F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: • DEL SIG. MATZUZZI JURI ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POLISPORTIVA MONTALBO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 C.G.S.; • DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA MONTALBO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 17.11.2016)

RICORSO           PROCURATORE    FEDERALE      INTERREGIONALE    AVVERSO      IL PROSCIOGLIMENTO:

    • DEL SIG. MATZUZZI JURI ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POLISPORTIVA MONTALBO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 C.G.S.;
    • DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA MONTALBO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 17.11.2016)

Il Procuratore Federale Interregionale proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna (Com. Uff. n. 27 del 17.11.2016) con la quale era stata respinta la richiesta di condanna alla sanzione della squalifica per anni quattro al signor Matzuzzi Juri e dell’ammenda per €. 50.000,00 alla società Polisportiva Montalbo.

In particolare, il Giudice di primo grado non aveva ritenuto pienamente raggiunta la prova della condotta ascritta al predetto Matzuzzi, consistente, ad avviso della Procura, nell’aver posto in essere atti idonei ad alterare il risultato della gara del Campionato Regionale di Promozione, Girone B, tra la Polisportiva Montalbo e la Polisportiva Bonova, del 17.4.2016.

Ad avviso della Procura, risultava ampiamente provato che il messaggio diretto al capitano della Polisportiva Bonova, finalizzato a concordare atti idonei ad alterare l’esito della gara, fosse partito dal telefono cellulare del Matzuzzi mentre, differentemente da quanto deliberato con l’impugnata sentenza, non riteneva affatto provata la circostanza che una terza persona avesse utilizzato tale telefono per inviare il detto messaggio.

Con nota in data 11.1.2017, la Polisportiva Montalbo, preliminarmente,  eccepiva l’estinzione del giudizio per violazione del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata oltre il termine dei novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare e, nel merito, chiedeva rigettarsi l’appello e confermarsi l’impugnata sentenza.

Il ricorso non merita accoglimento.

Assorbente rispetto all’esame del merito della questione è la verifica dell’avvenuto rispetto, da parte del giudice di primo grado, del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S..

Com’è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, termine il cui mancato rispetto è stato eccepito dalla controparte ed è, peraltro,  rilevabile  d’ufficio (tranne il caso di opposizione  dell’incolpato  medesimo),  il procedimento deve essere dichiarato estinto con conseguente estinzione dell’azione e di tutti gli atti del procedimento nonché inefficacia dell’eventuale decisione nel frattempo assunta.

Difatti, in entrambi i disposti di cui all’art.38 C.G.S. CONI e all’all’art.34 bis comma 1,

C.G.S. FIGC, è previsto che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”; inoltre, il quarto comma del medesimo art.34 bis C.G.S. FIGC stabilisce che “se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone….”, mentre l’art.38 comma 4 del C.G.S. FIGC precisa che “…tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”.

Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (17 novembre 2016) successiva di ben oltre 90 giorni da quella dell’atto di deferimento (5 agosto 2016). Tale  mancato  rispetto  dei  termini  processuale,  eccepito  dalla  controparte  e  comunque rilevabile  d’ufficio,  impone  la  declaratoria  di  rigetto  dell’appello  e  di  estinzione  sia  del

procedimento che della relativa azione.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara estinto il procedimento.

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