F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 12/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 084/CFA del 20 Dicembre 2016 (dispositivo) – RICORSO U.S. SERINO 1928 AVVERSO LE SANZIONI: • SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AI CALC. DE FEO SIMONE, DE PIANO MANUEL, MANZO FRANCES MASSIMO, FRANCESE NICOLA E PERNA MARIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; • INIBIZIONE DI MESI 12 AI DIRIGENTI, SIGG.RI DE FEO MAURIZIO E VENEZIA CLEMENTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; • INIBIZIONE DI MESI 12 AL PRESIDENTE, SIG. DE PIANO NICOLA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; • AMMENDA DI € 500,00 E PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9275/544 PF 15-16 AA/MG DELL’8.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)

RICORSO U.S. SERINO 1928 AVVERSO LE SANZIONI:

    • SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AI CALC. DE FEO SIMONE, DE PIANO MANUEL, MANZO FRANCES MASSIMO, FRANCESE NICOLA E PERNA MARIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;
    • INIBIZIONE DI MESI 12 AI DIRIGENTI, SIGG.RI DE FEO MAURIZIO E VENEZIA CLEMENTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;
    • INIBIZIONE DI MESI 12 AL PRESIDENTE, SIG. DE PIANO NICOLA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;
    • AMMENDA DI500,00 E PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.,

RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9275/544 PF 15-16 AA/MG DELL’8.3.2016 (Delibera del Tribunale

Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)

Con ricorso in data 3.11.2016, il sig. Trotta Donato, nella qualità di presidente pro tempore e di rappresentante legale dell’U.S. Serino 1928, impugna la delibera del Tribunale Federale Territoriale della Campania, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27.10.2016, con la quale venivano applicate le sanzioni della squalifica per 3 giornate di gara ad alcuni calciatori (De Feo Simone, De Piano Manuel, Manzo Frances Massimo, Francese Nicola e Perna Mario) in relazione alla violazione di cui agli artt 10, comma 2 C.G.S., 39 e 43 comma 1 e 6 N.O.I.F., della inibizione di mesi 12 ai dirigenti sigg. De Feo Maurizio e Venezia Clemente per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 61, 39 e 43 N.O.I.F., della inibizione di mesi 12 al Presidente sig. De Piano Nicola per la violazione dell’art. 1 bis C.G.S. in relazione agli artt. 10, 39 e 43 N.O.I.F., nonché dell’ammenda di euro 500 e di punti 1 di depenalizzazione alla Società U.S. Serino 1928, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art 4, comma 1 e 2 C.G.S.

Deduce, in primis, il ricorrente la violazione degli artt. 34, 34 bis e 38 C.G.S.-F.I.G.C. e degli artt. 37 e 38 C.G.S.-C.O.N.I., segnalando che il deferimento relativo al procedimento disciplinare in oggetto era stato disposto dalla Procura Federale in data 8.3.2016, sicchè il procedimento di primo grado avrebbe dovuto concludersi entro il termine (perentorio, ex art. 38 comma 6 C.G.S.-F.I.G.C.) di 90 giorni, siccome indicato dall’art. 34 bis, comma 1, C.G.S.-F.I.G.C., e, dunque, entro il 6.6.2016; era viceversa accaduto che la pubblicazione della decisione del Tribunale Federale Territoriale della Campania (assunta in data 24.10.2016) fosse avvenuta con il Comunicato Ufficiale n. 40 del 27.10.2016, e, quindi, oltre il termine di legge.

Su tale base, il ricorrente chiede dichiararsi, a norma di legge, l’estinzione del procedimento disciplinare, con il conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Il ricorrente articola altresì un motivo subordinato, con il quale lamenta l’eccessività delle sanzioni inflitte dal primo Giudice.

Rileva la Corte Federale d’Appello che la doglianza avanzata in via principale dal ricorrente sia fondata e debba essere accolta.

La lettura della disciplina normativa, con particolare riferimento all’art. 34 bis, commi 1 e 4 C.G.S., ed all’art. 38, comma 6, C.G.S., rende invero evidente sia la esistenza di un termine di giorni novanta, decorrente dalla data di esercizio dell’azione disciplinare da parte del Procuratore Federale, entro cui deve essere pronunciata la decisione di primo grado, sia la natura perentoria dello stesso termine.

Poiché nella fattispecie, come esattamente rileva il ricorrente, la decisione del Tribunale Federale è stata pronunciata oltre i novanta giorni previsti (deferimento dell’8.3.2016-delibera decisoria del 24.10.2016, pubblicata il 27.10.2016), deve essere dichiarata la avvenuta estinzione del procedimento disciplinare, con il conseguente annullamento della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Serino 1928 di Serino (Avellino), annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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