F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 55/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 017/CFA del 26 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIRTUS VECOMP VERONA ARL AVVERSO LE SANZIONI: 1) INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FRESCO LUIGI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 22 BIS NOIF; 2) AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12668/839 PF • GP/BLP DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 2 del 4.7.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIRTUS VECOMP VERONA ARL AVVERSO LE SANZIONI:
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- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FRESCO LUIGI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 22 BIS NOIF;
- AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12668/839 PF
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- GP/BLP DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare
- Com. Uff. n. 2 del 4.7.2017)
Con provvedimento prot. 12668/839pf16-17 GP in data 15.05.2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (d’ora in avanti TFN):
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- il Sig. Luigi Fresco, Presidente della SSD ARL Virtus Vecomp Verona;
- il sig. Roberto Ettore Lizziero, collaboratore ex art. 1 bis comma 5 CGS della SSD ARL Virtus Vecomp Verona;
- la Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona, per rispondere:
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- il Sig. Luigi Fresco e il sig. Roberto Ettore Lizziero, della violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 22 bis NOIF per avere il Fresco, nella sua qualità di Presidente della SSD ARL Virtus Vecomp Verona, incaricato Roberto Ettore Lizziero di collaborare nella gestione sportiva della Società, nella Stagione Sportiva 2015/2016 con compiti di manutenzione e pulizia dell’impianto di gioco e nella Stagione Sportiva 2016/20176 sino alla fine di agosto del medesimo anno, con compiti di segreteria e tesseramenti, pur essendo a conoscenza che quest’ultimo fosse gravato da precedenti penali (aventi ad oggetto reati sessuali commessi nei confronti di minori) ostativi all’assunzione di detti incarichi, incarichi che il Lizziero accettava ed ai quali dava corso;
- la Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona, della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2
C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nelle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio collaboratore di fatto.
L’adito TFN (Com. Uff. n. 2/TFN del 4.07.2017) - dopo avere, in via preliminare, dichiarato la propria competenza a decidere il deferimento in esame, posto che le contestazioni mosse non attengono a questioni di matrice “tecnica” e dopo aver respinto la sollevata eccezione di violazione, nella fattispecie, dell’art. 32 quinquies comma 3 C.G.S. e del prescritto termine di giorni
60 per la durata delle indagini – nel merito disponeva, in accoglimento del deferimento, l’irrogazione nei confronti del sig. Luigi Fresco della sanzione dell’inibizione di mesi sei e nei confronti del sig. Roberto Ettore Lizziero della sanzione dell’inibizione di anni cinque, oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc e, infine, nei confronti della Società SSD ARL Virtus Vecomp Verona, l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. A siffatte conclusioni il Tribunale perveniva nel rilievo che gli argomenti difensivi svolti dai deferiti dovevano ritenersi contraddetti e superati dalla documentazione probatoria fornita dalla Procura Federale a corredo del deferimento ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai deferiti nel corso delle indagini.
Avverso la suddetta decisione interponevano reclamo, tramite l’avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, la predetta società calcistica ed il sig. Luigi Fresco, deducendo i seguenti motivi.
- Sussistenza della competenza a giudicare, in via esclusiva, della Commissione disciplinare presso Figc – Settore Tecnico anziché del TFN, con riferimento a Luigi Fresco, essendo quest’ultimo iscritto all’albo degli allenatori professionisti di prima categoria – Uefa Pro tenuto presso il Settore Tecnico Figc e quindi da qualificarsi come “tecnico”, irrilevante essendo la successiva assunzione da parte dello stesso Fresco della qualifica di Presidente e quindi di dirigente della SSD ARL Virtus Vecomp. Competenza che si radica in virtù dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico Figc e dell’art. 23 comma 3 delle NOIF, atteso che l’addebito mosso non riguarda un caso né di illecito sportivo né di infrazioni inerenti l’attività agonistica e dovendosi riconoscere, al di là delle or dette due ipotesi, una competenza residuale in favore della Commissione disciplinare – Settore Tecnico Figc. Dunque decisivo ai fini della competenza di quest’ultima è il requisito dell’iscrizione, al momento dei fatti oggetto del procedimento, all’albo del Settore Tecnico.
