F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 40/CFA del 06 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 014/CFA del 20 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PUTEOLANA 1909, PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS, AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI € 6.565,00 AL SIG. D’ALESSIO MONTE GIOVANNI (Com. Uff. n. 1 Collegio Arbitrale presso LND del 26.9.2016)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD PUTEOLANA 1909, PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS, AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA SOMMA DI6.565,00 AL SIG. D’ALESSIO MONTE GIOVANNI (Com. Uff. n. 1 Collegio Arbitrale presso LND del 26.9.2016)

La società ASD Puteolana 1909 ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., per la revocazione della decisione del Collegio Arbitrale LND del 26.9.2016 (Com. Uff. n. 1 del 5.10.2016).

Il Collegio Arbitrale LND era stato chiamato a pronunciarsi, su ricorso del signor D'Alessio Monte Giovanni, in ordine al pagamento della somma € 6.500,00, oltre gli interessi di mora, richiesta dallo stesso, alla società A.S.D. Puteolana, in forza di un contratto sottoscritto tra le parti in data 16.10.2014, depositato in data 12.12.2014, a modifica di un precedente contratto che prevedeva la gratuità dell'attività di allenatore svolta dal signor Giovanni D'Alessio Monte.

Sulla base delle risultanze processuali e degli accertamenti demandati alla Procura Federale, il Collegio Arbitrale accoglieva il ricorso e sanciva l'obbligo della società A.S.D. Puteolana 1909 di corrispondere le somme richieste.

Avverso tale decisione ricorre oggi alla Corte Federale d'Appello, la società A.S.D. Puteolana 1909 formulando, con richiamo all'art. 39, comma 1, lettere a), c) ed e) C.G.S., richiesta  di revisione e conseguente revoca della decisione del Collegio Arbitrale sulla base di una supposta falsità del documento depositato in data 12.12.2014, in quanto non in originale.

All'udienza del 20 luglio, la società A.S.D. Puteolana 1909, insisteva nella sua richiesta, mentre il signor Giovanni D'Alessio Monte, anch'egli presente, chiedeva il rigetto del ricorso.

Preliminarmente appare opportuno richiamare alcune considerazioni sistematiche, già svolte in precedenti giudizi di codesta Corte e derivanti dalla constatazione che l'Ordinamento Federale, alla pari del diritto ordinario, prevede la possibilità che, in presenza di determinate e tassative condizioni di diritto e di fatto, decisioni divenute ormai formalmente irrevocabili siano suscettibili di un estremo gravame , ponendo, a tal fine, quale norma di chiusura, l’articolo 39 che disciplina i casi di REVOCAZIONE (comma 1) e REVISIONE (comma 2).

I due istituti, chiaramente derivati dal codice di procedura civile il primo e dal codice di procedura penale il secondo, sono stati strutturati in modo diverso, tenuto conto della peculiarità del procedimento disciplinare federale.

L'art. 39 C.G.S. stabilisce le ipotesi del giudizio di revocazione e del giudizio di revisione, elencandone, in maniera tassativa e distinta per i due giudizi, i presupposti.

Sulla scorta dei principi esposti, risulta evidente che il ricorso presentato debba essere ricondotto, nonostante la qualificazione della società ricorrente, al procedimento di revocazione.

Ai sensi dell'art. 39, 4 comma C.G.S. la C.F.A. è chiamata, a questo punto, a pronunciarsi pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. Ebbene, questa Corte ritiene che il ricorso nel suo complesso, volto esplicitamente ad ottenere la revocazione della decisione del Collegio arbitrale sopra richiamata, sia manifestamente inammissibile, coerentemente con il giudizio già espresso più volte dalla Corte di Giustizia Federale, organo competente in materia prima della nuova configurazione degli organi di giustizia sportiva, di cui in appresso si richiamano i principi generali espressi.

E' da ritenersi, infatti, che il rimedio della revocazione non possa essere esperito avverso le pronunce provenienti dal Collegio arbitrale presso la L.N.D., in quanto ai sensi dell'art. 39 C.G.S., possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, "tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili, o divenute irrevocabili."

In forza della predetta disposizione, sono, dunque, impugnabili per revocazione esclusivamente, le decisioni degli organi di giustizia sportiva, tra i quali, a norma dello Statuto Federale, non sono ricompresi i Collegi Arbitrali, i quali non possono neppure farsi rientrare tra "gli organi specializzati previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali."

Pertanto, nell'ordinamento federale non vi è alcuna norma che preveda espressamente la revocabilità dei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale, né essa può essere affermata in via interpretativa, poiché dal sistema normativo federale emerge che il ricorso per revocazione è stato previsto solo per le decisioni degli organi ordinari della giustizia sportiva, cioè degli organi che sono inquadrati nell'apparato federale e che costituiscono, nel loro complesso, il sistema stabile di giustizia sportiva della F.I.G.C..

Il Collegio Arbitrale, invece, non è una struttura inquadrata in tale complesso: esso è, infatti, un organo collegiale che si costituisce, di volta in volta, su impulso dei soggetti interessati, per la risoluzione di vertenze attinenti ai rapporti contrattuali che vengono decise in via irrituale, con un giudizio che si svolge su un piano tipicamente privatistico.

Risulta chiaro, per quanto detto, che il lodo arbitrale in oggetto ha carattere negoziale e definitivo e, quindi, non è impugnabile, neppure con il rimedio straordinario della revocazione, davanti a questa Corte.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Puteolana 1909 di Pozzuoli (NA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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