F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 37/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 015/CFA del 20 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ GSD PREGNANESE PER REVISIONE EX ART. 39 • AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 650,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA SEGUITO GARA ORATORIO LAINATE ROGAZZI/GSD PREGNANESE DEL 22.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Legnano della LND – Com. Uff. n. 40 del 28.4.2017)

RICORSO  DELLA  SOCIETA’  GSD  PREGNANESE  PER  REVISIONE  EX  ART.  39

      • AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 650,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA SEGUITO GARA ORATORIO LAINATE ROGAZZI/GSD PREGNANESE DEL 22.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Legnano della LND - Com. Uff. n. 40 del 28.4.2017)

Con atto del 5.6.2017, la società GSD Pregnanese introduceva istanza di revisione della decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara del 22.4.207 tra Oratorio Lainate Ragazzi e GSD Pregnanese Com. Uff. n. 40 della Delegazione di Legnano datato 28.4.2017, con la quale aveva comminato la sanzione dell’ammenda di € 650,00 inflitta per responsabilità oggettiva per fatti gravi accaduti durante la gara imputabili a tifosi della stessa Pregnanese.

L’istanza di revisione ex art. 39 CGS appare immediatamente inammissibile in quanto non si rintraccia nella stessa alcun presupposto per una sua valutazione da parte di codesta CFA.

Infatti i presupposti per la revisione sono declinati dalla sopra richiamata disposizione codicistica sportiva che recita “ Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;

b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;

e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

  • La Corte Federale di Appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.
  • Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.
  • L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
  • Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

Ora, da quanto espresso nell’istanza di revisione non emergono alcune delle ipotesi previste dalla norma sopra richiamata in quanto il verbale del commissario di campo che ha accertato il comportamento violento dei tifosi della Pregnanese non è stato confutato nelle sedi proprie avendo lo stesso valore fino a querela di falso.

Non solo, non sono state versate nel procedimento nuove prove così come richiamate dal comma 2 dell’art. 39 C.G.S..

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società GSD Pregnanese di Pregnana Milanese (MI).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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