Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 24 Maggio 2004 n. 13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 36 del 21.4.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Montemaggiore avverso decisioni merito gara Città delle Femmine/Montemaggiore del 25.4.2004
Massima: Per invocare la sanzione sportiva della ripetizione della gara, è necessario allegare (e dimostrare) che quanto avvenuto ha arrecato pregiudizio al regolare svolgimento della gara.
Massima: Non incide sulla regolarità della gara la circostanza che l’arbitro ha fatto indossare le casacche prive di numero dopo la identificazione, disponendo che i calciatori continuassero ad indossare le maglie da gioco sotto dette casacche, così potendo sempre continuare ad identificare gli atleti, e ciò al fine di evitare confusione tra colori sociali assai simili e senza rinunciare all’eventuale necessità di identificazione. È evidente che pur essendovi stata una formale violazione delle regole di gioco, ciò non ha arrecato inconveniente alcuno al regolare svolgimento della gara, sicché giustamente l’arbitro non ha fatto menzione di tutto ciò nel referto.