Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 3 ottobre 2013 –  www.coni.it   

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 2 del 06 luglio 2012

Parti: A.C. Monza Brianza  1912 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS è incompetente a decidere sulla domanda della società in quanto la vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio non è limitata alle parti costituite in arbitrato, ma estesa anche ad altri soggetti, che, all’esito del procedimento arbitrale, potrebbero risultare destinatari di effetti negativi incidenti su vere e proprie situazioni giuridiche soggettive o quantomeno su interesse protetti dal sistema sportivo. …. Giova, infatti, sottolineare che, in caso di accoglimento della domanda proposta dal Monza, quest’ultima società supererebbe in graduatoria altre società con conseguente compressione del diritto di queste ultime; le quali, ammesse direttamente alla serie superiore, si vedrebbero costrette a disputare i play off in luogo della ricorrente Monza. Dal punto di vista processuale –ed è qui che si appunta l’interesse del Collegio- la necessità di integrare il contraddittorio in ragione della natura inscindibile della controversia, determina altresì la necessità che ciascuna parte del procedimento (e dunque anche i soggetti ai quali il contraddittorio andrebbe esteso), abbiano la facoltà di nominare un proprio arbitro. Come è noto, il Codice dei giudizi, in caso di pluralità di parti e in presenza di clausola binaria, sottrae alle parti il potere di designare gli arbitri, così come previsto nel codice di procedura civile: in vece dell’art.  7, il richiamato Codice prevede che la nomina dei tre arbitri (e dunque confermando la natura binaria del procedimento) venga effettuata dal Presidente del TNAS al fine di consentire una totale imparzialità dei tre arbitri così designati rispetto ai singoli interessi di cui le parti risultano portatrici.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 17 settembre 2009 - www.coni.it Decisione impugnata: Iscrizione al Campionato Allievi Regionali per la stagione sportiva 2009 /2010 Parti: S.S. Romulea contro Comitato Regionale Lazio / Lega Nazionale Dilettanti Massima: Ai sensi dell’art. 19 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, il TNAS dichiara la manifesta incompetenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport a conoscere la lite in sede arbitrale avente a oggetto l’iscrizione al Campionato Allievi Regionali per la stagione sportiva 2009 /2010 atteso che ai sensi dell’art. 21, comma 14, del Codice dell’Alta Corte di giustizia sportiva, è quest’ultimo Organo competente a conoscere delle controversie relative alle iscrizioni ai campionati, ferma la valutazione della notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 17 settembre 2009 – www.coni.it Decisione impugnata: Iscrizione al Campionato Allievi Regionali per la stagione sportiva 2009 /2010 Parti: S.S. ROMULEA/COMITATO REGIONALE LAZIO Massima TNAS: (1) Deve ritenersi la manifesta incompetenza del TNAS a conoscere controversie relative alla iscrizione ai campionati, che sono devolute all’Alta Corte Massima TNAS: (2) La notizia dell’iscrizione ai campionati è da ritenere di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale.
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