- Nel merito, infondatezza del deferimento per irrilevanza per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS e dell’art. 22 bis NOIF, delle attività svolte dal sig. Lizziero (collaborazione nella gestione sportiva della società, nella stagione sportiva 2015/2016, con compiti di manutenzione e pulizia dell’impianto di gioco e nella stagione 2016/2017, sino alla fine di agosto del medesimo anno, con compiti di segreteria e tesseramenti), posto che nel caso in esame non sono configurabili né l’esplicazione da parte del predetto di “un’attività interna, continuativa, effettiva e rilevante per la conduzione del sodalizio” né “un sostanziale, stabile e continuo inserimento (nella) o un legame con la struttura societaria”, né ancora la figura di “socio occulto o direttore di fatto” , trattandosi piuttosto di attività puramente episodica e gratuita e quindi non “continuativa né inquadrata”. Tra l’altro la contestata attività del Lizziero non è mai stata remunerata neppure con rimborsi spese, essendo quest’ultimi intervenuti solo per l’attività domestica di catalogazione informativa delle gare e resoconti delle stesse.
Per quel che concerne i compiti di manutenzione e pulizia dell’impianto di gioco, il Lizziero, avendo effettuato attività di tinteggiatura delle strutture sportive, non può essere considerato per ciò solo come coinvolto nella “gestione sportiva della società” ovvero come collaboratore di fatto, peraltro essendo stato in realtà inserito in un lodevole programma, organizzato dal Fresco Luigi, volto al reinserimento sociale di persone disagiate.
Quanto ai compiti di segreteria e tesseramenti, le dichiarazioni in sede di audizione, su cui fa particolare affidamento la decisione impugnata, sono state rese dai deferiti in modo irrituale senza l’assistenza di persone di loro fiducia, tanto che alcune circostanze erroneamente verbalizzate in sede di audizione sono state poi oggetto di precisazioni. In particolare sarebbero state completamente travisate le dichiarazioni di Fresco e Lizziero relativamente alla presunta attività di segreteria del secondo, il quale proprio secondo quanto emerge dagli atti avrebbe agito solo in qualità di “esperto informatico”, poiché in realtà, in ragione delle proprie competenze circa le principali funzioni e modalità di utilizzo del portale LND per i tesseramenti e circa le procedure di vincolo degli atleti extracomunitari, si limitò a svolgere “a sede chiusa al pubblico” all’esito di soli due accessi presso la sede sociale, attività di formazione, gratuita, del nuovo segretario Davide Casentini senza effettuare direttamente alcun tesseramento e si limitò ad assistere, il giorno 11 agosto 2016, lo stesso Casentini nell’espletamento della procedura di tesseramento di otto giocatori italiani e quindi pose in essere sostanzialmente un’estemporanea formazione del personale, non continuativa né effettiva né a rilevanza interna per la società.
Inoltre anche i suddetti compiti di segreteria e tesseramenti non costituiscono attività rilevanti per l’ordinamento federale, atteso che invero la previsione contenuta nell’art. 1 bis comma 5 CGS intende estendere l’applicabilità delle norme codicistiche a tutti coloro che sono legati ad una società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall’ordinamento sportivo e quindi a coloro che, però in forma continuativa, prestano attività per i club senza essere tesserati, mentre nel caso di specie è mancata, come detto, proprio un’attività continuativa, effettiva e rilevante del Lizziero.
- Sempre nel merito, infondatezza del deferimento per inapplicabilità dell’art. 22 bis NOIF al caso di specie. Infatti il Lizziero - anche ove la sua attività fosse ritenuta rilevante per l’ordinamento sportivo ex art. 1 bis comma 5 CGS - non può essere qualificato, nemmeno in via di fatto, né come dirigente ex art. 21 comma 1 NOIF (non essendo né amministratore né socio in seno alla SSD Virtus Vecomp) né come collaboratore nella gestione sportiva ex art. 22 comma 1 NOIF (non avendo il su nominato percepito alcun corrispettivo o rimborso e, in ogni caso, non avendo avuto alcuna responsabilità o rapporto in ambito federale), uniche due tassative figure per cui opera la preclusione prevista dall’art. 22 bis NOIF.
- Insussistenza di responsabilità in capo al sig. Luigi Fresco il quale, trovandosi tra l’altro in ritiro da allenatore con la prima squadra, mai dette alcun incarico al Lizziero di formare il Casentini in materia di tesseramento informatico, essendo stata tale iniziativa assunta dallo stesso Casentini. Il Fresco ha, poi, dichiarato di essere a conoscenza della vicenda giudiziaria riguardante Lizziero ma non certamente del fatto che lo stesso avesse subito una condanna alla pena della reclusione superiore ad un anno, discrimen decisivo ai fini dell’applicazione dell’art. 22 bis NOIF.
