F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 32/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 145/CFA del 23 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LE SANZIONI: 1) INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. CATARISANO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; 2) PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3 E AMMENDA DI € 2.250 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE N. 8748/276 PF 16-17 MB/GR/PP DEL 16.02.2017, N. 8295/278 PF 16-17 GR/MB/PP DEL 6.2.2017 E N. 8277/280 PF16/17 MB/GR/PP DEL 7.2.2017(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 84 del 4.5.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LE SANZIONI:

    1. INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. CATARISANO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE,  PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;
    2. PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3 E AMMENDA DI € 2.250 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALENOTE N. 8748/276 PF 16-17 MB/GR/PP DEL 16.02.2017, N. 8295/278 PF 16-17 GR/MB/PP DEL 6.2.2017 E N.

8277/280 PF16/17 MB/GR/PP DEL 7.2.2017(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta - Com. Uff. n. 84 del 4.5.2017)

L’Asti Calcio proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta (Com. Uff. n. 84 del 4.05.2017), con la quale erano state inflitte le sanzioni, rispettivamente, dell’inibizione per anni 1 e mesi 6, al signor Giovanni Catarisano, Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 9 e 10, C.G.S,e della penalizzazione in classifica di punti 3 e ammenda di €. 2.250,00, alla società reclamante, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S..

Il giudizio di primo grado prendeva le mosse da tre distinti deferimenti, con i quali la Procura federale aveva ritenuto sussistente la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere la società e, per essa il suo presidente, non pagato agli allenatori Giovanni Frenna e Luigi Tona le somme accertate dal Collegio arbitrale presso la LND con decisione pubblicata nel Comunicato ufficiale n. 4 del 21.3.2016 nel termine dei trenta giorni dalla pronuncia e per non aver pagato al calciatore Giovanni Campanaro le somme accertate dalla Commissione accordi economici della LND con decisione pubblicata nel Comunicato ufficiale n.3/TFN del 18.7.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia.

Con proprio ricorso, i reclamanti affermavano di aver corrisposto quanto dovuto agli allenatori Giovanni Frenna e Luigi Tona in data 13.7.2016, producendo quietanza in tal senso; affermavano, inoltre, che il calciatore Campanaro aveva agito giudizialmente per il pagamento di quanto dovuto e, previo pignoramento, aver ottenuto decreto di assegnazione in data 8.11.2016.

In sede di discussione, il rappresentante della Procura si opponeva all’accoglimento del ricorso e chiedeva la conferma della decisione assunta in primo grado.

Il ricorso non merita accoglimento.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 94 ter, commi 11 e 13, N.O.I.F., il pagamento delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della LND e dal Collegio arbitrale presso la LND, deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione.

Nel caso di specie, le stesse parti reclamanti ammettono il mancato rispetto dei termini.

Difatti, le decisioni del Collegio arbitrale presso la LND sono state rispettivamente comunicate in data 21.4.2016 (per il Tona) e 29.4.2016 (per il Frenna), mentre i relativi pagamenti sono avvenuti in data 13.7.2016.

Parimenti appare non rispettato il medesimo termine di trenta giorni con riferimento al pagamento dovuto in favore del calciatore Campanaro, atteso che la relativa decisione della Commissione accordi economici della LND è stata comunicata in data 4.8.2016, mentre il pagamento di quanto dovuto al medesimo è avvenuto (peraltro solo previo esperimento di giudizio di esecuzione) solo in data 8.11.2016.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Asti Calcio FC S.r.l. di Asti (AT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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