F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 39/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 019/CFA del 26 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FBC FINALE AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA DI CUI ALL’ART. 99 BIS NOIF, SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE JAWO LAMIN IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 25/TFN-SVE del 29.05.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FBC FINALE AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA DI CUI ALL’ART. 99 BIS NOIF, SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE JAWO LAMIN IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 25/TFN-SVE del 29.05.2017)

1.- Con ricorso del 19.1.2017, la ASD FBC Finale impugnava davanti il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, la delibera della Commissione Premi del 15.12.2016, con la quale era stata rigettata la richiesta del premio di addestramento e formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, rivolta alla Carpi DC 1909 srl in seguito e per effetto del tesseramento da parte di quest’ultima del calciatore Lamin Jawo, nato in Gambia il 15.03.1995.

A sostegno del gravame il citato reclamante deduceva che la Commissione Premi era incorsa in errore nell’applicazione al caso di specie del comma 1 bis dell’art. 99 NOIF, essendosi limitata a negare la certificazione del premio, adducendo che il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non era più tesserato con la Società dilettantistica ricorrente e non considerando che il vincolo di tesseramento dei calciatori extracomunitarilimitato ad un anno – è stabilito dall’art. 40 quater, cpv 1.2, terzo paragrafo, NOIF, che prescrive anche la cessazione della validità del vincolo al termine della Stagione Sportiva.

Concludendo, la ricorrente eccepiva una disparità di trattamento in confronto dei calciatori extracomunitari e invocava la disapplicazione della citata norma.

L’adito Tribunale, con decisione del 4 maggio 2017, pubblicata nel Com. Uff. n. 24/TFN-SVE il successivo 29 maggio, rigettava il reclamo e, per l’effetto, confermava l’impugnata certificazione della Commissione Premi.

2.- Con ricorso notificato il 6 giugno 2017, la ASD FBC Finale ha impugnato questa decisione e ha invocato una (testualmente) “…interpretazione in senso costituzio-nalmente orientato del combinato disposto degli artt. 99 comma 1 bis e 40 quater N.O.I.F. capoverso 1.2 terzo paragrafo…”, riproponendo sostanzialmente tutte le argomentazioni già svolte davanti al giudice a quo.

Con atto del 9.6.2017 si è costituita la società Carpi F.C. 1909 S.r.l., articolando tre motivi per contestare il gravame e sostenere la fondatezza dell’impugnata decisione.

Nella riunione del 26.7.2017, poi, i patroni dei due sodalizi hanno illustrato le argomentazioni svolte nei loro libelli, riportandosi alle conclusioni ivi rispettivamente rassegnate e chiedendone l’accoglimento.

Chiuso il dibattimento, questa Corte, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il ricorso è infondato e va rigettato.

a) Preliminarmente e in punto di fatto occorre evidenziare che, al momento della sottoscrizione del contratto da professionista con la società Carpi, il calciatore Lamin Jawo non era più tesserato con il sodalizio reclamante.

La fattispecie è compiutamente disciplinata dall’art. 99 NOIF, intestato “Premio di addestramento e formazione tecnica” che, al punto 1 bis, così testualmente dispone: Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica”.

Considerata la diamantina chiarezza della norma, alcun dubbio può essere avanzato per contestare la fondatezza della decisione impugnata, atteso che il giudice a quo ha fatto corretta ed ineccepibile applicazione alla fattispecie della disciplina normativa richiamata, svolgendo anche considerazioni in ordine al principio della tutela dell’affidamento del terzo in buona fede, che questa Corte condivide.

b) Preso atto di questo, Parte reclamante ha invocato non già un’interpretazione evolutiva della norma cennata, bensì una pronuncia profondamente modificatrice della scelta operata in materia dal Legislatore sportivo, dove ha inteso escludere la corresponsione del premio per i calciatori svincolati, intervento questo non consentito ad un organo di giustizia, cui compete esclusivamente l’applicazione del complesso di norme che costituisce l’ordinamento giuridico sportivo.

Assorbito ogni altro motivo, il gravame va rigettato.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD FBC Finale di Finale Ligure (SV).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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