Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 marzo 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 83/CGF del 28 ottobre 2010 Parti: A.C. Lumezzane S.p.A contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. Massima: E’ inammissibile al TNAS l’istanza di arbitrato avverso la decisione della CGF confermativa della decisione del Giudice Sportivo con la quale la società è stata sanzionata con la perdita dell’incontro “a tavolino” per la posizione irregolare di squalifica del proprio calciatore. Sulla questione de qua, il Collegio ritiene di adeguarsi all’orientamento ormai consolidato già espresso dal TNAS in numerose pronunce (vedi lodo TNAS, A.C. Giacomense/F.I.G.C. del 16 aprile 2010; LODO Ascoli Calcio1989 SpA/F.I.G.C. del 15 dicembre 2009), le cui motivazioni vanno pienamente condivise. Posto che, come precisato, oggetto della presente controversia risulta essere la sanzione della perdita della gara, ciò è preclusivo, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett.b, dello Statuto della FIGC, alla devolvibilità di tale controversia alla cognizione arbitrale del TNAS, nell’assenza di una valida clausola compromissoria. La richiamata disposizione federale, infatti, dopo avere stabilito che le controversie tra tesserati, società affiliate e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere rimesse “unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalla normativa federale”, nell’indicare, poi, quali siano le controversie non devolvibili in arbitrato, tra esse espressamente include quelle comportanti la “sanzione della perdita della gara”. Vero è -come eccepisce la società istante nelle deduzioni scritte depositate all’udienza dell’.8.02.2011- che l’art. 30 dello Statuto della FIGC si riferisce alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e non al neo organismo, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), ma tale circostanza, ad avviso del Collegio - in ciò confortato anche dalle condivisibili argomentazioni in proposito contenute nel lodo Ascoli/FIGC del 15 dicembre 2009 - non sposta i termini della questione, anzi, invece di smentire, in sostanza conferma la fondatezza della sollevata eccezione d’incompetenza. Infatti, o le disposizioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC devono intendersi attualmente riferite al TNAS, come se a questo organo sportivo con funzione arbitrale siano state attribuite le competenze prima spettanti alla Camera di Conciliazione, sicché l’ambito di competenza del Tribunale Arbitrale non potrebbe che essere circoscritto nei limiti stabiliti dalla precitata norma federale, con esclusione, quindi, si ripete, della devolvibilità in arbitrato della sanzione della perdita della gara; oppure, se non si ritiene consentita un’applicazione analogica delle regole della Camera di Conciliazione al TNAS, allora quest’ultimo organismo sarà carente di qualsiasi competenza in ordine alle controversie tra tesserati o società affiliate e FIGC, venendo a mancare il supporto normativo prescritto dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, nonché l’esistenza di una specifica clausola compromissoria, condizione questa indispensabile perché le controversie di natura sportiva possano essere devolute in sede arbitrale. L’art. 12 ter dello Statuto del CONI, riguardante il TNAS, statuisce, invero, che detto Tribunale “ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati , tesserati o licenziati ….”, mentre l’art. 2 del Codice TNAS, al comma 1 stabilisce che “le Federazioni sportive nazionali ….possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel loro ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale”, al comma 2, poi, che “all’atto dell’affiliazione, dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni ….va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale”e al comma 3, infine, che “anche controversie insorte tra soggetti non legati, o non legati tutti da rapporti con le Federazioni ……possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale”. E’, pertanto, indefettibile presupposto, si ribadisce, che, affinché i tesserati e gli affiliati possano legittimamente fare ricorso alla giustizia arbitrale, nei rispettivi statuti e regolamenti sia prevista un’apposita clausola compromissoria diretta a regolare e determinare la possibilità della devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri. Indubbiamente, con il nuovo assetto del sistema di giustizia sportiva scaturito in coincidenza con la soppressione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport si è inteso particolarmente evidenziare la natura arbitrale della funzione giustiziale conferita al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il che, del resto, trova significativo riscontro nelle regole procedurali contenute nel Codice dei giudizi dinanzi al TNAS, ove risultano espressamente richiamate le “norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato” (ved. art.4, comma 2), così come, per quanto concerne il termine per la pronuncia del lodo, la relativa disciplina è stata sostanzialmente mutuata da quella prevista dal codice