F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 53/CFA del 06 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 46/CFA del 05 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE MESSIAS WALTER JUNIOR AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO DEL RECLAMANTE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. PRO VERCELLI 1982 S.R.L. (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/TFN Sez. Tess. Del 19.9.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 3/TFN Sez. Tess. del 13.9.2017)
RICORSO DEL CALCIATORE MESSIAS WALTER JUNIOR AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO DEL RECLAMANTE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. PRO VERCELLI 1982 S.R.L. (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/TFN Sez. Tess. Del 19.9.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 3/TFN Sez. Tess. del 13.9.2017)
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- Con ricorso in data 26.9.2017, il calciatore Walter Junior Messias ha impugnato la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 4/TFN del 19.9.2017, con la quale Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti ha rigettato il reclamo proposto dallo stesso calciatore avverso la decisione della LNPB con cui gli è stato negato il tesseramento, quale professionista, in favore della Pro Vercelli 1892 S.r.l..
- In particolare, secondo il ricorrente, la decisione impugnata è erronea in quanto basata su di una non corretta interpretazione delle disposizioni di cui alle lettere C) ed F) del Com. Uff. FIGC n. 164/A del 26.5.2017, con il quale il Consiglio Federale ha deliberato per la Stagione Sportiva 2017/2018 modalità e limiti del tesseramento dei calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. in favore di club professionistici.
Ad avviso del sig. Messias, l’interpretazione sistematica delle due citate disposizioni del Com. Uff. n. 164/A, contrariamente a quanto ritenuto dal T.F.N. nella decisione impugnata, porta a delineare il seguente quadro: i) le società di Serie B non possono tesserare calciatori professionisti provenienti dall’estero; ii) le società di Serie B possono tesserare calciatori professionisti extracomunitari già presenti in Italia con contratto da professionista (i.e. provenuti dall’estero); iii) a differenza di quanto stabilito per le società di Serie C (cfr. lettera E), nulla è previsto per quanto concerne il tesseramento, da parte di club di serie B, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla
U.E. o alla E.E.E., già presenti in Italia, con precedente rapporto federale in ambito dilettantistico.
Ne consegue, secondo il calciatore Messias, che il tesseramento per una società di Serie B di un atleta cittadino di paesi extra U.E. o E.E.E. che ha già fatto ingresso in Italia nelle precedenti stagioni sportive deve ritenersi ammesso sia se già titolare di un contratto da professionista, sia se già tesserato come dilettante, non essendo stabilito diversamente dalle norme federali citate. In definitiva, non sono ammessi tesseramenti di “nuovi” professionisti provenienti da paesi non aderenti alla U.E. ed alla E.E.E. in favore di club della Serie B, ma solo di atleti professionisti tesserati per club italiani al 30 giugno della stagione sportiva precedente, nonché di atleti di nazionalità extra U.E. o E.E.E anche essi già presenti e tesserati come dilettanti in Italia, dal momento che il limite disposto espressamente per i club di Divisione Unica dalla lettera E) del Comunicato Ufficiale n. 164/A del Consiglio Federale non è stato riproposto anche per le squadre di Serie B.
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- Si è costituita, siccome evocata in giudizio, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (“LNPB”), osservando preliminarmente che il Com. Uff. FIGC n. 164/A riserva l’acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. alla sola Serie A e prevede restrizioni per le altre categorie professionistiche. In particolare, la lettera C) del citato Comunicato inibisce alle società della Serie B di tesserare, nel corso della s.s. 2017/2018, calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, per tali dovendo intendersi, come correttamente riconosciuto dal TFN nella decisione impugnata, i calciatori provenienti da un campionato estero e non già da un paese estero. Una tale conclusione risulta ancora più chiara alla luce del disposto della lettera F) del Comunicato, laddove si prevede che le limitazioni numeriche di tesseramento non si applicano (i.e. il tesseramento è consentito) se il calciatore alla data del 30.6.2017 è già tesserato in Italia presso una società professionistica. In definitiva, secondo la LNPB, per le società appartenenti a quest’ultima non vige un divieto assoluto di tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., essendo previsto dal Comunicato FIGC della cui interpretazione si controverte che calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. possono essere tesserati a condizione che, al 30.6.2017, risultassero già tesserati per una società professionistica di Serie A, di Serie B ovvero di Lega Pro.
- Nella riunione del 5.10.2017 dinanzi a questa Corte, i legali delle Parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese, chiedendo l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
- Il ricorso del calciatore Messias è infondato e non merita accoglimento.
Ad avviso di questa Corte, le disposizioni del Com. Uff. FIGC n. 164/A del 26.5.2017 di cui si controverte nel presente procedimento sono chiare e non necessitano di particolari sforzi interpretativi, una volta che si siano individuate correttamente le ragioni per le quali, con il deliberato in questione, il Consiglio Federale ha stabilito, ai sensi dell’art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento in favore di società professionistiche di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. per la Stagione Sportiva 2017/2018.