Infine, i commi 6 e 7 dell’art. 22 bis NOIF contemplano obblighi per i Presidenti delle società soltanto in caso di attività in ambito regionale e provinciale, mentre nessuna incombenza (obbligo certificativo o di verifica) è prevista a carico dei massimi dirigenti di club che prendano parte a campionati nazionali (come nel caso della SSD Virtus, partecipante al campionato nazionale di Serie D) spettando semmai al Lizziero rifiutare l’incarico in ragione della presunta incompatibilità esistente.
Conclusivamente, i reclamanti chiedono l’annullamento della decisione impugnata, stante l’incompetenza del TFN – Sezione Disciplinare e l’illegittimità e infondatezza del merito. In via subordinata, in ragione dell’abnormità della squalifica di sei mesi inflitta al Fresco, con riferimento sia al suo comportamento (non) tenuto sia alla sua carica di allenatore responsabile della prima squadra piuttosto che di Presidente, chiedono la riduzione delle sanzioni inflitte nella misura di giustizia.
All’odierno dibattimento presso questa Corte sono comparsi: per il Fresco, su delega dell’avv. Mattia Grassani, l’avv. Stefano Vitale il quale ha brevemente reiterato le considerazioni e le conclusioni rassegnate per iscritto. E’ altresì comparso personalmente il medesimo Fresco, il quale ha in particolare sottolineato il suo costante impegno nell’attività di solidarietà e di reinserimento sociale di persone disagiate. Il rappresentante della Procura Federale, avv. Luca Sanzi, dal canto suo, nel riportarsi al contenuto della decisione impugnata, ha chiesto il rigetto dell’appello.
Considerato in
DIRITTO
Il reclamo merita parziale accoglimento.
Sulla questione, sollevata in via preliminare della competenza dell’organo giudicante, ritiene il Collegio che la potestas iudicandi a conoscere della controversia resti radicata in capo al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare.
Il deferito Fresco Luigi al momento della contestata violazione era iscritto nell’Albo del Settore Tecnico della Figc degli allenatori professionisti di prima categoria e, contemporaneamente, rivestiva la qualifica di Presidente della SSD Virtus Vecomp Verona AR. L.
Gli addebiti mossi al Fresco dal Procuratore Federale si incentrano solo sulla sua veste e qualità di Presidente della Società e riguardano l’incarico che il medesimo ha conferito al sig. Lizziero Roberto Ettore (pur consapevole dei pesanti precedenti penali di quest’ultimo che era stato condannato in passato per atti sessuali nei confronti di minori), di collaborare nella gestione sportiva con compiti di manutenzione e pulizia degli impianti di gioco e con compiti di segreteria e tesseramento.
Invero, trattasi di addebiti che il giudice di prime cure impropriamente ritiene “non chiaramente inquadrati nelle norme federali”, dal momento che essi invece trovano corrispondenza, così come considerato dall’Organo inquirente, nella previsione dell’art. 1 bis comma 1 CGS e dell’art. 22 bis delle NOIF, disposizioni dirette, rispettivamente, alla salvaguardia di principi etici (e cioè dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportive, che debbono trovare applicazione in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva) ed alla tutela del principio dell’onorabilità.
D’altro canto, le norme che la difesa ha sul punto richiamato (art. 39 Regolamento del Settore Tecnico e 23 comma 3 delle NOIF) contemplano la specifica e peculiare posizione dei tecnici, i quali restano assoggettati alla speciale competenza della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in relazione a questioni che rientrano nelle attribuzioni di detto Settore, concernenti in particolare tra le altre, la diffusione ed il miglioramento della tecnica del gioco del calcio, la definizione delle regole del gioco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici.
Diversa, rilevante ed assorbente ritiene questa Corte essere la qualifica di Presidente, quale organo decisionale di vertice e responsabile della gestione sportiva e dell’andamento societario ed organo legittimato ad assumere obbligazioni in nome e per conto della Società ed a rappresentarla in base alle norme federali. Per siffatta figura trova perciò applicazione la generale competenza degli Organi di giustizia sportiva della Figc ed egli, nella fattispecie, è stato chiamato come detto a rispondere, appunto come Presidente, della violazione non di regole tecniche, bensì dei generali doveri in tema di lealtà e correttezza sportive e di onorabilità.
Passando al merito, opina il Collegio che a carico del deferito Fresco debba essere riconosciuta la colpevolezza – quale criterio di imputazione soggettiva della sua responsabilità - per avere violato le già citate norme a lui applicabili, atteso che essendo egli sin dall’inizio ben a conoscenza dei gravi precedenti penali del Lizziero che ne comportavano l’interdizione da qualunque incarico in istituzioni pubbliche e private, ha ciò nonostante chiamato (vedasi dichiarazione resa dal Lizziero alla Procura il 2.3.2017) quest’ultimo (o ne ha comunque assecondato o tollerato la presenza) a collaborare, nel senso di prendere parte e restare coinvolto nella gestione sportiva della società.
