F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 40/CFA del 06 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 014/CFA del 20 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ AC REAL SITI, PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PERRUCCI FRANCESCO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 25/TFN-SVE del 29.05.2017)

RICORSO  DELLA  SOCIETA’  AC  REAL  SITI,  PER  REVOCAZIONE  EX  ART.  39

C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PERRUCCI FRANCESCO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 25/TFN-SVE del 29.05.2017)

La società A.C. Real Siti ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., per la revocazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche del 4.5.2017 (Com. Uff. n. 25/TFN del 29.5.2017).

La società ricorrente aveva impugnato, innanzi al Tribunale Federale Nazionale, la decisione della Commissione Premi, pubblicata sul Com. Uff. n. 4/e del 26.11.2016, che l'aveva condannata al pagamento in favore della società “Gioventù Calcio Cerignola S.r.l., del premio di preparazione per il calciatore Francesco Perrucci.

Il giudizio innanzi al Tribunale non entrava nel merito della vicenda, perchè si concludeva con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 30 comma 33 C.G.S., che prescrive, a pena di inammissibilità, l'invio del reclamo in copia alla società controinteressata, in quanto la società A.C. Real Siti non aveva prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare il perfezionamento del procedimento di invio.

Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, propone ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., la società A.C. Real Siti, producendo, a sostegno della propria domanda, la documentazione che comproverebbe il perfezionamento dell'iter procedurale di cui all'art. 30 comma 33 C.G.S..

Ai sensi dell'art. 39, 4°comma, C.G.S. la Corte è chiamata, a questo punto, a pronunciarsi pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.

Ritiene questa Corte che i documenti presentati non possono costituire valido presupposto per il giudizio di revocazione, non soltanto perchè essi avrebbero potuto e dovuto essere prodotti nel precedente giudizio, qualora fossero stati debitamente ricercati, ma soprattutto perchè esso non integra, in nessun modo, alcuno dei casi, previsti dall'art. 39 C.G.S., che giustificherebbero la revocazione.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società AC Real Siti di Stornarella (FG).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it