di procedura civile (ved. art.25) e anche per quanto riguarda la impugnabilità dei lodi (quelli su controversie “rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica”) il riferimento è sempre “ai mezzi previsti dal codice di procedura civile”(ved. art.28). Il richiamo fatto dalla istante a quanto sostenuto nel lodo A.S.C. Settebagni Salario/FIGC del 3 settembre 2009 – non è fondato, dovendosi concordare anche sotto questo profilo con il già menzionato lodo Ascoli/FIGC del 15 dicembre 2009, in cui perspicuamente è stato osservato che “l’esistenza oggi di due distinte istituzioni, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il TNAS, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come “l’ultimo grado della giustizia sportiva” (art. 1, comma secondo, Codice Alta Corte), l’affermazione che il TNAS “amministra gli arbitrati” (art. 1, comma primo Codice TNAS), lasciano supporre che l’alternatività della “competenza arbitrale “ del TNAS rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta,quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva, ma alternativi nel loro ruolo di vertice”. In conclusione, per tutto quanto precede, mancano i presupposti per radicare la competenza di questo Tribunale a giudicare la presente controversia, con esonero, quindi, dall’esame del merito della stessa. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 marzo 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 83/CGF del 28 ottobre 2010 Parti: A.C. LUMEZZANE SpA/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl Massima TNAS: (1) Ai sensi dell’art. 12 ter dello Statuto del CONI, in relazione all’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC, le controversie decise in via definitiva dagli organi di giustizia federale che abbiano dato luogo alla sanzione della perdita della gara (nel caso di specie, per irregolare schieramento di un giocatore) è sottratta alla cognizione arbitrale del TNAS nell’assenza di una valida clausola compromissoria. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 29 luglio 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, S.U., pubblicata su Com. uff. n. 20/CGF del 24.3.2010 Parti: Salernitana Calcio 1919 SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ inammissibile l’istanza di arbitrato al TNAS avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale la società è stata sanzionata con la penalizzazione di punti 6 in classifica per mancanza di interesse. In quanto, il distacco, rispetto alle altre squadre che la precedevano, accumulato in classifica dall’istante, non solo al momento della proposizione dell’istanza, ma anche al momento della conclusione del campionato, all’epoca della proposizione dell’istanza ancora in corso, era tale da mantenerla nell’ultima posizione, anche nel caso di totale accoglimento della domanda e consequenziale riaccreditamento dei sei punti di penalizzazione. Il Collegio Arbitrale rileva, infatti, che l’eventuale dichiarazione della “non responsabilità ex art. 4 e 2 del CGS” chiesta dall’istante e, di conseguenza, la cancellazione della sanzione di sei punti di penalizzazione inflitta, non avrebbe alcun effetto restitutorio nei suoi confronti, perché la società istante stessa, per quanto detto supra, comunque dovrebbe retrocedere e non disputerebbe il prossimo campionato nella serie cadetta. A riprova di quanto osservato, va ricordato che l’istante non ha chiesto, neanche in via subordinata, la riduzione della sanzione della penalizzazione di sei punti inflittale. Anche un parziale accoglimento delle sue richieste, invero, sarebbe stato irrilevante, non avrebbe mutato il risultato finale del campionato e non avrebbe, quindi, permesso alla società istante di conseguire alcuna utilità. In altre parole, anche il parziale accoglimento, come il totale accoglimento delle domande, sarebbe stato del tutto ininfluente in concreto e non avrebbe permesso alla parte istante di conseguire il c.d. “bene della vita” al quale aspirava attraverso la proposizione della domanda di arbitrato. Non può ritenersi sussistente, poi, nemmeno un interesse solo morale alla proposizione dell’istanza. Va, infatti, osservato che è proprio la qualificazione della tipologia della responsabilità presunta riconosciuta a carico dell’istante a escludere la configurabilità di un interesse anche solo di carattere morale in materia. Si tratta, infatti, di una particolare e ben delineata ipotesi di responsabilità, scevra da qualsiasi connotato di disvalore etico o deontologico, nell’ambito della quale, alla parte istante, è riconosciuta la possibilità di fornire la prova liberatoria per affermarne, al contrario, la insussistenza; elemento, quest’ultimo, che costituisce, peraltro, la linea di demarcazione concettuale fra responsabilità presunta e responsabilità oggettiva. La sua particolare connotazione e l’ampia facoltà di articolare la prova contraria, dunque, non consentono di configurare l’esistenza di un interesse di carattere morale in materia. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 29 luglio 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, S.U., pubblicata su Com. uff. n. 20/CGF del 24.3.2010 Parti: SALERNITANA CALCIO 1919 SpA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) La qualificazione della tipologia della responsabilità presunta porta ad escludere la configurabilità di un interesse anche solo di carattere morale da far valere in via arbitrale. Massima TNAS: (2) Si tratta, infatti, di una particolare e ben delineata ipotesi di responsabilità, scevra da qualsiasi connotato di disvalore etico o deontologico, nell’ambito della quale, alla parte istante, è riconosciuta la possibilità di fornire la prova liberatoria per affermarne, al contrario, la insussistenza; elemento, quest’ultimo, che costituisce, peraltro, la linea di demarcazione concettuale fra responsabilità presunta e responsabilità oggettiva. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 19 febbraio 2010 –  www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite pubblicata sul C.U. n. 049/CGF del 22 ottobre 2009 – www.figc.it Parti: A.C. Giacomense Srl contro Federazione  Italiana Giuoco Calcio - A.S.G. Nocerina Srl - Lega Italiana Calcio Professionistico Massima:  E’ inammissibile il ricorso al TNAS avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale avente ad oggetto la perdita della gara per posizione irregolare del calciatore e ciò in ragione dell’assenza di una valida clausola compromissoria ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett.b, dello Statuto della FIGC. La richiamata disposizione federale, infatti, dopo avere stabilito che le controversie tra tesserati, società affiliate e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere rimesse “unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalla normativa federale”, nell’indicare, poi, quali siano le controversie non devolvibili in arbitrato, tra esse espressamente include quelle comportanti la “sanzione della perdita della gara”. Vero è che l’art. 30 dello Statuto della FIGC si riferisce alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e non al neo organismo, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), atteso che tale circostanza, ad avviso del Collegio - in ciò confortato anche dalle condivisibili argomentazioni in proposito contenute nel lodo Ascoli/FIGC del 15 dicembre 2009 - non sposta i termini della questione, anzi, invece di smentire, in sostanza conferma la fondatezza della sollevata eccezione d’incompetenza. Infatti, o le disposizioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC devono intendersi attualmente riferite al TNAS, come se a questo organo sportivo con funzione arbitrale siano state attribuite le competenze prima spettanti alla Camera di Conciliazione, sicché l’ambito di competenza del Tribunale Arbitrale non potrebbe che essere circoscritto nei limiti stabiliti dalla precitata norma federale, con esclusione, quindi, si ripete, della devolvibilità in arbitrato della sanzione della perdita della gara; oppure, se non si ritiene consentita un’applicazione analogica delle regole della Camera di Conciliazione al TNAS, allora quest’ultimo organismo sarà carente di qualsiasi competenza in ordine alle controversie tra tesserati o società affiliate e FIGC, venendo a mancare il supporto normativo prescritto dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, nonché l’esistenza di una specifica clausola compromissoria, condizione questa indispensabile perché le controversie di natura sportiva possano essere devolute in sede arbitrale. L’art. 12 ter dello Statuto del CONI, riguardante il TNAS, statuisce, invero, che detto Tribunale “ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati , tesserati o licenziati ….”, mentre l’art. 2 del Codice TNAS, al comma 1 stabilisce che “le Federazioni sportive nazionali ….possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel loro ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale”, al comma 2, poi, che “all’atto dell’affiliazione , dell’iscrizione o dell’assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni ….va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale”e al comma 3, infine, che “anche controversie insorte tra soggetti non legati , o non legati tutti da rapporti con le Federazioni ……possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale”. E’, pertanto, indefettibile presupposto, si ribadisce, che, affinché i tesserati e gli affiliati possano legittimamente fare ricorso alla giustizia arbitrale, nei rispettivi statuti e regolamenti sia prevista un’apposita clausola compromissoria diretta a regolare e determinare la possibilità della devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri. Indubbiamente, con il nuovo assetto del sistema di giustizia sportiva scaturito in coincidenza con la soppressione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport si è inteso particolarmente evidenziare la natura arbitrale della funzione giustiziale conferita al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il che, del resto, trova significativo riscontro nelle regole procedurali contenute nel Codice dei giudizi dinanzi al TNAS, ove risultano espressamente richiamate le “norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato” (ved. art.4, comma 2), così come, per quanto concerne il termine per la pronuncia del lodo, la relativa disciplina è stata sostanzialmente mutuata da quella prevista dal codice di procedura civile (ved. art.25) e anche per quanto riguarda la impugnabilità dei lodi (quelli su controversie “rilevanti anche per l’ordinamento della Repubblica”) il riferimento è sempre “ai mezzi previsti dal codice di procedura civile”(ved. art.28). E’da escludere, infine, che il TNAS – secondo quanto prospettato dalla istante G., con richiamo a quanto sostenuto nel lodo A.S.C. Settebagni Salario/FIGC del 3 settembre 2009 – possa essere ritenuto quale “organo di giustizia superfederale di 3° grado”, dovendosi concordare anche sotto questo profilo con il già menzionato lodo Ascoli/FIGC del 15 dicembre 2009, in cui perspicuamente è stato osservato che “ l’esistenza oggi di due distinte istituzioni, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il TNAS, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come “l’ultimo grado della giustizia sportiva” (art. 1, comma secondo, Codice Alta Corte), l’affermazione che il TNAS “amministra gli arbitrati” (art. 1, comma primo Codice TNAS), lasciano supporre che l’alternatività della “competenza arbitrale “ del TNAS rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta,quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva, ma alternativi nel loro ruolo di vertice”. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 febbraio 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite pubblicata sul C.U. n. 049/CGF del 22 ottobre 2009 – www.figc.it Parti: A.C. GIACOMENSE Srl/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO,/LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO e A.S.G. NOCERINA Srl Massima TNAS: (1) Laddove il Collegio arbitrale ritiene che l’eccezione debba essere accolta, in quanto, posto che, come precisato, oggetto della presente controversia risulta essere la sanzione della perdita della gara, ciò è preclusivo, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. b, dello Statuto della FIGC, alla devolvibilità di tale controversia alla cognizione arbitrale del TNAS, nell’assenza di una valida clausola compromissoria. Infatti, le disposizioni dell’art. 30 dello Statuto della FIGC devono intendersi attualmente riferite al TNAS, come se a tale organo sportivo con funzione arbitrale siano state attribuite le competenze prima spettanti alla CCAS. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 03 settembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata nel CU n. 113 del 29 maggio 2009 Parti: A.S.C. Settebagni Calcio Salario contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - A.S.D. Pro Calcio Sabina Massima: L'art. 12 ter, comma 1, dello Statuto del CONI non dice affatto che la competenza del TNAS sussiste se e solo se sia prevista dagli Statuti o dai regolamenti federali, bensì attribuisce testualmente e direttamente al TNAS la «competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping». Stabilisce cioè che la competenza del TNAS operi dopo esperiti i ricorsi interni alle Federazioni (cd. definitività dei provvedimenti di giustizia sportiva federale, analoga a quella che una volta si predicava dei provvedimenti amministrativi statali prima che fossero esperibili i rimedi giudiziari) e non possa operare sulle controversie di minima entità o su quelle in materia di doping. L'art. 2, comma 1, del Codice, infatti, in conformità al suddetto art. 12 ter, comma 1 e all'art. 22, comma 3, dello Statuto del CONI, stabilisce quali siano le «controversie deferite alla competenza arbitrale del Tribunale», mentre l'art. 3 del Codice prevede, tassativamente, quali siano le «controversie sottratte alla competenza arbitrale del Tribunale», aggiungendo nel comma 2, alle esclusioni già disposte dall'art. 12 ter, comma 1, dello Statuto del CONI, significativamente, quella relativa alle controversie «aventi ad oggetto la revoca o il diniego federale di affiliazione, disposto nei confronti di società sportive ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lett. n), del predetto Statuto del CONI», ossia circoscrivendo a questa sola ipotesi di provvedimenti federali l'esclusione della competenza del TNAS. Vero è che l'art. 12 ter, comma 1, dello Statuto del CONI, parla del TNAS come di un organo di giustizia sportiva «ove previsto dagli Statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali» e che, rispettivamente, l'art. 22, comma 3 , stabilisce che «gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 del presente Statuto», implicitamente ipotizzando la possibilità che le Federazioni non riconoscano invece il TNAS come organo di giustizia sportiva super federale, né prevedano il procedimento arbitrale come disciplinato dall'art. 12 dello Statuto del CONI; ma questa ipotesi interpretativa delle ricordate disposizioni è in manifesto contrasto con il fatto che le Federazioni hanno in passato riconosciuto la camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI come organo istituzionale di giustizia sportiva. In