E ciò tenuto conto del disposto dell’art. 1 bis comma 5 CGS che, ispirato all’esigenza di impedire il fenomeno della preordinata sottrazione agli obblighi ordinamentali, impone l’osservanza delle norme codicistiche a tutti coloro che svolgono, a qualunque titolo, attività all’interno o nell’interesse di una società sportiva. Norma, dunque, che ricomprende tutte le posizioni di chi comunque svolge una qualche attività rilevante per l’ordinamento federale, tale essendo da considerare l’azione non solo di atleti, di tecnici e di dirigenti o Presidenti societari (nella specie il Fresco) ma anche di coloro (nella specie il Lizziero) che apportano o assicurano sostegno e partecipazione alla vita sociale e quindi all’attività anche organizzativa del sodalizio sportivo.
Invero, i compiti di manutenzione degli impianti di gioco e di pulizia degli spogliatoi e quelli di segreteria e tesseramento vanno considerati, nella specie, rilevanti per l’ordinamento federale atteso che gli stessi, consistendo in attività svolte all’interno e nell’interesse della società, hanno fatto parte del contesto e dell’assetto organizzativo della società ed hanno pur sempre comportato la presenza e la frequentazione del Lizziero, di per sé rischiose e senz’altro inopportune, in una struttura societaria di calcio praticata anche da ragazzi, con il conseguente inevitabile intrattenimento di rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata (di fatto, il genitore di un giovane calciatore nell’agosto 2016 vide e riconobbe il Lizziero all’interno della segreteria). Presenza e frequentazione non sempre caratterizzate da discontinuità ed occasionalità, ove si consideri che la suddetta collaborazione durò per circa un mese e venne interrotta non spontaneamente ma solo per effetto della pubblicazione il 13.8.2016 dell’articolo di stampa dal titolo “condannato per pedofilia, lavora in una società di calcio” (vedasi ancora audizione del Lizziero del 2.3.2017).
Del resto la pratica di una certa continuità della collaborazione risulta confermata dallo stesso Fresco quando ha ammesso che l’attività del Lizziero di elaborazione presso il suo domicilio dei DVD e di selezione delle fasi salienti delle gare in essi contenute (attività questa compensata con rimborsi spese ma non ricompresa tra gli addebiti mossi dal Procuratore Federale) è durata per circa due mesi.
Quanto alla contestata violazione dell’art. 22 bis delle NOIF è da ritenere che tale disposizione sia applicabile nel caso di specie. Invero, lo spirito e l’effettiva portata della norma rispondono all’esigenza sociale che venga data fedele applicazione ed osservanza all’ineludibile valore dell’onorabilità - collegato alla salvaguardia dell’integrità e della dignità sul piano individuale e su quello sociale – valore che va comunque assicurato in ogni momento della vita di relazione tra soggetti ed istituzione. In effetti, la citata disposizione, che intende impedire ad una società sportiva di avvalersi di soggetti privi dei requisiti di onorabilità che entrano in gioco a fronte della violazione di comportamenti aventi rilevanza penale, è stata nella specie chiaramente disattesa, essendo ben noti al Fresco i precedenti del Lizziero (anch’egli responsabile) senza che occorresse esercitare al riguardo alcuna forma di indagine o controllo.
In base a quanto sin qui considerato, devesi anzitutto confermare la colpevolezza di Fresco Luigi (il quale risulta aver personalmente conferito l’incarico al Lizziero, come da quest’ultimo affermato) sotto il profilo della negligenza ed imprudenza dal medesimo mostrate.
Ne consegue, poi, la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, della società sportiva insorta, appunto direttamente, dalla condotta di chi l’ha rappresentata e ciò in considerazione del rapporto di immedesimazione organica tra il sodalizio sportivo, quale ente rappresentato e chi ha agito in nome della società in qualità di legale rappresentante secondo le norme federali.
Peraltro, anche questo giudice di appello, ritenendo nella sua discrezionale valutazione di considerare positivamente le iniziative umanitarie e l’attività sociale intraprese dal sig. Fresco mediante l’ampia opera di reinserimento nel mondo del lavoro di persone disagiate, si induce ad applicare un’ulteriore limitazione delle sanzioni comminate in primo grado, come da dispositivo.
Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società SSD Virtus Vecomp Verona ARL di Verona (VR), riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto per il sig. Fresco Luigi e l’ammenda a € 800,00 per la società SSD Virtus Vecomp Verona.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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