F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 95/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 072/CFA del 20 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. DALLE RIVE RINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1630/1242 PF16-17 GP/GT/AG DEL 30.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 25/TFN del 10.11.2017)

RICORSO DEL SIG. DALLE RIVE RINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1630/1242 PF16-17 GP/GT/AG DEL 30.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 25/TFN del 10.11.2017)

Con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 25/TFN del 10.11.2017, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, ha inflitto al sig. Rino Dalle Rive la sanzione dell’inibizione per anni 4 per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 7, comma 1, C.G.S..

In sintesi, l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, accogliendo le richieste della Procura Federale, ha ritenuto il deferito, ex Presidente della società FCD Altovicentino S.r.l. (successivamente ai fatti di causa dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza), responsabile della violazione delle norme disciplinari predette, per essersi questi recato in data 4.5.2017, nell’imminenza della gara Altovicentino/Legnago, valevole per il Campionato di Serie D, disputata il 7.5.2017, senza preavviso alcuno, presso il campo di allenamento della SSD Legnago Salus, al fine di interloquire con i dirigenti di quest’ultima per tentare di ottenere un illecito vantaggio sportivo consistente nell’alterazione del risultato della gara da disputare da lì a pochi giorni; tentativo che non ha sortito esito alcuno per la pronta reazione degli interlocutori del reclamante medesimo, i quali hanno prontamente posto fine al colloquio, ribadendo il fermo intendimento della loro compagine di onorare fino in fondo i propri impegni sportivi e quindi di disputare una regolare competizione anche nella successiva ed ultima giornata di campionato, nonostante la già raggiunta matematica salvezza.

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 15.11.2017 il sig. Dalle Rive ha impugnato la predetta decisione, rilevando la mancata valorizzazione nella pronuncia impugnata della ricostruzione fattuale risultante dagli atti del giudizio e ribadendo, in sintesi, che dalle emergenze probatorie si ricaverebbe che l’appellante si sarebbe recato al campo di allenamento della squadra avversaria solo per scusarsi della tardiva comunicazione del cambio di terreno di gioco.

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento, nei limiti dei quali si dirà.

A livello fattuale, appare in primo luogo incontroversa la visita effettuata dal Dalle Rive al campo di allenamento del Legnago in data prossima allo svolgimento della gara fra tale compagine e quella da lui presieduta.

Altrettanto incontroversi appaiono i termini della conversazione che il Dalle Rive ha avuto con i dirigenti della società avversaria.

In particolare, l’indagine della Procura e l’istruttoria processuale hanno chiarito che il Dalle Rive ebbe solo il tempo di formulare ai propri interlocutori alcune vaghe doglianze circa il proprio stato di salute e le difficoltà economiche nelle quali egli stesso e conseguentemente la società da lui presieduta versavano, giacché i dirigenti della compagine avversaria lo interruppero prontamente e, unilateralmente configurando un possibile secondo fine illecito nella condotta dell’appellante, lo liquidarono ribadendo la volontà del Legnago di disputare di lì a qualche giorno con l’Altovicentino una gara regolare.

Così ricostruiti i fatti, reputa la Corte che dagli stessi non possa desumersi con sufficiente grado di certezza il compimento da parte dell’appellante di un illecito sportivo.

Se è vero, infatti, che l’illecito disciplinare sanzionato dall’art. 7, comma 1, C.G.S., si perfeziona anche con il semplice tentativo, e quindi con il compimento di atti idonei, diretti in modo inequivoco alla realizzazione dell’evento vietato (alterazione del risultato di una gara), a prescindere dall’effettiva realizzazione dello stesso, non può non osservarsi come nella fattispecie sia del tutto assente il requisito dell’idoneità della condotta al raggiungimento dell’evento, atteso che quella posta in essere dall’appellante non può certo dirsi diretta in modo inequivoco alla commissione di un illecito sportivo, e quindi non può perfezionare la figura del tentativo.

Il fatto che gli interlocutori del Dalle Rive abbiano prontamente interrotto il colloquio, prima che lo stesso potesse anche solo velatamente manifestare la proposta di combine del risultato della futura gara, porta necessariamente a qualificare la condotta dell’appellante quale “attività preparatoria” all’eventuale commissione dell’illecito, senza che tuttavia la stessa sia poi sfociata in un vero e proprio tentativo, non potendosi dire perfezionato l’illecito neppure in tale forma.

Anche se il Dalle Rive si fosse effettivamente recato al campo di allenamento del Legnago per tentare di ordire una combine, tale intenzione non è però uscita dalla sua sfera volitiva, in quanto la condotta tenuta fino al momento del suo allontanamento non può considerarsi di per sé sola idonea ed univocamente diretta al compimento di un illecito, neppure sub specie di tentativo.

E poiché, come noto, la c.d. “attività preparatoria” alla commissione di un illecito non può essere oggetto di sanzione, tranne nel caso in cui l’illecito medesimo sia configurato dalla norma sanzionatoria come “di pericolo”, la condotta tenuta dall’appellante, inidonea a configurare un tentativo perché arrestatasi in una fase precoce e non ancora univocamente diretta al compimento dell’illecito, non può considerarsi sanzionabile.

Cionondimeno, l’essersi il Dalle Rive recato, nell’imminenza della gara di campionato, sul campo di allenamento della compagine avversaria senza preavviso, chiedendo di interloquire con i dirigenti della stessa e manifestando ad essi una situazione di difficoltà, personale e societaria, tentando così di captarne la benevolenza, configura - anche in considerazione del comprensibile imbarazzo suscitato negli interlocutori, che si sono visti costretti a licenziare prontamente il Dalle Rive per evitare la formulazione di qualsiasi eventuale proposta di combine, ove mai fosse intenzionato a farne condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., e merita pertanto adeguata sanzione, quantificabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in anni 1 di inibizione.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Dalle Rive Rino, ridetermina la sanzione in anni 1 di inibizione per violazione del solo articolo 1bis, comma 1 C.G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo

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