F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 39/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 019/CFA del 26 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ CARONNESE LA QUOTA PERCENTUALE RELATIVA ALL’INCASSO DELLA GARA DI TIM-CUP 2016/17 MATERA/CARONNESE DEL 31.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 28/TFN-SVE del 29.05.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ CARONNESE LA QUOTA PERCENTUALE RELATIVA ALL’INCASSO DELLA GARA DI TIM-CUP 2016/17 MATERA/CARONNESE DEL 31.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 28/TFN-SVE del 29.05.2017)

Con ricorso in data 6.7.2017, la Matera Calcio s.r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione del TFN – Sezione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 28/TFN, con la quale, in accoglimento del reclamo della Società S.C. Caronnese, la stessa Matera Calcio è stata condannata a corrispondere la somma di e 4.541,42 a saldo della quota percentuale di spettanza della Società Coronnese in relazione alla partecipazione alla gara Matera/Caronnese TIM CUP del 31.07.2016, oltre interessi legali dalla data dell’incontro e spese di lite, quantificate in € 200,00.

La Matera Calcio S.r.l. adduce quale unico motivo del presente gravame la violazione del termine di 10 giorni previsto dall’art. 34, comma 2, C.G.S., per il deposito della decisione degli Organi di giustizia sportiva, essendo state le motivazioni della decisione assunta dal TFN all’esito della riunione del 29.5.2017 - ed il cui dispositivo era stato reso noto in data 30.5.2017 mediante pubblicazione sul Com. Uff. n. 26/TFN - comunicate in data 21.6.2017, a seguito della pubblicazione della decisione nella sua integrità a mezzo del Com. Uff. n. 28/TFN.

Il ricorso è inammissibile perché non sottoscritto dal legale rappresentante della Matera Calcio s.r.l., così come richiesto dall’art. 33, comma 5, CGS. Si osserva, al riguardo, che, pur essendo stata tale circostanza evidenziata nelle sue controdeduzioniritualmente trasmesse alla stessa Società Matera Calcio – dalla S.C. Caronnese, che al riguardo ha formulato, in rito, specifica eccezione di nullità/inesistenza del ricorso, la Matera Calcio s.r.l. non è comparsa alla riunione del 26 luglio 2017 dinanzi a questa Corte, in tal modo precludendosi definitivamente di sanare la rilevata irregolarità che, ai sensi dell’art. 33, comma 9, C.G.S., risulta in effetti sanabile sino al momento del trattenimento in decisione del ricorso.

Avendo la società Caronnese formulato domanda di condanna della Matera Calcio s.r.l. al pagamento delle spese di lite, anche temeraria, questa Corte procede alla valutazione del merito del ricorso, ai soli fini della pronuncia sulla domanda in questione.

Nel merito, il ricorso è infondato, atteso che il termine di 10 giorni, decorrente dalla adozione delle decisioni degli Organi della giustizia sportiva, previsto dall’art. 34, comma 2, C.G.S., per il loro deposito, ha natura pacificamente ordinatoria e funzione meramente sollecitatoria, il cui mancato rispetto non incide in alcun modo sulla validità ed efficacia delle decisioni stesse, come si evince dalla assenza di qualsivoglia disposizione codicistica che preveda conseguenze - e tanto meno la sanzione della nullità invocata dalla ricorrente - a carico delle decisioni che fossero rese oltre il termine in esame.

La domanda proposta dalla Società Caronnese di condanna della ricorrente alle spese per lite temeraria, tenuto conto del riconoscimento del debito in questione operato dalla società Matera Calcio con la nota in atti del 9.12.2016, va dunque accolta, con liquidazione che si ritiene congruo determinare in € 300,00, oltre accessori di legge.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio Srl di Matera (MT) e condanna la società Matera Calcio Srl a rifondere alla società Caronnese le spese di lite liquidate in € 300,00, oltre accessori come per legge.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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