Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 24 maggio 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 267/CGF del 04.05.2011 Parti: Dott. R.B. e Ascoli Calcio 1898 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ ammissibile l’istanza di arbitrato anche nel caso in cui la procura sia rilasciata al difensore dal presidente inibito e successivamente nel corso del procedimento sia conferita dal legale rapp.te non inibito. Nel caso di specie trova applicazione, innanzi tutto, il principio generale della conservazione degli atti, contenuto nell’art. 159 c.p.c.; e, comunque, il principio della strumentalità delle forme, che trova una compiuta enunciazione nella disposizione di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., il quale prevede che la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l’atto stesso ha raggiunto lo scopo al quale è destinato. La memoria aggiunta, contenente anche la delega del legale rappresentante pro tempore della società, è stata depositata in data 20 maggio 2011 e può, pertanto, ritenersi - in applicazione dei predetti principi generali che impediscono ogni decadenza - che essa abbia la valenza sostanziale di impugnazione, tempestivamente proposta, della decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al C.U./CGF n. 267 in data 4 maggio 2011. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 maggio 2011 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 267/CGF del 04.05.2011 Parti: DOTT. R.B. e ASCOLI CALCIO 1898 SpA/ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) In applicazione del principio generale della conservazione degli atti, contenuto nell’art. 159 c.p.c. e del principio della strumentalità delle forme, contenuto nell’ 156, comma 3, c.p.c., la memoria aggiunta, contenente anche la delega del legale rappresentante pro tempore della società istante può assumere valenza sostanziale di impugnazione, tempestivamente proposta, della decisione della Corte di Giustizia Federale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 07 maggio 2009 –  www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008 Parti: Sig. T. P. contro Federazione italiana Giuoco Calcio Massima: La procura ex art. 9, c. 2 del Codice non è la procura alle liti od una procura speciale di cui all’art. 83, commi I e II, c.p.c., come ben evincesi dal successivo art. 816–bis, II c. in tema di arbitrato, onde essa è regolata solo dall’art. 1392 c.c., senz’uopo d’altra formalità che la forma espressamente prevista (scritta) per l’atto procedimentale da compiere. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 07 maggio 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008 Parti: SIG. T.P./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (2) La procura ex art. 9, comma 2, del Codice TNAS, non è la procura alle liti od una procura speciale di cui all’art. 83, commi 1 e 2, c.p.c., come ben si evince dal successivo art. 816/bis, comma 2, in tema di arbitrato, onde essa è regolata solo dall’art. 1392 c.c., senz’uopo d’altra formalità che la forma espressamente prevista (scritta) per l’atto procedimentale da compiere.
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