Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 dicembre 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 02/CGF del 06 luglio 2012
Parti: Sig. A. A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima TNAS: (1) Il Codice TNAS ha un effetto pienamente devolutivo della controversia. Esso conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Pertanto eventuali e ipotetiche irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 dicembre 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 02/CGF del 06 luglio 2012
Parti: Sig. A.A. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima TNAS: (1) Il Codice TNAS ha un effetto pienamente devolutivo della controversia. Esso conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Pertanto eventuali e ipotetiche irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 17 ottobre 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 192/CGF del 16 marzo 2012 e sul C.U. n. 225/CGF del 17 aprile 2012
Parti: Sig. C.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima TNAS: (3) La natura pienamente devolutiva della domanda al TNAS, infatti, quale mezzo di revisione “esterna” e de novo del provvedimento disciplinare, se da un lato consente alle parti una nuova discussione del merito della controversia e quindi comporta la possibilità di dare ingresso a prove non proposte agli, o non ammesse dagli, organi disciplinari o di ascoltare nuovamente testimoni già assunti, postula altresì un’autonomia del separato procedimento arbitrale, che non rappresenta nuovo grado di giustizia endo-federale. Dunque, laddove le parti intendano sottoporre al Collegio istanze istruttorie lo devono fare espressamente, senza fare riferimento globale e generico alle precedenti fasi, affinché in esso la prova si formi compiutamente. Resta ovviamente fermo il principio per cui, comunque, gli atti della fase disciplinare entrano in arbitrato come tali (art. 21 comma 4).Dunque, non sussiste alcun onere di rinnovazione in capo al soggetto che su di esse (ed in particolare sulle risultanze istruttorie) intenda basarsi.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 ottobre 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 29/CGF del 22 agosto 2012 e sul C.U. n. 40/CGF del 31 agosto 2012
Parti: Sig. A. Al. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima TNAS: (1) Il Codice TNAS conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio .
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 maggio 2012– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 19.8.2011 (C.U. n. 030/CGF) e poi in forma integrale il 4.10.2011 (C.U. 056/CGF)
Parti: Sig. C. D. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) In base al principio contenuto nell’art. 306 c.p.c. che trova applicazione alla fattispecie, ai fini della legittima estinzione del giudizio, la rinuncia alla controversia deve essere accettata dalle parti costituite che abbiano dimostrato di avere interesse alla prosecuzione del giudizio ovvero che con il proprio comportamento processuale abbiano dimostrato di avere interesse ad un pronuncia nel merito, valutazione che spetta al Collegio arbitrale. (2) Il Codice TNAS conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, nemmeno irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, possono eventualmente comportare di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 aprile 2012– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale della Lombardia pubblicata sul C.U. n. 29 del 1 dicembre 2011
Parti: Sig. P.M. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (3) Il giudizio arbitrale esperito dal TNAS va considerato come un giudizio di tipo devolutivo, in cui il Tribunale arbitrale dispone di ampi poteri di cognizione; tuttavia a fronte di impugnazione di provvedimenti di tipo sanzionatorio la cognizione del TNAS deve contenersi nel limite della censura dei soli provvedimenti palesemente sproporzionati tra gravità della violazione ed entità della sanzione, non rispettosi dei criteri di equità e di gradualità e tali da condurre a risultati abnormi e non conformi a giustizia.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 marzo 2012– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 19 agosto 2011
Parti: ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Il Codice TNAS infatti conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Il procedimento dinanzi al TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 febbraio 2012– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 78/CGF del 10 novembre 2011
Parti: Sig. R. A. e S.S. JUVE STABIA SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (3) Il Codice TNAS conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Il procedimento presso il TNAS ha natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente le rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 Giugno 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. n. 28/CDN del 11 novembre 2010
Parti: SIG. T. P./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) L’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione delle sanzioni irrogate, si delinea in modo compiuto, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare dal TNAS, con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi e tenendo conto del carattere pienamente devolutivo dell’arbitrato TNAS, per effetto del quale il potere dell’organo arbitrale si estende alle valutazioni di merito.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 Marzo 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, con decisione n. 15 del 29 settembre 2010
