F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 001/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 055/CFA del 21 Ottobre 2016 (dispositivo) – RICORSO DEL F.C.D. SAN BARTOLO GABICCE MARE AVVERSO LE SANZIONI: 1. SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. VUCANI DORIAN PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, C.G.S., 39 N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; 2. PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5, OLTRE AMMENDA DI € 200,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI A DIRIGENTI, CALCIATORI E/O SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14999/477 PF15-16 DEL 16.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016)

RICORSO DEL F.C.D. SAN BARTOLO GABICCE MARE AVVERSO LE SANZIONI:

  1. SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. VUCANI DORIAN PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, C.G.S., 39 N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;
  2. PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5, OLTRE AMMENDA DI € 200,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI A DIRIGENTI, CALCIATORI E/O SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ NEL SUO INTERESSE;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14999/477

PF15-16 DEL 16.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016)

 

La F.C.D. San Bartolo Gabicce Mare, con atto del 13.9.2016, ha proposto reclamo avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del 7.9.2016 che aveva inflitto al calciatore Vucani Dorian la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, nonché la penalizzazione di punti 5, oltre all’ammenda di € 200,00, a carico della Società reclamante a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, a seguito del deferimento da parte del Procuratore Federale con nota n. 14999/477pf15-16 del 16.6.2016.

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale per l’Emilia Romagna conseguente al deferimento del Procuratore Federale in data 16.6.2016, è diretto in via principale all’annullamento e/o riduzione della sanzione della penalizzazione di cinque punti in classifica e dell’ammenda di € 200,00, nonché all’annullamento e/o riduzione delle giornate di squalifica inflitte al calciatore Vucani Dorian, nonché ulteriormente alla rivalutazione delle posizioni dei dirigenti della Società alla luce di quanto esposto nel ricorso. Deduce, infatti, la Società reclamante l’illegittimità e l’eccessiva severità della penalizzazione di cinque punti in classifica quale sanzione per l’impiego di un calciatore in posizione irregolare, assumendo che il Codice di Giustizia Sportiva prevede in tali casi la sanzione della perdita della gara per 0-3 e non anche la penalizzazione di punti in classifica. In secondo luogo, la Società ricorrente lamenta l’adozione, da parte del Giudice di primo grado, del criterio dell’automatismo di un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara risultata irregolare. A dire della Società ricorrente il calciatore Vucani Dorian aveva partecipato alle gare prima del completamento della procedura di tesseramento “solo per una mera svista superficiale”. Da ultimo, la Società ricorrente adduce il suo ravvedimento operoso in quanto aveva provveduto a regolarizzare la posizione del  calciatore Vucani “appena si è resa conto dell’errore commesso”. La Società reclamante assumeva anche di aver già presentato un precedente reclamo presso la Corte Sportiva di Appello c/o Comitato Regionale Emilia Romagna avverso la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 100,00 e che in tal caso il provvedimento di un punto di penalizzazione in classifica era stato annullato. La Società ricorrente lamenta l’eccessività della squalifica per cinque giornate di gara inflitta al giocatore Vucani in quanto lo stesso era già stato sanzionato con due giornate di squalifica nel campionato 2015/2016. La Società ricorrente lamenta anche l’eccessività dell’ammenda di € 200,00 tenuto conto che in precedenza con Com. Uffi. n. 17 del 5.11.2015 alla Società ricorrente era stata inflitta l’ammenda di € 100,00 sempre per responsabilità diretta e oggettiva.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è completamente destituito di fondamento. Infatti, non sussiste alcuna ragione per modificare la decisione del giudice di primo grado. In particolare, nessuna doglianza può essere avanzata in ordine alla penalizzazione di punti cinque in quanto il calciatore Vucani ha partecipato in posizione irregolare a ben nove gare sicché la penalizzazione di punti cinque non ha comportato alcun automatismo tra punti di penalizzazione e gare in cui abbia partecipato il calciatore in posizione irregolare. Né ha alcuna rilevanza il fatto che la Società reclamante fosse stata in precedenza penalizzata di 1 punto in classifica in quanto, non tenendo conto di questa specifica gara, le rimanenti gare in posizione irregolare ammontano a ben otto. Nessuna doglianza appare fondata neanche in riferimento alla squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Vucani. Anche qui le gare alle quali lo stesso ha partecipato in posizione irregolare sono addirittura nove sicché la squalifica per 5 giornate non appare eccessiva se si ritiene che per una sola gara allo stesso calciatore era stata inflitta la sanzione di 2 giornate di squalifica. Da ultimo, nessuna doglianza appare fondata per l’ammenda di € 200,00 per poco che si consideri che per una sola gara era stata inflitta in precedenza l’ammenda di € 100,00.

Non vi sono, pertanto, valide ragioni giuridiche per accogliere, anche solo parzialmente, il reclamo della F.C.D. San Bartolo Gabicce Mare, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado.

Il rigetto del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C.D. San Bartolo Gabicce Mare di Cattolica (Rimini).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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