particolare, nella specie, per quel che qui interessa, per ciò che concerne la FIGC, va richiamato l'art. 30, comma 3, del relativo Statuto, a tenore del quale «le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 [tesserati; società affiliate; soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale] e tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera». L'organo istituzionale di giustizia sportiva superfederale era già riconosciuto, in via di principio, dallo Statuto della FIGC. Non vale, peraltro, obiettare, al fine di sostenere l'eccezione di inammissibilità dellaistanza in questione e l’incompetenza del TNAS, che lo stesso art. 30, comma 3 , dello Statuto della FIGC sottragga esplicitamente ad arbitrato, tra altre, «le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o a 120 giorni; b) la perdita della gara; e) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo», sia perché il riconoscimento, come tale, di un organo di giustizia superfederale da parte di una Federazione non può essere confuso con le limitazioni di competenza stabilite unilateralmente da parte della Federazione medesima (della cui legittimità è lecito dubitare); sia soprattutto perché la Camera di conciliazione e arbitrato è stata soppressa e, nella specie, il rapporto intercede ora tra la FIGC e il nuovo organo istituito, sulla base di esplicite disposizioni legislative statali, da norme statutarie del CONI (in particolare dall'art. 12 dello Statuto). Come è stato recentemente ed autorevolmente argomentato da una decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (n. 1 del 2009), è «frutto di un fraintendimento del sistema» opinare che «le norme statutarie del CONI. istitutive dei nuovi organi [quali la suddetta Alta Corte e il TNAS] nella consapevolezza di intervenire in aree, come quelle della giustizia sportiva, estranee alla competenza normativa del CONI, avrebbero dovuto essere recepite negli ordinamenti federali dagli statuti e dai regolamenti delle singole Federazioni sportive nazionali». Al contrario, non solo «non è dubbio che il CONI - istituzione inserita, ad un tempo (come ente pubblico) nell'ordinamento della Repubblica italiana e nell'ordinamento  sportivo internazionale avente il suo vertice nel C.I.O. - ha titolo, al pari delle Federazioni, a dar vita, avvalendosi dell'autonomia al CONI espressamente riconosciuta anche dalla legislazione statale, ad organismi di giustizia sportiva chiamati ad esercitare la propria jurisdictio a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale, in quelle ipotesi nelle quali il CONI ritenga di introdurre un'ulteriore fase di contenzioso esofederale», ma anche è indubitabile che, una volta istituiti tali organismi di giustizia sportiva superfederali, la competenza (o meglio la giurisdizione) ad essi spettante non possa essere limitata o condizionala dalle norme delle singole Federazioni, ma soltanto regolata da norme superfederali. A tale proposito non può non rilevarsi che l'art. 1 del d. lgs. 8 gennaio 2004, n.15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242" sul "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002. n. 137", in Gazz. uff. n. 21 del 27 gennaio 2004, demanda al CONI di individuare «con delibera sottoposta all’approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva», e tra i principi da osservare indica espressamente ed inequivocabilmente la «razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate». Ulteriore conferma del potere normativo del CONI in tema di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva si desume dalla disposizione che prevede l'accesso alla giurisdizione statale per le controversie sportive rilevanti anche nell'ordinamento statale «esauriti i gradi della giustizia sportiva», «secondo le previsioni degli Statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive» (art. 2, comma 2, cui rinvia l’art. 3, comma 1, del Testo del d.l. 19 agosto 2003 n. 220 coordinato con la legge di conversione 17 ottobre 2003 n. 280 in Gazz. uff n. 243 del 18 ottobre 2003). In particolare l'art. 2, comma 1 (sull’"Autonomia dell'ordinamento sportivo") del Testo appena citato, con evidente riferimento a competenze anche contenziose distribuite a più livelli dell'ordinamento sportivo: CONI e Federazioni, stabilisce che l'ordinamento sportivo nazionale si scompone in interne «articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive» (lett. a), ossia la materia tradizionalmente designata come "materia tecnica" concernente l'organizzazione e regolarità delle gare, distinta dalla cd. materia disciplinare («comportamenti rilevanti sul piano disciplinare» e «irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (lett. b)), con la rilevante conseguenza che anche le controversie «relative ad omologazioni di risultati sportivi», come del resto quelle riguardanti la materia disciplinare, rientrano, in linea di principio, nella giurisdizione del CONI e non possono essere ad essa unilateralmente sottratte dalle disposizioni federali. Non contrasta affatto con tale ricostruzione l'art. 12 dello Statuto del CONI, dal quale la FIGC sembra desumere il