F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 027/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 136/CFA del 30 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA USD CANALETTO SEPOR CALCIO DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE LEDAN MEMUSHAJ (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 21/TFN-SVE del 23.03.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA USD CANALETTO SEPOR CALCIO DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE LEDAN MEMUSHAJ (Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 21/TFN-SVE del 23.03.2017)

1.- Con ricorso notificato in data 16.12.2016, la società Delfino Pescara 1936 S.p.A. impugnava davanti il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi (in Com. Uff. n.4/E del 24.11.2016), in virtù della quale era stata condannata a corrispondere alla U.S.D. Canaletto Sepor il premio alla carriera per il calciatore Ledian Memushaj, di nazionalità albanese.

A sostegno del gravame, il citato sodalizio eccepiva l’intervenuta prescrizione del citato diritto di Premio alla carriera” ex art. 99bis N.O.I.F., adducendo che esso sarebbe maturato il 17.11.2010 allorché il citato calciatore aveva disputato la sua prima gara ufficiale con la Nazionale, in occasione dell’incontro Albania/Macedonia, e non già il 21.06.2016, allorché aveva esordito nel Campionato di Serie A, disputando la gara Pescara/Napoli.

L’adito Tribunale, con decisione dell’8.3.2017, pubblicata nel Com. Uff. n. 20/TFN-SVE il successivo 23 marzo, rigettava il reclamo e, per l’effetto, confermava l’impugnata certificazione della Commissione Premi.

2.- Con ricorso notificato il 4.4.2017, la società Delfino Pescara 1936 S.p.A. ha impugnato questa decisione, riproponendo le argomentazioni già svolte davanti il giudice a quo e invocando una interpretazione suggestiva e originale dell’art. 99 bis N.O.I.F.: si sostiene che il citato premio andrebbe riconosciuto allorché un calciatore disputi la sua prima gara ufficiale nella Nazionale di appartenenza e non già solo nella Nazionale o nella Under 21 italiana.

Nella riunione del 30.5.2017 il patrono di Parte ricorrente ha illustrato le argomentazioni svolte nel suo libello, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendone l’accoglimento.

Nella stessa riunione si è costituito l’avvocato della controparte, esponendo oralmente le proprie argomentazioni, contestando i motivi del reclamo e, infine, concludendo per la conferma della decisione impugnata.

Questa Corte, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il motivo è infondato e va rigettato.

Preliminarmente occorre porre in rilievo che l’art. 2, comma 6, dei “Principi di giustizia sportiva” (di cui alla Deliberazione n.1519 del Consiglio Nazionale CONI del 16.7. 2014) prescrive testualmente che “…gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norma generali del processo civile…”, principio questo ribadito all’art.1, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, cui fa rinvio espresso l’art.1, comma 2, CGS FIGC.

Delineato il perimetro normativo entro il quale collocare la vicenda che occupa, rileva che l’art.12 delle “Disposizioni della legge in generale” prescrive che Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”.

Facendo corretta applicazione di questa lettura guidata dell’art. 99 bis N.O.I.F., torna assai difficile, da un lato, attribuire alle parole ivi adoperate l’intenzione del legislatore di introdurre una “premialità universale” e, per altro verso, non si comprende come sarebbe possibile, in tale segno, negare analogo premio per un calciatore che disputi la sua prima gara nel campionato di serie A della nazione di appartenenza, come previsto al punto a) dell’art. 1 della citata norma così dando luogo ad obbligazioni in testa a soggetti estranei all’Ordinamento federale italiano.

Ed infatti, nell’ipotesi che il calciatore ricorrente, tesserato come “giovane dilettante” presso una società della L.N.D. italiana e poi trasferito presso una squadra estera, avesse disputato la sua prima gara nel campionato di serie A di quella nazione, quest’ultima squadra avrebbe –secondo la prospettata tesi qui in scrutinio– l’obbligo di corrispondere il “Premio alla carriera”, pur in assenza di un vincolo giuridico, il che appare all’evidenza un fuor d’opera.

4.- A ben vedere, invero, la finalità perseguita dal legislatore sportivo è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione.

A fronte di questo impegno richiesto alle società della L.N.D. o di puro Settore Giovanile, v’è la prospettiva di conseguire un riconoscimento economico finalizzato a ristorare parzialmente i costi che iniziative della specie comportano.

L’adozione di una simile politica gestionale ha il pregio sociale di incentivare lo sport anche presso gli atleti più piccoli e, mercé un’oculata conduzione tecnica e l’impiego di specialisti della materia, elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Delfino Pescara 1936 di Pescara (PE).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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