F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 95/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 072/CFA del 20 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD MOBILIERI SUTRIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 986/920 PFI 16/17 MB/GR/PP DEL 28.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Friuli – Venezia Giulia – Com. Uff. n. 42/TFT del 19.10.2017)
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ASD MOBILIERI SUTRIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 986/920 PFI 16/17 MB/GR/PP DEL 28.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Friuli – Venezia Giulia - Com. Uff. n. 42/TFT del 19.10.2017)
Diversamente dai rilievi preliminari formulati nella decisione del Tribunale Federale Territoriale del Friuli-Venezia Giulia (la quale ha eccepito una presunta incompetenza a giudicare il caso di specie stante l’assenza di provvedimenti del Giudice sportivo), si ritiene che codesto Organo giudicante sia legittimato a dirimere il caso sottoposto alla sua attenzione avendo la Procura Federale correttamente segnalato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32ter, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva, la presunta condotta illecita della Società ASD Mobilieri Sutrio. Nel caso di specie, l’Organo inquirente ha esercitato le proprie funzioni sulla base della disposizione normativa di cui sopra che recita: “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito”. La Procura, come emerge dalla documentazione allegata, aveva ricevuto una segnalazione di condotta antisportiva, direttamente dalla A.S.D. Tarvisio (società in cui milita il calciatore Florentino Alexander
Torres) quattro giorni dopo lo svolgimento della partita disputata con la ASD Mobilieri Sutrio (alla competizione sportiva non avevano assistito rappresentanti della Procura Federale e Commissari di Campo).
Nel merito, dalla documentazione allegata al ricorso del Procuratore Federale si evincono tutti gli elementi per un’applicazione al caso di specie dell’art. 11, comma III, Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui: “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione (…)”. Infatti, alcuni tifosi della Società ASD Mobilieri Sutrio (squadra di casa) hanno denigrato, ripetutamente, con epiteti razzisti, il calciatore della formazione avversaria A.S.D. Tarvisio Florentino Alexander Torres. Il carattere discriminatorio delle grida è stato confermato anche nel provvedimento di primo grado oggetto d’impugnazione. Il Tribunale correttamente scrive: “Non è normale (…) che un balordo tra il pubblico abbia etichettato il giovane calciatore in questione come mangiabanane. Non è normale, perché un essere civile, un uomo degno di tale nome, di norma ha la capacità di accorgersi che sta apostrofando in modo né simpatico né originale, ma odioso, violento e becero, un ragazzino nella sua adolescenza.
Questo fatto va censurato con forza”.
Come emerge, inoltre, dalle deposizioni testimoniali raccolte, nonché da commenti apparsi su alcuni social network, le offese proferite da alcuni pseudo-tifosi della squadra di casa sono state percepite sia sugli spalti che dai giocatori in campo. I compagni di squadra del Torres più volte hanno chiesto l’intervento dell’arbitro. Lo stesso direttore di gara Sig. Gian Luca Vriz, ascoltato dagli Organi federali, ha dichiarato: “Dal campo ho percepito l’espressione 10 sei uguale a Balotelli, nonché quella di mangia banane, entrambi dirette all’attaccante TORRES”.
Ne consegue, che diversamente da quanto statuito nel provvedimento del Tribunale, devono ritenersi sussistenti anche gli elementi della “dimensione e percezione reale del fenomeno”, oltre al carattere gravemente lesivo delle offese, che determinano l’accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore Federale. Si rileva che la “tifoseria” della ASD Mobilieri Sutrio è recidiva alla commissione delle infrazioni di cui sopra come risulta da provvedimento del C.R. Friuli Venezia Giulia (C.U. del 01.06.2016 del C.R. Friuli Venezia Giulia) che ha confermato la squalifica del campo da gioco per una giornata.
Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge le sanzioni dell’ammenda di € 1.200,00 e della disputa di 2 gare a porte chiuse.
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