suo assunto sulla carenza in capo al CONI di poteri normativi in tema di giustizia sportiva e quindi sulla incompetenza degli organi giurisdizionali da esso istituiti. Come già rilevato nella motivazione della citata sentenza dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, deve essere sottolineato «che al citato art. 12 (da leggere in connessione con i successivi articoli 12 ter e 22) va conferito un significato del tutto diverso da quello postulato dalla FIGC». L'art. 12, comma 1, istituisce, «in piena autonomia e indipendenza» i due organi di giustizia sportiva superfederali: l'Alta Corte e il TNAS, la competenza arbitrale del quale «è alternativa a quella dell'Alta Corte» (art. 3, comma 3, del Codice). Il comma 2 stabilisce inoltre che «la disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis [dedicato all'Alta Corte] e 12 ter [dedicato al TNAS] in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti». Questo complesso normativo - prosegue la motivazione della sentenza dell’Alta Corte - «mira solo a disporre che gli statuti e i regolamenti federali possano inserire, nella loro trama, clausole compromissorie attributive di poteri cognitori alla giustizia arbitrale gestita dal Tribunale, curando di acquisire, da parte dei propri affiliati, iscritti, ecc. (i soggetti con i quali potranno insorgere le future controversie), l'esplicita adesione alla clausola stessa». Ma «è fuori discussione, in un quadro siffatto, la piena riconducibilità alla normativa di paternità del CONI dei nuovi organi di giustizia e delle norme concernenti competenze e procedure contenziose destinate ad ottenere svolgimento dinanzi ai predetti organismi». Ora, i collegi arbitrali (come il nostro) non possono non tenere nella massima considerazione (e non possono discostarsi da) l'interpretazione delle disposizioni degli statuti e dei regolamenti del CONI assunta dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alla quale è espressamente attribuita - tra le altre - la competenza, con riferimento ai giudizi arbitrali, «ad esercitare ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l’esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale» (art. 12 ter, comma 7, Statuto del CONI). Ora, pur nell'ambito di questo delineato quadro normativo, nell'assunto che le singole Federazioni abbiano titolo a decidere del regime da attribuire alle pronunce adottate in sede contenziosa sia dall'Alta Corte, sia dal TNAS, si rileva che - ai sensi del già citato art. 30 dello Statuto della FIGC - restano sottratte al contenzioso della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport le pronunce contenziose federali della FIGC aventi ad oggetto omologazioni di risultati sportivi; sanzioni pecuniarie di importo inferiore a 50.000 euro; sanzioni comportanti la squalifica o inibizione di tesserati inferiore a venti giornate di gara o 120 giorni; la perdita della gara; l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse, la squalifica del campo. Conseguentemente, la resistente FIGC eccepisce la incompetenza del TNAS, in quanto la presente controversia è rivolta contro l'omologazione di un risultato di gara sportiva, materia espressamente sottratta al sindacato di un Collegio arbitrale del TNAS. L'eccezione, formulata con specifico riferimento al citato art. 30 dello Statuto della FIGC, va disattesa. Come già decisivamente osservato dalla ricordata sentenza dell'Alta Corte n. 1 del 2009, in primo luogo, sarebbe «tutta da dimostrare la perdurante operatività del citato art. 30 dello Statuto federale», sia in quanto «incidente in campo di azione riservato ai poteri regolatori del CONI che ha provveduto ad esercitare le sue competenze disponendo, con gli artt. 12, 12 bis e 12 ter del suo Statuto, che le sole decisioni federali relative a sanzioni sportive non suscettibili di reclamo innanzi ai nuovi organi di giustizia sportiva (Alta Corte e Tribunale) sono (...) le sanzioni pecuniarie inferiori a € 10.000, le sanzioni interdittive di durata minore di 120 giorni e, secondo la linea interpretativa alla quale si è ritenuto di prestare adesione (...) le altre sanzioni non patrimoniali né interdittive irrogate per violazioni di modesta rilevanza» (sotto il profilo cioè della materia disciplinare che qui non viene in questione), sia - e ciò rileva invece nella specie oggetto della presente controversia - per ciò che attiene al fatto, giuridicamente insostenibile, che «il citato art. 30 dello Statuto FIGC assume, a proprio obiettivo, quello di sottrarre ad ogni impugnazione le decisioni federali (facenti capo alla FIGC) per le quali risultava previsto il ricorso innanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport». Ora, «l'espresso riferimento della norma a tale organo (non più in vita), diversamente composto e con attribuzioni ben differenti da quelle dei nuovi organi di giustizia sportiva, rendono infondato l'assunto, propugnato in questa sede, secondo cui la norma sarebbe rivolta ad impedire, "al buio", non soltanto alla soppressa Camera, ma anche a qualunque altro organismo futuro di conoscere delle decisioni un tempo sottratte al