Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 19 Dicembre 2008 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 5 Giugno 2009. n. 3 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 229 del 26.11.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Basilea Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Basilea Calcio a 5/Tempio Calcio a 5 Alguer del 22.11.2008
Massima: Non è in posizione irregolare il calciatore, che in virtù dei rilievi compiuti sull’ultimo tesseramento risulta regolarmente tesserato per la società e ciò nonostante dall’esame della distinta dei calciatori, lo stesso veniva identificato con la carta d’identità rilasciata da un Comune, laddove invece la stessa risultava rilasciata da altro Comune. Tale circostanza non incide sulla posizione del calciatore ma consente l’invio degli atti alla Procura Federale allo scopo di accertare le responsabilità nel presunto scambio di calciatore dal punto di vesta della
identificazione anagrafica.