Parti: SIG. D.M. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Massima TNAS: (1) L’onere della prova della commissione di una violazione disciplinare incombe all’ente sportivo che intende far valere la responsabilità dell’associato. Per quanto avente natura di appello, l’arbitrato TNAS ha infatti carattere pienamente devolutivo: il potere dell’organo arbitrale si estende alle valutazioni di merito e non è limitato alla verifica dei profili di legittimità della decisione impugnata. Dunque, per quanto l’associato già sanzionato assuma il ruolo (formale) di “attore” nell’arbitrato, la pretesa punitiva sostanziale rimane riferita all’ente sportivo, il quale deve fornire la prova dei fatti sui quali vuole basarne l’esercizio.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 dicembre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, n. 002 del 16 luglio 2010
Parti: Sig. A.B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri
Massima: Devono invero confermarsi anche nel sistema TNAS le indicazioni recate, pur nel sistema previgente, già dal lodo del 25 febbraio 2002, Ferrigno c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e più di recente dalle decisioni pronunciate il 27 ottobre 2006, nei casi Fiorentina, Juventus, Lazio e Milan, in ordine ai poteri dell’organo giudicante: come confermato da ormai svariate pronunce, anche il Codice TNAS appare infatti conferire all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento TNAS appare avere natura pienamente devolutiva: di conseguenza, irregolarità procedurali che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente le rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.. Siffatte osservazioni consentono all’Arbitro Unico di ritenere dunque assorbite una serie di osservazioni svolte dal Ricorrente in relazione ad alcune irregolarità procedurali che, a suo parere, si sarebbero consumate nel procedimento disciplinare endoassociativo. In particolare, risultano assorbite le questioni della pretesa confusione fattuale e dell’asserita carenza di motivazione (§ 29 che precede), anche in ordine alle prove (supra, § 31), nonché della dedotta violazione del principio del doppio grado di giudizio correlato alle lamentate carenze di motivazione (§ 30). Infatti, il potere di questo Arbitro Unico di valutazione de novo della controversia, sia nel merito che in relazione all’ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori dedotti, offre al Ricorrente la possibilità di ottenere piena tutela, senza subire conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle pronunce degli organi disciplinari dell’AIA.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 dicembre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, n. 002 del 16 luglio 2010
Parti: SIG A.B./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Massima TNAS: (2) Il Codice TNAS appare conferire all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento dinanzi al TNAS appare avere natura pienamente devolutiva. La limitazione all’esercizio della libertà fondamentale di espressione imposta agli arbitri nasce dalla libera adesione, basata sulla volontà del soggetto in questione, ad un’associazione ed alle regole in essa stabilite e non viola l’art. 21 della Costituzione. La limitazione sul piano associativo, poi, appare del tutto giustificata, anche alla luce delle regole vigenti nel sistema sportivo (del CONI, della FIGC e dell’AIA), considerando la particolare delicatezza delle funzioni svolte dagli arbitri di gara, ed appare posta a garanzia della terzietà delle funzioni arbitrali, che potrebbe essere altrimenti compromessa.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 09 novembre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera del Comitato Nazionale AIA dell’11 febbraio 2010, con la quale veniva disposta la revoca, ex art. 48.6 Reg. AIA, della benemerenza arbitrale
Parti: DOTT. T.L./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Massima TNAS: (1) La revoca della benemerenza è destinata a riflettersi, direttamente e indirettamente, nei rapporti tra l’associato e la FIGC e non esaurisce la propria portata afflittiva all’interno dell’AIA; ha dunque carattere arbitrale e devolubile al TNAS. Il giudizio arbitrale, infatti, è stato avviato quando era ormai spirato il termine, perentorio, di giorni 30 fissato dall’art. 10, comma 1, del Codice TNAS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 Ottobre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale in data 19 dicembre 2008, le cui motivazioni sono state rese note in data 6 aprile 2009
