del tutto incompatibili con la sana gestione di una società dilettantistica di calcio a 5). Sta di fatto che la determinazione della Divisione di non disporre il rinvio della gara, comunque qui non sindacabile, appare poco ragionevole proprio alla luce delle disposizioni impartite dalla stessa Divisione con il C.U. n. 21 del 10.9.2021. Ed invero, a parere di questa Corte Sportiva, proprio le disposizioni di tale C.U., ancorchè non espressamente richiamato dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato, rappresentano la chiave di volta per poter correttamente inquadrare la fattispecie in esame in termini di forza maggiore. Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’“eccezionalità”, presente ove si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà, ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione degli organi di giustizia sportiva, negli anni, è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 N.O.I.F., sempre previa ponderata valutazione del caso concreto, soprattutto da un punto di vista fattuale. Ebbene, proprio in funzione di una corretta valutazione delle circostanze fattuali, soccorrono qui le disposizioni del C.U. n. 21 che – ancorché non espressamente riferite al torneo di Coppa Italia Under 19, al quale, tuttavia, si ritiene che a maggior ragione dovrebbero applicarsi laddove esprimono principi di ordine generale – riguardano “gare che coinvolgono società che per raggiungere la sede di gioco utilizzano vettori aerei e/o traghetti” e che impongono alle società ospitanti tali gare, anche indipendentemente da motivazioni specifiche, di concordare con le consorelle “un orario di inizio gara che permetta alle Società ospitate il ritorno in giornata presso la propria sede e, dunque, anche modificando il proprio normale giorno ed orario di gara” (l’evidenziazione è dello stesso C.U.). Viene quindi prevista una complessa procedura (incompatibile con la tempistica strettissima che ha visto disputare in circa 10 giorni due turni del torneo di Coppa Italia) che, in caso di mancato accordo, prevede l’intervento suppletivo ed autoritativo della Divisione, fermo restando che quest’ultima “concederà in ogni caso variazioni di orario concordate autonomamente dalle due società”. Lasciata dunque alla responsabilità della società Roma 3Z la mancata adesione alla richiesta di rinvio avanzata dalla consorella Leonardo (da tale punto di vista, la messaggistica prodotta della reclamante risulta irrilevante e per certi versi addirittura controproducente), ritiene questa Corte che le suddette disposizioni, con riferimento alle gare interessate dalle medesime o, quantomeno, dai principi generali che le hanno ispirate, consentano e per certi versi impongano una valutazione in chiave attenuata, rispetto alla normale accezione, del concetto di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F., quale esimente per la mancata presentazione alla disputa di una gara. E’ quindi solo nella cornice delle eccezionali esigenze sottese alle disposizioni di cui al C.U. n. 21 del 10.9.2021 e dalle stesse regolate con principi a valenza generale invocabili, ad avviso di questa Corte, anche al di là dei Campionati di specifico riferimento, nel cui ambito ben si collocano tutte le circostanze di fatto in precedenza esposte (eccessiva ristrettezza dei tempi necessari per l’organizzazione della trasferta, oggettiva mancanza di biglietti per il volo di ritorno in giornata, eccessiva onerosità economica di soluzioni alternative, eccessivi sacrifici personali) che può ritenersi corretta la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha imputato ad una causa di forza maggiore la mancata presentazione della ASD Leonardo alla gara del 27.2.2022.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 27 Maggio 2010 n. 3 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 474 del 24.2.2010 Impugnazione – istanza: 3) Ricorso della S.S. Audax 1970 S.Angelo avverso le sanzioni: - perdita della gara con il punteggio 0-6; - penalizzazione di 1 punto in classifica; - ammenda € 300,00; - obbligo di corrispondere alla società Futsal Makkia Urbino l’importo di € 250,00, inflitte seguito gara Futsal Makkia Urbino /Audax 1970 del 31.1.2010 Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara e la penalizzazione di 1 punto in classifica per non aver preso parte alla gara e non dimostrando in sede di giudizio la causa di forza maggiore (impraticabilità delle strade dovuta alla neve), che le ha impedito di raggiungere in tempo utile la sede dell’incontro. Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 26 Marzo 2010 n. 1 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 474 del 24.2.2010 Impugnazione – istanza: 1)Ricorso dell’A.S.D. Virtus Cibeno avverso la punizione sportiva della: perdita della gara con il punteggio di 0-6; penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di euro 300,00 quale prima rinuncia obbligo di corrispondere alla società Kaos Futsal l’importo di euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell’incontro, seguito gara (Under 21 Nazionali) Kaos Futsal/Virtus Cibeno del 31.1.2010 Massima: La società per invocare la causa di forza maggiore - costituita dall’impraticabilità delle strade dovuta alla neve, situazione metereologica documentata dai mezzi di informazione radiotelevisivi - che le ha impedito di raggiungere il campo di guioco deve allegare al ricorso la documentazione comprovante il fatto storico. Il caso di specie: La gara non si disputava per mancata presentazione sul campo della squadra ospitata, il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 474 del 24 febbraio 2010), rilevava che la predetta società aveva fatto pervenire un preannuncio di reclamo, mirante a far riconoscere la sussistenza di una causa di “forza maggiore” ostativa per la squadra al raggiungimento in tempo utile della sede dell’incontro. La società impugnava il provvedimento alla CGF che lo respingeva. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006 Impugnazione - istanza: Appello della dell’U.S. Cassolese avverso decisioni merito gara Varzi/Cassolese del 15.1.2006 Massima: La gara non disputata a causa della presenza di neve e di ghiaccio deve essere ripetuta per causa di forza maggiore, non imputabile alla società ospitante. La formazione di zone ghiacciate prescinde dall’eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto è irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell’incontro. