F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 32/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 145/CFA del 23 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: 1) DEL SIG. PIRAINO DANIELE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 94 TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.; 2) DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 S.R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 10069/658 PF16-17 AA/MG DEL 16.3.2017(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 88/TFN – del 22.05.2017)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO:
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- DEL SIG. PIRAINO DANIELE, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 94 TER, COMMA 11, DELLE
N.O.I.F. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.;
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- DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 S.R.L., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S.;
SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 10069/658 PF16-17 AA/MG DEL
16.3.2017(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 88/TFN - del 22.05.2017)
1.- Con atto del 16.3.2017 la Procura Federale deferiva davanti il Tribunale Federale - Sezione Disciplinare::
° PIRAINO Daniele (testualmente) “Presidente e legale rappresentante della Società Sef Torres 1903 srl, già amministratore unico all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94ter, comma q, delle NOIFe all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Emanuele Santaniello, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n.287 dell’11/4/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”,
° SEF TORRES 1903 SRL (testualmente) “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai densi dell’art.4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto”.
Nella riunione del 9.5.2017017 la Procura Federale chiedeva la comminazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione a carico di Piraino; un punto di penalizzazione ed € 1.500,00 di ammenda a carico della società. Terminato il dibattimento, il Tribunale Federale, sul rilievo che il ritardo contestato era da attribuibile “a caso fortuito o forza maggiore”, proscioglieva i citati deferiti.
2.- Avverso questa decisione, con atto del 26 maggio 2017 ha proposto ricorso la Procura Federale adducendo, quale unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art.94ter, comma 1, delle NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S..
Con memoria difensiva del 29.5.2017 hanno controdedotto i resistenti, contestando le argomentazioni svolte nel ricorso.
Alla riunione del 23.6.2017 la Procura Federale ha illustrato il motivo del ricorso e ha concluso chiedendo l’applicazione delle sanzioni richieste al Tribunale.
Il Patrono dei resistenti si è riportato a tutto quanto contro dedotto nella sua memoria e ha concluso per la conferma della decisione impugnata.
A conclusione delle repliche, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.
3.- Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in appresso.
- Il “fortuito”, secondo un orientamento ormai consolidato, costituisce un quid imponderabile, improvviso ed imprevedibile, che s’inserisce nell’azione del soggetto, vincendo ogni possibilità di resistenza o di contrasto, tale da rendere fatale il compiersi dell’evento cui l’agente viene a dare, quindi un mero contributo fisico.
Trattasi di un’accidentalità operante come causa non conoscibile e, perciò, non eliminabile con l’uso della comune prudenza e diligenza il cui venire ad esistenza, quale causa di esclusione del dolo e della colpa, deve essere provata da chi ne adduce l’esistenza.
- Secondo una datata ma consolidata concezione, la “forza maggiore” è quella vis maior cui resisti non potest, quindi un evento derivante dalla natura o dal fatto dell’uomo che non possa essere preveduto o che, ancorché preveduto, non possa essere impedito e tale da escludere la stessa configurabilità del coefficiente psichico dell’azione: ricorre, quindi, la forza maggiore quando un’energia estranea alla volontà dell’agente, nella cui sfera di attività accade l’evento, impedisca al medesimo di esplicare quella ordinaria diligenza sufficiente per adeguarsi al precetto.
- Richiamata la portata dei due istituti, posti cumulativamente e, quasi, indifferente-mente a base della decisione in scrutinio, occorre verificare se l’omissione contestata (ritardato pagamento) sia stata generata da un quid imponderabile, improvviso ed imprevedibile (caso fortuito) o, piuttosto, da un’energia estranea alla volontà del Piraino che abbia impedito a costui l’uso della necessaria diligenza (forza maggiore).
A ben vedere, però, nel caso che occupa non ricorre né la prima e né la seconda ipotesi, considerato che il Piraino, una volta investito (assemblea ordinaria del 12.4.2016) e accettata la carica di amministratore della Torres, avrebbe dovuto prendere contezza degli impegni societari e farvi fronte, a nulla rilevando che tale evento sia stato comunicato al Dipartimento Interregionale in data 11.5.2017, con la relativa scheda “variazione organigramma”.
- E’ da considerare, però, che l’art. 16 C.G.S. prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinati, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.
Facendo applicazione di quanto richiamato, occorre valorizzare due circostanze: 1) il pagamento fu eseguito pochi giorni dopo la richiamata assunzione della carica di amministratore;
- il ritardo risulta contenuto in pochi giorni.
Consegue che, valutata la natura dell’occorso e applicate le circostanze attenuanti, le sanzioni vanno comminate nei termini che seguono.
Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore infligge:
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- alla società Sef Torres 1903 la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella Stagione Sportiva 2017/2018 e € 500,00 di ammenda;
- al sig. Piraino Daniele l’inibizione di giorni 10.
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