Parti: AVV. C.P. e DOTT. A.D’A./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (3) L’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte all’organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata. Dunque, oggetto di giudizio, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà sanzionatoria definitivamente manifestata dalla Federazione attraverso la decisione disciplinare, e tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Settembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: RAG. M.S./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (3) L’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria, con la conseguenza che di fronte all’organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Settembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: SIG. S. B./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (3) L’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria, con la conseguenza che di fronte all’organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Settembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: RAG. M.S./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (4) L’Arbitro può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la decisione impugnata, ancorché il deposito della sua motivazione sia avvenuto oltre il termine stabilito dal CGS. E ciò anche in considerazione del fatto che nessun pregiudizio è derivato al Ricorrente dal tardivo deposito delle citate motivazioni.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Settembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: SIG. S.B./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (4) L’Arbitro può conoscere dei fatti sui quali è intervenuta la decisione impugnata, ancorché il deposito della sua motivazione sia avvenuto oltre il termine stabilito dal CGS. E ciò anche in considerazione del fatto che nessun pregiudizio è derivato al Ricorrente dal tardivo deposito delle citate motivazioni.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicato con C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008
Parti: M.F. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il carattere devolutivo del giudizio innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport consente di escludere che eventuali vizi dei procedimenti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale inficino la facultas decidendi di questo Collegio. In particolare, i dedotti vizi, asseritamente consistenti nella violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre che nella mancata astensione di un componente della Corte di Giustizia Federale, ove sussistenti, non si sono riverberati nel giudizio del Collegio. In particolare, per un verso, all’udienza del 4 giugno 2009 l’istante ha avuto modo di esprimere personalmente il proprio punto di vista. Il ricorrente si è, conseguentemente, dichiarato soddisfatto dello svolgimento del procedimento arbitrale, dando atto della piena osservanza del principio del contradditorio. Per altro verso, i componenti di questo Collegio arbitrale non vertono in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall’ordinamento e, dunque, il suo giudizio offre le garanzie di imparzialità ed equilibrio invocate dal ricorrente, come dallo stesso pienamente riconosciuto nel verbale dell’udienza del 16 aprile 2009. La piena devoluzione della controversia al Collegio assorbe completamente qualsiasi profilo attinente ai lamentati vizi di composizione del Collegio della Corte di Giustizia
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 giugno 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale pubblicato con C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008
Parti: SIG. M.F./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Il carattere devolutivo del giudizio innanzi al TNAS consente di escludere che eventuali vizi dei procedimenti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale inficino la facultas decidendi del Collegio arbitrale presso il TNAS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/CDN del 6 agosto 2008, nonché decisione della C.G.F. pubblicata con C.U. n. 53/CGF – www.figc.it
Parti: M.A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il carattere devolutivo del giudizio innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport consente di escludere che eventuali vizi dei procedimenti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale inficino la facultas decidendi di questo Collegio. In particolare, i dedotti vizi, asseritamente consistenti nella violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre che nella mancata astensione di un componente della Corte di Giustizia Federale, ove sussistenti, non si sono riverberati nel giudizio del Collegio. In particolare, per un verso, all’udienza del 16 aprile 2009 l’istante ha avuto modo di esprimere personalmente il proprio punto di vista. Nel verbale redatto in tale occasione, infatti, è dato atto che «[…] la parte istante si riporta agli atti, sviluppando gli argomenti ivi svolti e replicando alla memoria difensiva dalla parte intimata. Insiste per l’accoglimento delle proprie domande […]». L’istante si è dichiarato soddisfatto dello svolgimento del procedimento arbitrale, dando atto della piena osservanza del principio del contradditorio, tanto da rinunciare, reputandola superflua, alla prova per testi contenuta nell’istanza arbitrale. Per altro verso, i componenti di questo Collegio arbitrale non vertono in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall’ordinamento e, dunque, il suo giudizio offre le garanzie di imparzialità ed equilibrio invocate dall’istante.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 giugno 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/CDN del 6 agosto 2008, nonché decisione della C.G.F. pubblicata con C.U. n. 53/CGF – www.figc.it
Parti: SIG. M.A. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) In tema di Giustizia sportiva, l’assenza di una disciplina transitoria rende preferibile l’applicazione della normativa vigente al tempo dell’emanazione dell’atto.
Massima TNAS: (2) Il carattere devolutivo del giudizio innanzi al TNAS consente di escludere che eventuali vizi dei procedimenti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale inficino la facultas decidendi dei relativi Collegi.