F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 12/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 084/CFA del 20 Dicembre 2016 (dispositivo) – RICORSO SIG. AKKARI SEDKI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. – N. 12635/607 PF15-16 AA/MG DEL 9.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016)
RICORSO SIG. AKKARI SEDKI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. - N. 12635/607 PF15-16 AA/MG DEL 9.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016)
Con ricorso in data 22.11.2016 il sig. Akkari Sedki ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016, con la quale, in accoglimento dell’atto di deferimento della Procura Federale n. 12635/607 pf15-16 AA/mg del 9.5.2016, gli è stata comminata la sanzione della squalifica di mesi 9 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S..
La Corte, rileva che il ricorrente, prima di affrontare il merito delle questioni controverse, ha proposto una o più eccezioni pregiudiziali e che, in particolare, ha eccepito il mancato rispetto da parte del Tribunale Federale Territoriale Liguria del termine perentorio di novanta giorni, previsto dall’art. 34-bis C.G.S., per l’emissione della decisione di primo grado.
Il ricorrente ha conseguentemente chiesto a questa Corte di riformare la decisione impugnata e di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare promosso a Suo carico, atteso che, nel procedimento in esame, l’atto di deferimento della Procura Federale è del 9.5.2016 mentre la decisione del Tribunale Federale Territoriale Liguria è stata pubblicata, ben oltre il prescritto termine di 90 giorni, sul Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016, all’esito della riunione tenutasi l’8.11.2016.
Rileva la Corte che l’eccezione sollevata dal ricorrente di violazione del termine di durata del procedimento disciplinare di cui all’art. 34-bis C.G.S. ha natura effettivamente pregiudiziale ed assorbente ogni altro profilo di censura della decisione impugnata. L’esame della questione con essa posta, in quanto suscettibile di definire l’intero presente procedimento, risulta pertanto prioritario.
Come è noto, la citata disposizione, della cui violazione il ricorrente si duole, è stata introdotta nel
C.G.S. dal decreto del commissario ad acta del 30 luglio 2014. Con essa sono stati stabiliti termini perentori – o più esattamente decadenziali (ai sensi del comma 6) – di durata dei procedimenti di natura disciplinare e non, il cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio disciplinare, e con esso della relativa azione, nonché la perdita di efficacia della sentenza di merito e di ogni altro atto processuale eventualmente intervenuti nel corso del procedimento e sino alla pronuncia di estinzione.
Ciò detto, effettivamente nel caso di specie la decisione impugnata è incorsa nella violazione dell’art. 34-bis C.G.S., dal momento che la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale Liguria è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 17.11.2016 ben oltre dunque il termine di 90 giorni decorrente dall’atto di deferimento della Procura Federale che pacificamente risale al 9.5.2016.
Il ricorso va pertanto accolto, con ogni conseguente statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 34- bis, comma 6, C.G.S., dovendo questa Corte limitarsi a prendere atto, in ossequio ai principi del giusto processo, dei quali la brevità costituisce importante declinazione ed ai quali anche il procedimento disciplinare federale deve adeguarsi (v. art. 2, comma 2, C.G.S. CONI, al quale si richiama l’art. 1, comma 1, del C.G.S.), che, a causa, dello sforamento dei termini decadenziali previsti dall’art. 34-bis per la pronuncia della decisione di primo grado, è venuta meno la potestas iudicandi degli organi di giustizia federali.
Per questi motivi La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Akkari Sedki, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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