In particolare, dalle premesse della delibera di cui al Com. Uff. n. 164/A è dato evincere che dette ragioni sono da ravvisarsi essenzialmente nella finalità di “assicurare la tutela dei vivai giovanili”, anche in applicazione dei flussi all’ingresso e delle limitazioni al tesseramento degli sportivi stranieri di cui all’art. 27, comma 5-bis, del d. lgs. n. 286/1998, nonché nella “esigenza di privilegiare, nell’ambito della quota definita per la FIGC, l’acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale”.
Sulla scorta di tali premesse, con la delibera di cui al Com. Uff. n. 164/A il Consiglio Federale si è conseguentemente e chiaramente determinato, per la stagione sportiva 2017/2018, nel senso di consentire alle (sole) società di Serie A il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero al ricorrere delle specifiche condizioni tassativamente previste alle lettere A) e B) della stessa delibera, escludendo, per quanto qui di interesse ed alla seguente lettera C), che analogo tesseramento di cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla
E.E.E. provenienti dall’estero possano effettuare (anche) le società in possesso del titolo per partecipare al Campionato di Serie B.
Unica eccezione prevista alle limitazioni numeriche per le società di Serie A di cui alle lettere
A) e B) del Com. Uff. n. 164/A, è quella che la lettera F) riserva in favore dei calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30.6.2017 in Italia per società professionistiche. Così che, qualora si ritenesse di accedere all’interpretazione, fatta propria anche dall’odierno ricorrente, per la quale tale eccezione di cui alla lettera F) si applica anche al divieto di tesseramento per le società di Serie B di cui alla lettera C) del Com. Uff. n. 164/A, non resterebbe che concludere che un tale tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla
E.E.E. possa essere effettuato anche dalle società in possesso del titolo per partecipare al Campionato di Serie B, ma pur sempre alla stessa univoca condizione che si tratti di calciatori già tesserati alla data del 30.6.2017 in Italia per società professionistiche.
Circostanza, questa, che nel caso di specie non ricorre, atteso che il calciatore Messias alla data del 30.6.2017 risultava tesserato presso una società sportiva dilettantistica, quale è il Calcio Chieri.
Non merita, pertanto, condivisione la tesi del ricorrente secondo cui è la disposizione della lettera C) a dover essere interpretata nel senso di inibire il tesseramento da parte di società di Serie B unicamente di “nuovi” professionisti provenienti da paesi extra UE e EEE ma non (oltre che di atleti professionisti tesserati per club italiani al 30 giugno della stagione sportiva precedente, ai sensi della lettera F della delibera in contestazione) anche di atleti di nazionalità extra U.E. o E.E.E già presenti e tesserati come dilettanti in Italia e ciò per il fatto che il limite disposto espressamente per i club di Divisione Unica dalla lettera E) del Comunicato Ufficiale n. 164/A del Consiglio Federale non sarebbe stato invece riproposto anche per le squadre di Serie B.
Non v’è ragione, infatti, di interpretare la disposizione della lettera C) ricorrendo al criterio logico ed in particolare all’argumentum a contrario ricavabile dalla lettera E) del Comunicato n. 164/A, stante, per un verso, la chiarezza e completezza della citata disposizione e, per altro verso, la sua coerenza con la ratio che ispira la delibera assunta dal Consiglio Federale di assicurare la tutela dei vivai giovanili mediante la previsione delle ricordate limitazioni al tesseramento di sportivi stranieri (anche) per la Stagione Sportiva 2017/2018.
Per le medesime ragioni, non coglie nel segno anche l’ulteriore obiezione del ricorrente circa la portata discriminatoria della decisione impugnata, laddove essa avalla l’operato dell’Ufficio Tesseramenti della LNPB sulla base di una interpretazione delle disposizioni in esame che precluderebbe al cittadino extracomunitario residente in Italia di essere tesserato come calciatore professionista. E ciò, anche a prescindere dalla considerazione che, in realtà, una tale preclusione a carico delle società che hanno titolo per disputare il Campionato di Serie B non è assoluta, essendo il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. consentito alla condizione che si tratti di calciatori già tesserati alla data del 30.6.2017 in Italia per società professionistiche.
Né, infine, giova al ricorrente invocare un precedente caso, asseritamente simile a quello di specie, nel quale la LNPB si sarebbe determinata diversamente, tesserando un calciatore proveniente da paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E.: la assoluta genericità della doglianza non ne consente lo scrutinio e, comunque, l’eventuale erroneità o illegittimità dell’operato dell’Ufficio Tesseramenti della LNPB in altra (quando anche in ipotesi simile) situazione, a quanto è dato comprendere neppure giunta all’attenzione degli Organi della Giustizia Sportiva, costituirebbe a ben vedere valida ragione unicamente per evitare di perpetuare un presunto errore.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Messias Walter Junior.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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