F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 025/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CFA del 03 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. FABRIZIO LUCCHESI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ AC PISA 1909 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7460/80 PF16-17 GP/GT/AG DEL 19.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65 del 20.3.2017)
RICORSO DEL SIG. FABRIZIO LUCCHESI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ AC PISA 1909 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7460/80 PF16-17 GP/GT/AG DEL 19.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65 del 20.3.2017)
Il Sig. Taverniti Vincenzo, Consigliere di Amministrazione della Società Pisa Calcio rappresentava alla Procura Federale di essere stato oggetto di una condotta violenta ed offensiva tenuta in suo danno da altro dirigente della Societa’- Sig. Lucchesi Fabrizio - nel corso di un colloquio in data 2.5.2016, tenutosi in un bar della città, avente ad oggetto questioni societarie.
In particolare, il Sig. Taverniti evidenziava che nella circostanza, appunto all’interno del “Caffè Ussero” di Pisa, a fronte di alcune rivendicazioni economiche concernenti il ripianamento dei debiti societari del Pisa effettuati a mezzo assegno, il Lucchesi gli si sarebbe avventato contro cercando poi di colpirlo con un posacenere, non riuscendo nell’intento solo perché trattenuto da alcuni presenti.
Il Taverniti sosteneva che all’episodio avevano tra gli altri assistito il titolare del bar ed altri avventori.
La Procura Federale esperiva indagini all’esito delle quali deferiva il Lucchesi per violazione art.1bis C.G.S. ritenendo fondata la denuncia del Taverniti.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, fissata l’udienza per la comparizione delle parti, infliggeva al Lucchesi la sanzione della inibizione per mesi 2 (due).
Osservava il Giudice di I grado che gli accadimenti erano provati dalle testimonianze univoche precise e concordanti presenti agi atti, testimonianze nemmeno smentite dalla parte incolpata.
Secondo il Tribunale non poteva ritenersi convincente la tesi difensiva della assoluta estraneità della questione a fatti di interesse calcistico – così al di fuori della cognizione del relativo ordinamento di settore - in quanto la discussione per espressa ammissione dello stesso incolpato verteva su questioni economiche che erano riconducibili alla gestione del Pisa.
Ha proposto tempestiva impugnazione il Lucchesi, chiedendo l’annullamento della decisione ovvero in sub ordine la riduzione della inibizione inflitta o la sua commutazione, ribadendo l’insussistenza di qualsivoglia comportamento suscettibile di sanzioni in quanto si era trattato di una normale discussione anche dai toni eventualmente accesi riguardante tra l’altro assetti economici estranei alla Societa’.
Ritiene questa Corte che il ricorso è parzialmente accoglibile per quanto appresso in diritto.
È incontrovertibile il dato che la discussione ovvero il diverbio afferiva questioni riguardanti una società commerciale controllante l’A.C. Pisa 1909 S.r.l., così come ammette a pag. 3 ultimo capoverso il reclamante.
Rientra quindi nella cognizione dell’ordinamento federale l’esame della vicenda in quanto appunto caratterizzato da fatti connessi direttamente o indirettamente all’attività sportiva.
Nondimeno i fatti debbono essere ricondotti ad un mero diverbio anche dai toni accesi che non appare connotato da elementi né di violenza né di offensività.
Basta al riguardo leggere gli accertamenti effettuati dalla Procura per porre in rilevo appunto che la segnalazione del Taverniti non pare essere stata confermata in tutti i suoi risvolti da nessun teste, non essendosi il Freggia presentato a deporre (non essendo più tesserato), rimanendo così unicamente da vagliare le asserzioni dell’accusatore e dell’accusato.
In questo quadro è il Lucchesi stesso ad ammettere di aver reagito al comportamento provocatorio ed offensivo tenuto dal Taverniti, calmato subito dall’intervento del FREGGIA, così come si legge nella dichiarazione resa dal Lucchesi stesso alla Procura il 22.9.2016.
I fatti pacifici sono quelli appunto di un diverbio con una reazione del Lucchesi che poteva dare altresì l’impressione di trasmodare anche sul piano fisico; cosa che però non appare essere avvenuta, come afferma lo stesso Taverniti.
In questo contesto, non può non rilevarsi però che la vicenda aveva come sub strato questioni che attenevano a reciproche rivendicazioni economiche riguardanti la Società Pisa, ove notoriamente vi possono essere toni accesi nell’ambito di coloro che hanno la gestione della Società stessa, visto anche il momento di preoccupazione attraversato dai dirigenti dopo l’allontanamento del precedente responsabile (Dott. F. Petroni) e la profonda crisi societaria.
Non può poi non tenersi conto che la discussione non è avvenuta nella sede societaria, né allo stadio, né negli spogliatoi.
Fatte queste premesse pertanto, ritiene questa Corte che, in accoglimento della domanda subordinata spiegata dal Lucchesi, opportuno ridurre in via di equità la sanzione.
Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabrizio Lucchesi e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 100,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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