F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 109/CFA del 22 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. CHERUBINI MASSIMO, CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELL’A.C. SIENA SRL DAL 28.10.2010 AL 20.1.2014, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NOIF E DELL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC – NOTA 2886/704 PF 15-16 GT/SDS DEL 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. CHERUBINI MASSIMO, CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELL’A.C. SIENA SRL DAL 28.10.2010 AL 20.1.2014, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NOIF E DELL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGCNOTA 2886/704 PF 15-16 GT/SDS DEL 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione DisciplinareCom. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

Il Tribunale di Siena con sentenza del 4 dicembre 2015 ha dichiarato il fallimento della AC Siena Srl, in conseguenza del quale era stata revocata l’affiliazione FIGC della Società.

In data 21 settembre 2016 la Procura Federale ha deferito, innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare, i signori:

- Massimo Mezzaroma (presidente consiglio di amministrazione AC Siena srl);

- Valentina Mezzaroma (vicepresidente e consigliere di amministrazione AC Siena srl);

- Giuseppe Bernardini (consigliere di amministrazione AC Siena srl);

- Massimo Cherubini (consigliere di amministrazione AC Siena srl);

- Alberto Parri (consigliere di amministrazione AC Siena srl);

per le violazioni degli artt. 1 bis, comma 1, CGS, 21 NOIF e 19 Statuto Federale della FIGC, per avere tutti, contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione e al dissesto economico- patrimoniale della società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, in seguito, avendo i deferiti ricoperto cariche sociali anche nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, per avere determinato o contribuito a determinare lo stato d’insolvenza della Società, da cui era scaturita la  suddetta sentenza dichiarativa di fallimento.

Alla riunione fissata per il dibattimento, la Procura Federale ed i signori Massimo Mezzaroma, Valentina Mezzaroma, Giuseppe Bernardini ed Alberto Parri, presenti in proprio o per delega al proprio nominato difensore, hanno presentato la proposta di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. Proposta, poi, ritenuta congrua dal TFN che ha, quindi, disposto per i deferiti l’applicazione delle sanzioni concordate con la Procura Federale, di cui al dispositivo e, per l’effetto, dichiarato la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento proseguiva, quindi, nei confronti del solo sig. Massimo Cherubini, che, riportandosi a quanto già dedotto in sede di memoria difensiva, ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, insistente sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali in essa contenute. La Procura Federale ha chiesto l’affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni allo stesso ascritte, con applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di anni 1 (uno)

- ammenda di € 12.000,00.

Il Sig. Massimo Cherubini ha dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica della “Comunicazione di conclusione delle indagini” (data di ricezione, invece, indicata dalla Procura Federale nel 27 giugno 2016) ed ha, pertanto, chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento e dell’azione disciplinare che ne consegue.

La Procura Federale ha contestato il fondamento della eccezione ed ha insistito per l’accoglimento del deferimento.

Il TFN ha ritenuto fondata la predetta eccezione preliminare, ritenendo di non rinvenire, agli atti del procedimento, la prova dell’avvenuta notifica della “Comunicazione di conclusione indagini” prevista dall’art. 32 ter, comma quarto, CGS.

Si legge nella decisione di prime cure come tra i documenti esaminati dal Tribunale vi sia la presenza di un foglio proveniente dalla ditta Sistema Espresso, in cui si leggono stampigliati il mittente (FIGC – Procura), il destinatario (Cherubini Massimo), la data di spedizione (13.6.2016) e di consegna (27.6.2016 ore 11.02.17), ma non vi sia, tuttavia, la prova che il sig. Massimo Cherubini abbia effettivamente ricevuto l’atto; infatti, prosegue il TFN, nello spazio del foglio riservato a timbro e firma (richiesta come leggibile) si nota soltanto un breve tratto di penna del tutto indecifrabile, che non può essere riferito al Cherubini, essendo lo stesso privo di  alcun elemento identificativo.

