Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 01 luglio 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Determinazione dell’A.I.A. di dismissione dai ruoli C.A.N. dell’istante Parti: Dr. G. P. contro Associazione Italiana Arbitri – AIA - Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ inammissibile la domanda di arbitrato al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport del CONI, avanzata dall’arbitro FIGC, ai sensi dell’art.30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C., avverso la delibera dell’AIA, che si è adeguata all’ordinanza cautelare del TAR-lazio nel corso del giudizio di impugnazione del lodo contrattuale inter partes. La delibera presa in data 18 febbraio 2009 dall’A.I.A. in funzione di adeguamento all’ordinanza cautelare del Tar per il Lazio–sez. III ter, assunta in data 18 dicembre 2008 nel corso del giudizio di impugnazione del lodo contrattuale inter partes del 13 ottobre 2008, fa sì che nella fattispecie si controverta, adesso, di sola «esecuzione dell’ordinanza cautelare» del Giudice amministrativo, e ciò sia alla luce delle prospettazioni contenute nella domanda che delle difese delle parti convenute. Le relative questioni devono trovare la loro sede di decisione nel corso del giudizio amministrativo. Invero, ai sensi del novellato art. 21, penultimo comma, L. n. 1034/1971, è esperibile giudizio di ottemperanza con specifico riferimento ai provvedimenti cautelari emessi dal Giudice amministrativo. Qualsivoglia contestazione che intenda censurare la suddetta delibera assunta dall’ A.I.A., in adempimento del dovere di conformarsi all’ordinanza emessa dal T.A.R. Lazio, deve, quindi, ritenersi inerente allo stesso Tribunale Amministrativo e al pertinente potere di «ottemperanza», cioè di disporre «le opportune disposizioni attuative», secondo un principio di immedesimazione del giudice dell’attuazione nell’autore del provvedimento cautelare attuando (art. 669 duodecies c.p.c.): autore che, giusta l’art. 818 c.p.c., non può in linea di principio identificarsi negli arbitri. Del resto, l’art. 21, penultimo comma, L. n. 1034/1971, codificando il principio di piena effettività della tutela cautelare concede al Giudice amministrativo il potere di decidere nel merito, per verificare quali siano le misure più idonee al fine di garantire la tutela interinale della situazione soggettiva lesa. E tale competenza si intende attribuita con specifico riferimento sia ai casi di mancato adempimento, sia ai casi in cui l’inottemperanza al contenuto conformativo dell’ordinanza sia da ritenersi soltanto parziale. Peraltro, la possibilità di immediata adizione del G.A., pur nella progressione della «sequenza procedimentale» (cfr. Tar Liguria - Genova, I, 15 gennaio 2009, n. 66) realizzatasi con la delibera dell’A.I.A. del 18 febbraio 2009, non è revocata in dubbio neppure dalla parte istante, che, per il controllo giudiziale della attività di conformazione al dictum cautelare, potrà quindi ancora riferirsi al medesimo G.A., l’unico capace di conoscere, allo stato, della controversia tra le parti, anche quando la delibera dell’ A.I.A. del 18 febbraio 2009 fosse da identificare come uno di quegli atti «adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti»; invero, «l’istituto dei motivi aggiunti si addice anche al caso di riesercizio del potere amministrativo stimolato da una statuizione cautelare del giudice» (Tar Calabria – Reggio c., 19 settembre 2003, n. 1155, in Foro amm. – Tar, 2003, 2751). Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 01 luglio 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Determinazione dell’A.I.A. di dismissione dai ruoli C.A.N. dell’istante Parti: DOTT. G.P./ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI e FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) La domanda di arbitrato, avanzata ai sensi dell’art. 30, comma 3, dello Statuto della FIGC, non è ammissibile quando avverso la delibera dell’AIA in funzione di adeguamento all’ordinanza cautelare del Giudice amministrativo, assunta nel corso del giudizio di impugnazione del lodo contrattuale inter partes del 13 ottobre 2008, fa sì che nella fattispecie si controverta, adesso, di sola «esecuzione dell’ordinanza cautelare» del Giudice amministrativo. Le relative questioni devono trovare la loro sede di decisione nel corso del giudizio amministrativo.

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