sindacato della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport». Un simile assunto è stato sostenuto dalla difesa della FIGC anche nello svolgimento orale dei motivi addotti per sostenere l’incompetenza del TNAS a conoscere di tutte le controversie sottratte, una volta per tutte, dall'art. 30 dello Statuto FIGC alla cognizione non solo della Camera di conciliazione e, poi, del TNAS, ma di qualsiasi organismo od arbitro futuro, implicitamente disconoscendo o, comunque sia, inammissibilmente sottovalutando il radicale mutamento del sistema di giustizia sportiva quale si è cercato di illustrare in precedenza. L'art. 12 ter , comma 1, dello Statuto CONI, nello stabilire che il TNAS ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati, ecc. «a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale», ha istituito un organo di 3° grado della giustizia sportiva (competente a conoscere di tutte le questioni che non trovino o che non possano trovare, a tutela dei diritti sportivi degli interessati soluzione o soddisfacente soluzione presso gli organi di giustizia federale). Ove le controversie sportive abbiano ad oggetto «diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale» l'art. 12 bis, comma 1, dello Statuto del CONI ne ha attribuito la cognizione all'Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita come «l'ultimo grado della giustizia sportiva», organo di "chiusura" del sistema. Ad essa spetta altresì, per «le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte» fissare «il principio di diritto posto a base della decisione che definisce la controversia» che «deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva» (art. 12 bis, comma 2, Statuto del CONI). Nel sistema di giustizia sportiva così delineato, deve allora essere correttamente (anche) interpretato anche l'art. 22, comma 3, del medesimo Statuto, a tenore del quale «gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni (scilicet: federali) di giustizia sportiva, possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 del presente statuto, comprensivo del tentativo obbligatorio di conciliazione». È evidente che, ove le Federazioni sportive non "prevedano" il procedimento arbitrale (apportando eventuali limitazioni da sottoporre ad approvazione del CONI), per tutte le controversie «di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale» ha piena giurisdizione l'Alta Corte; mentre per le altre questioni il "vuoto normativo" non può certo essere colmato richiamandosi alle limitazioni delle competenze arbitrali stabilite con riferimento alla soppressa Camera di conciliazione, per cui l'organo di giustizia sportiva da ritenersi competente è proprio il TNAS, organo di giustizia superfederale di 3° grado. Conseguentemente le sottrazioni alla competenza arbitrale del TNAS dei tipi di controversie indicati nell'art. 30 dello Statuto della FIGC - ove non corrispondenti alle sottrazioni di competenze stabilite tassativamente dall'art. 3 del Codice – debbono ritenersi, allo stato, inoperanti, non risultando, a tutt'oggi, alcuna previsione nello Statuto della FIGC in ordine al procedimento arbitrale di cui all'art. 12 dello Statuto del CONI. D'altra parte, anche a voler ammettere, secondo un rovesciato ordine di idee – che per le ragioni precedentemente esposte non si può condividere - che il nuovo sistema contenzioso, fondato sugli ulteriori gravami proponibili all'Alta Corte e al TNAS, non sia esso in condizione di operare almeno nei confronti della FIGC, per la presenza del ricordato art. 30 dello Statuto federale, è sufficiente rilevare che la FIGC si è nondimeno costituita nel presente giudizio arbitrale, implicitamente ammettendo che il TNAS medesimo sia riconosciuto ("previsto") dalla FIGC a sensi dell'art. 12 ter, comma 1, dello Statuto del CONI. In altri termini, la costituzione nel presente arbitrato da parte della FIGC deve considerarsi, allo stato, come un'adesione spontanea al giudizio arbitrale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 settembre 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata nel CU n. 113 del 29 maggio 2009 Parti: A.S.C. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e PRO CALCIO SABINA Massima TNAS: (1) Il CONI ha titolo, al pari delle Federazioni, a dar vita, avvalendosi dell'autonomia espressamente riconosciuta anche dalla legislazione statale, ad organismi di giustizia sportiva chiamati ad esercitare la propria jurisdictio a sviluppo e completamento della precedente fase di giustizia federale, in quelle ipotesi nelle quali il CONI ritenga di introdurre un'ulteriore fase di contenzioso esofederale. Massima TNAS: (2) E’ indubitabile che, una volta istituiti tali organismi di giustizia sportiva superfederali, la competenza (o meglio la giurisdizione) ad essi spettante non possa essere limitata o condizionala dalle norme delle singole Federazioni, ma soltanto regolata da norme superfederali. Massima TNAS: (3) L’art. 12, da leggere in connessione con gli artt. 12 ter e 22 dello Statuto del CONI, «mira solo a disporre che gli statuti e i regolamenti federali possano inserire, nella loro