Pertanto, ritenendo non sussistere agli atti altri dati suscettibili di deporre a sfavore della eccezione sollevata dall’incolpato il TFN ha definito il giudizio dichiarando irricevibile il deferimento a carico del sig. Cherubini Massimo e chiarendo che per tale deve intendersi “un atto che dall'autorità cui è rivolto non può essere preso in considerazione, neppure in linea preliminare, per mancanza dei requisiti formali richiesti dalla norma di riferimento o dalla prassi”.

Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 35/TFN del 30.11.2016, ha proposto ricorso il Procuratore federale.

Deduce, in fatto, la ricorrente Procura che la comunicazione di conclusione delle indagini è stata inviata (data di spedizione) il 13.06.2016 e consegnata in data 27.06.2016 alle ore 11.02.17 a mezzo di corriere postale “Nexive”, con avviso di ricevimento.

Pertanto, prosegue il ricorrente, è evidente che il TFN ha commesso un errore nell’affermare che il  documento  in  questione  sia  privo  di  elementi  identificativi  del  ricevente,  che,  al  contrario, risultano chiaramente indicati nell’avviso di ricevimento dello stesso.

Documento questo che proviene da un soggetto il cui ruolo è classificato come incaricato di un pubblico servizio in conformità all’art. 358 c.p. (art.18 del D.Lgs n. 261/1999). Di conseguenza, vi sarebbe la prova documentale della ricevuta da parte del deferito di cui trattasi, dell’avviso di conclusione indagini in questione.

Chiede, pertanto, il Procuratore Federale, di annullare l’impugnata decisione nella parte in cui ha dichiarato la irrecivibilità del deferimento emesso nei confronti del sig. Cherubini Massimo, con conseguente rinvio degli atti al TFN, affinchè si pronunci nel merito delle richieste avanzate dalla procura federale con l’atto di deferimento. Ove, invece, la Corte ritenga di poter procedere anche alla  valutazione  nel  merito,  la  Procura  Federale  chiede  riconoscere  il  deferito  Cherubini responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello statuto della FIGC, con l’applicazione delle sanzioni già proposte. All’udienza fissata, per il giorno 25 gennaio 2017, innanzi questa Corte federale di appello, riunita a sezioni unite, sono comparsi l’avv. Chitè per la Procura federale – che ha insistito per l’accoglimento del ricorso – e l’avv. Carignani per il sig. Massimo Cherubini – che ne ha, invece, chiesto il rigetto, evidenziando che la motivazione del TFN è corretta sul piano sia logico, sia

giuridico.

All’esito della camera di consiglio la Corte ha adottato la seguente

Ordinanza istruttoria

«La C.F.A.

ritenuta la necessità e, comunque, opportunità di svolgere apposito approfondimento istruttorio; considerato, in particolare, che nella relazione di consegna dell’avviso di conclusione delle indagini della Procura Federale non risulta esattamente individuato il soggetto che ha effettivamente ricevuto il plico di cui trattasi, atteso che, a fronte di una firma illeggibile, il destinatario viene indicato solo con il cognome, senza specificazione del nome;

Dispone

che la Procura Federale richieda al soggetto incaricato del pubblico servizio postale di cui trattasi specifica documentazione o attestazione dalla quale risulti il nominativo dell’addetto alla consegna, nel caso di specie, e l’esatta individuazione della persona che ha ricevuto la consegna.

Sospende

attese le esigenze istruttorie sopra precisate, la decorrenza dei termini per la definizione del presente giudizio e, segnatamente quello di cui all’art. 34 bis C.G.S.

Assegna

alla Procura Federale, il termine di giorni 20 per il deposito della suddetta documentazione e/o attestazione;

al resistente il termine di giorni 10, decorrenti dal suddetto deposito, per eventuali deduzioni difensive.

