F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 021/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 036/CFA del 21 Settembre 2016 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE CESARI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. E 48 BIS, COMMA 1, N.O.I.F.; • AMMENDA € 600,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 12878/100 PF15-16/DFL/GB DEL 12.05.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 6 del 20.7.2016)
RICORSO DELL’A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:
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- INIBIZIONE MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE CESARI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. E 48 BIS, COMMA 1, N.O.I.F.;
- AMMENDA € 600,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. ALLA RECLAMANTE,
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INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N.
12878/100 PF15-16/DFL/GB DEL 12.05.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 6 del 20.7.2016)
Con atto del 3.8.2016 la società A.C.F. Brescia Calcio Femminile proponeva ricorso a questa Corte Federale, come descritto in epigrafe.
Le sanzioni sono state inflitte al presidente della società appellante Sig. Cesari ed alla società stessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, a seguito di deferimento della Procura Federale, per aver preso parte dal 3 al 6.4.2015 al Torneo Internazionale Femminile Categorie Under 19 e Under 16 “4° festival del Calcio Femminile Under 16 – Under 19”, svoltosi a Porcia (Pordenone), senza che per lo stesso fosse stata richiesta la preventiva, necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS e 48 bis NOIF.
La segnalazione dell’irregolare partecipazione della reclamante e di altre società, era stata comunicata alla Procura Federale dalla Delegazione Provinciale di Pordenone, che avrebbe avuto competenza ad autorizzare l’evento calcistico giovanile.
L’appellante, anche ascoltata in udienza presso questa Corte con delega all’avv. Di Cintio, sosteneva il non corretto richiamo della norma violata nell’art. 48bis NOIF – che istituisce il 13.1.2013 con Com. Uff. 110/A la Commissione federale per il calcio femminile – bensì, eventualmente nella “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società” emanata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la Stagione Sportiva 2014/2015, richiedendo in via primaria l’annullamento delle sanzioni inflitte per inesistenza della condotta antiregolamentare, in via secondaria la riduzione congrua delle stesse, non potendo sapere il Cesari della mancata autorizzazione.
Il reclamo è parzialmente accolto.
Non appare invocabile, invero, la non possibilità di informarsi circa l’esistenza di autorizzazione al Torneo a cui si partecipa con squadre, pertanto, in applicazione della generica “culpa in vigilando” riconducibile all’art. 1bis CGS e con i poteri di cui all’art. 16, comma 1 CGS:
‐ il presidente Cesari deve essere sanzionato con l’inibizione di mesi due;
‐ per la società si conferma la sanzione dell’ammenda di € 600,00.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.C.F. Brescia Femminile di Brescia riduce la sanzione dell’inibizione al Sig. Giuseppe Cesari a mesi 2. Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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