trama, clausole compromissorie attributive di poteri cognitori alla giustizia arbitrale gestita dal Tribunale, curando di acquisire, da parte dei propri affiliati, iscritti, ecc. (i soggetti con i quali potranno insorgere le future controversie), l'esplicita adesione alla clausola stessa». Ma «è fuori discussione, in un quadro siffatto, la piena riconducibilità alla normativa di paternità del CONI dei nuovi organi di giustizia e delle norme concernenti competenze e procedure contenziose destinate ad ottenere svolgimento dinanzi ai predetti organismi». Massima TNAS: (4) L'art. 12 ter, comma 1, dello Statuto CONI, ha istituito un organo di 3° grado della giustizia sportiva (competente a conoscere di tutte le questioni che non trovino o che non possano trovare, a tutela dei diritti sportivi degli interessati soluzione o soddisfacente soluzione presso gli organi di giustizia federale). Ove le controversie sportive abbiano ad oggetto «diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale» l'art. 12 bis, comma 1, dello Statuto del CONI ne ha attribuito la cognizione all'Alta Corte istituita come «l'ultimo grado della giustizia sportiva», organo di "chiusura" del sistema. Ad essa spetta altresì, per «le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte» fissare «il principio di diritto posto a base della decisione che definisce la controversia» che «deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva» (art. 12 bis, comma 2, Statuto del CONI). Massima TNAS: (5) Ove le Federazioni sportive non "prevedano" il procedimento arbitrale (apportando eventuali limitazioni da sottoporre ad approvazione del CONI), per tutte le controversie «di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale» ha piena giurisdizione l'Alta Corte; mentre per le altre questioni il "vuoto normativo" non può certo essere colmato richiamandosi alle limitazioni delle competenze arbitrali stabilite con riferimento alla soppressa CCAS, per cui l'organo di giustizia sportiva da ritenersi competente è proprio il TNAS, organo di giustizia superfederale di 3° grado. Massima TNAS: (6) La costituzione nel presente arbitrato da parte della FIGC deve considerarsi, allo stato, come un'adesione spontanea al giudizio arbitrale. Massima TNAS: (7) Né le norme statali in materia di arbitrato, né le disposizioni contenute nel Codice TNAS configurano il procedimento arbitrale come un procedimento necessariamente di tipo impugnatorio. Tanto meno può sostenersi che il procedimento arbitrale, debba scindersi in una fase rescindente e in una fase rescissoria.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 maggio 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC resa il 24 ottobre 2008 – www.figc.it
Parti: E. S. e Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport,, è competente a decidere avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha irrogato alla società la penalizzazione di punti (1) in classifica ed all’ammistratore della stessa la sanzione dell’inibizione per mesi sei.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 maggio 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della CGF pubblicata sul C.U. n. 77/CGF del 10 dicembre 2008 – www.figc.it
Parti: A.C.D. S.S. Juve Stabia S.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport,, è competente a decidere avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha irrogato alla società la sanzione della penalizzazione di punti (2) in classifica ed al suo legale rapp.te l’inibizione per mesi 8 per la violazione di cui all’art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione al par. V, punto 1) dell’All. A del C.U. 93/A del 5.5.08, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistivo, entro il termine del 30 giugno 2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 207.000,00»; B) quella «di cui all’art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione al par. III, lett. B), punto 4) dell’All. A del C.U. 93/A del 5.5.08 per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo».
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 aprile 2009 –  www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul comunicato ufficiale CDN n.70 del 1 aprile 2009
Parti: A.S.D. Pisoniano contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti
Massima: Il TNAS è competente a decidere avverso la decisione della CDN che ha irrogata la penalizzazione di punti in classifica.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 09 aprile 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale del 10 febbraio 2009 – www.figc.it
Parti: A.C.D. Ascoli Calcio 1989 s.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, è competente a decidere avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha irrogato alla società la sanzione della penalizzazione di punti (2) in classifica per la violazione del termine infrannuale (30 settembre 2008), indicato dal C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008 per gli adempimenti propedeutici all’ammissione ai campionati professionistici di calcio per l’a. s. 2008/2009.
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