Riserva

l’assegnazione del procedimento a nuovo ruolo all’esito dell’adempimento istruttorio indicato. All’esito  dell’incombente  istruttorio,  questa  Corte  ha  fissato  il  dibattimento  la  seduta  del  22 febbraio 2017, alla quale sono comparsi il dott. Chietè in rappresentanza della Procura federale e l’avv. Carignani per il resistente, anch’esso presente personalmente.

Terminato il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio e all’esito della stessa ha adottato la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Il nodo preliminare da sciogliere concerne la sussistenza o meno della notifica al sig. Massimo Cherubini dell’avviso di conclusione indagini. Sul punto, infatti, vi è contrasto tra le parti: la Procura Federale afferma, a tal riguardo, che la comunicazione di conclusione delle indagini è stata inviata (data di spedizione) il 13.06.2016 e consegnata in data 27.06.2016 alle ore 11.02.17, a mezzo di corriere postale “Nexive”, con avviso di ricevimento; il deferito sig. Massimo Cherubini afferma, invece, di non aver mai ricevuto la consegna del plico di cui trattasi.

Risulta agli atti che la comunicazione dell’avviso di conclusioni indagini di cui trattasi è stata curata, dalla Procura federale, così come disposto dall’art. 38, comma 7, CGS, a mezzo di servizio espresso “invio raccomandato”, segnatamente, per il tramite del servizio postale “nexive”.

Deve, sotto tale profilo, preliminarmente, osservarsi che in base al disposto di cui al decreto legislativo 22.7.1999, n. 261 (Disciplina del mercato dei servizi postali), “le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di un pubblico servizio in conformità all’art. 358 del CP”.

Inoltre, sempre il medesimo decreto legislativo, all’art. 1, comma 2, lett. i), definisce invio raccomandato" il “servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario”.

Ciò premesso, ad un più attento esame degli atti acquisiti al procedimento risulta che, nel modulo di attestazione di consegna, vi è l’indicazione non solo del mittente (Procura FIGC), del destinatario (Massimo Cherubini), della data di spedizione (13.6.2016), della data di ricezione (27.6.2016, h. 11.02.17), ma anche, come correttamente rilevato dalla ricorrente Procura Federale, del “Nome leggibile del ricevente”, ossia, appunto, “Cherubini”.

In altri termini, la firma illeggibile – tratto penna presente nel caso di specie nella ricevuta di consegna è accompagnata dal cognome (leggibile, questa volta) di colui che ha ricevuto la consegna stessa, ossia, appunto, a quanto attestato dall’addetto del servizio postale di cui trattasi, con la fede privilegiata che assiste l’atto proveniente da soggetto incaricato di un pubblico servizio, il sig. Cherubini.

La decisione del TFN sarebbe stata condivisibile laddove la ricevuta fosse stata solo siglata (in modo illeggibile) dal soggetto che riceve. Nel caso di specie, invece, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, la sigla-tratto penna (illeggibile) apposta dall’interessato sulla ricevuta è completata dal cognome (leggibile) di colui che l’incaricato del servizio attesta aver ricevuto la consegna medesima.

Orbene, tali elementi, nel loro complessivo combinarsi, hanno fatto ritenere e, comunque, del tutto legittimamente presumere alla Procura federale che la consegna di cui trattasi fosse stata effettuata effettivamente al sig. Massimo Cherubini. Deduzione in linea teorica ed ordinaria corretta, ma, nel caso di specie, non fondata, atteso il difetto di completa e specifica indicazione della persona destinataria della consegna (quantomeno nome, oltre al cognome). E in tal senso, appunto, questa Corte aveva disposto apposito accertamento istruttorio. Tuttavia, la tempestiva richiesta, anche sollecitata, della Procura federale, effettuata al corriere postale di cui trattasi, è rimasta inevasa. E ciò induce a ritenere che, con riferimento alla particolarità del caso di specie, non possa affermarsi con sufficiente serenità il buon esito della notificazione di cui trattasi.

Così, per quanto occorra, integrata la motivazione della decisione di primo grado, il deferimento nei confronti del sig. Massimo Cherubini deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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