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006 Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. Sambenedettina 2000 avverso decisioni merito gara Pontevichese 2000/Sambenedettina del 15.1.2006 Massima: La gara non disputata a causa della presenza di neve e di ghiaccio deve essere ripetuta per causa di forza maggiore, non imputabile alla società ospitante. La formazione di zone ghiacciate prescinde dall’eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto è irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell’incontro. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.C. Unione Calcistica Cairate avverso decisioni merito gara Samarate/Cairate del 5.2.2006 Massima: La gara non disputata a causa della presenza di neve e di ghiaccio deve essere ripetuta per causa di forza maggiore, non imputabile alla società ospitante. La formazione di zone ghiacciate prescinde dall’eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto è irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell’incontro. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 5 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006 Impugnazione - istanza: Appello della A.S. Galbiatese R.L. avverso decisioni merito gara Sporting San Donato/Galbiatese del 5.2.2006 Massima: La gara non disputata a causa della presenza di neve e di ghiaccio deve essere ripetuta per causa di forza maggiore, non imputabile alla società ospitante. La formazione di zone ghiacciate prescinde dall’eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto è irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell’incontro. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006 Impugnazione - istanza: Appello della A. C. Magenta avverso decisioni merito gara Azzate Calcio Mornago/Magenta del 5.2.2006 Massima: La gara non disputata a causa della presenza di neve e di ghiaccio deve essere ripetuta per causa di forza maggiore, non imputabile alla società ospitante. La formazione di zone ghiacciate prescinde dall’eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto è irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell’incontro. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 35 del 9.3.2006 Impugnazione - istanza: Appello della A.S. Volta Calcio avverso decisioni merito gara Pieve 99/Volta Calcio del 12.2.2006 Massima: La gara non disputata a causa della presenza di neve e di ghiaccio deve essere ripetuta per causa di forza maggiore, non imputabile alla società ospitante. La formazione di zone ghiacciate prescinde dall’eventuale spalatura della neve e la sua rimozione appare quanto mai improbabile ove si consideri la particolare natura di un campo di gioco. Pertanto è irrilevante la circostanza della asserita mancata totale rimozione della neve caduta prima delle 72 ore precedenti la gara posto che nulla avrebbe potuto la società ospitante per rendere possibile lo svolgimento dell’incontro. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 21 Marzo 2002 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 54 del 21.2.2002 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Vigor 1929 avverso decisioni merito gara non disputata Fabbrica Carbognano/Vigor del 13.1.2002 Massima: Sussiste la causa di forza maggiore di cui all’art. 55 comma 2 delle N.O.I.F., quando la società non ha potuto raggiungere il campo di calcio a causa della pericolosità della circolazione stradale di quel giorno dovuta alla presenza di gelo e ghiaccio. Circostanze risultanti dalla certificazione del Sindaco e della Stazione CC. in cui ha sede la società ospitata. Ciò risponde pertanto ad un legittimo atteggiamento di prudenza per evitare un serio e concreto rischio per l’incolumità degli atleti. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 20 Dicembre 2001 n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 81 del 23.11.2001 Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Casertana avverso decisioni merito gara non disputata Sorrento/Casertana del 14.10.2001 Massima: E’ ravvisabile una situazione di forza maggiore, nel caso in cui la revoca dell’agibilità provvisoria dello stadio (rilevata dal Dirigente del Settore LL.PP. del Comune) è conseguita non alla mancata osservanza da parte della società delle prescrizioni contenute nel provvedimento di rilascio dell’agibilità, ma alla situazione verificatasi a seguito dell’incontro di calcio svoltosi nello stesso stadio il giorno precedente la gara; situazione portata a conoscenza della società nella tarda serata di questo giorno e stante l’impossibilità di ovviare ai sopravvenuti (e tutt’altro che lievi) inconvenienti rilevati la sera precedente o di reperire altro impianto dove far svolgere l’incontro, non si vede quale rimprovero possa muoversi alla società che è venuta a trovarsi in una situazione di forza maggiore non per suo comportamento o per sue omissioni, ma per via della gara svoltasi (nello stesso stadio) il pomeriggio precedente. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 5 aprile 2001 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 178 del 9.3.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Trinacria T. Cuor Leone avverso decisioni merito gara non disputata Trinacria T. Cuor Leone/Lazio Calcio a Cinque del 13.1.2001 Massima: La giurisprudenza ha evidenziato come il caso di forza maggiore postuli l’assenza di ogni responsabilità, non solo a titolo di dolo, ma anche a titolo di colpa, e richiede dall’agente la prova rigorosissima di aver commesso il fatto (o l’omissione) senza colpa, ed eventualmente di essersi determinato a compierlo per errore incolpevole. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 16 maggio 1996 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 68 del 4.4.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Pro Ebolitana avverso decisioni merito gara non disputata Gragnano/Pro Ebolitana del 10.3.1996 Massima: La società che non si presenta in campo per disputare la gara nel termine prescritto, è considerata rinunciataria alla gara stessa, da cui consegue la sanzione della perdita della gara, l'ammenda relativa alla prima rinuncia ed un punto di penalizzazione in classifica, salvo che non avesse dimostrato la sussistenza di una causa di forza maggiore (art. 55, comma 1 NOIF).