F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CFA del 22 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CFA del 4 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. CORDA NINNI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AGLI ARTT. 37, COMMA 1 N.O.I.F. E 22, COMMA 8 C.G.S., COME RICHIAMATO DALL’ART. 19, COMMA 11.4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6180/124 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.1.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico – Com. Uff. n. 256/TFN del 21.3.2018)

RICORSO DEL SIG. CORDA NINNI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AGLI ARTT. 37, COMMA 1 N.O.I.F. E 22, COMMA 8 C.G.S., COME RICHIAMATO DALL’ART. 19, COMMA 11.4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6180/124 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.1.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 256/TFN del 21.3.2018)

Il sig. Corda, attualmente tesserato per la società Como 1907 S.r.l. ha proposto gravame avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, competente alla cognizione dei fatti in base alla qualifica dello stesso quale “allenatore professionista di 2^ cat. UEFA A”, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, lo ha condannato alla complessiva sanzione di mesi 18 di inibizione e all’ammenda di € 15.000,00 al termine della riunione del 16.3.2018.

Al tecnico è stato contestato, dalla Procura Federale, con atto del 18.1.2018, al termine di un’articolata e approfondita istruttoria, di aver violato, a decorrere dal 14.8.2017, le norme in epigrafe richiamate, quale tesserato già colpito da inibizione, svolgendo, di fatto, attività dirigenziale per la società Como 1907, assimilabile a quella del Direttore Generale ed esercitando, in questo, ampi poteri gestionali ed amministrativi, pur  rivestendo, formalmente, la qualifica di “collaboratore prima squadra”.

Le indagini esperite dall’organo requirente avevano consentito, infatti, attraverso testimonianze e acquisizione di documentazione varia, di poter affermare, in sede di deferimento, che il sig. Corda, differentemente da quanto risultante dalla sua qualifica, stava svolgendo una ampia e generalizzata azione di gestione della società, estrinsecando, in modo reputato pressoché totalizzante, funzioni di direzione generale che si concretizzavano nel controllo di ogni attività organizzativa, funzionale al buon andamento societario, nonché relativa all’attività sportiva, attraverso il quotidiano rapporto con il tecnico titolare ma anche nello svolgimento, in maniera non palese, di una opera di ricerca e acquisizione del consenso di atleti a lui noti al trasferimento presso la società lariana.

Tutto questo, malgrado il soggetto risulti inibito, allo stato, sino al 20.11.2018 in esecuzione di decisioni della giustizia sportiva.

E’ stata fissata, per la discussione dinanzi alla competente Commissione Disciplinare del settore tecnico, la riunione del 16.3.2018 alla quale né il tesserato né i suoi legali hanno partecipato. Il sig. Corda, per il tramite del suo difensore, ha fatto pervenire alla stessa Commissione, alle ore 18,47 del giorno precedente, un certificato medico dello stesso 15.3.2018, nel quale si riporta la diagnosi di “sindrome parainfluenzale con iperpiremia ed antralgia” e prognosi di “riposo per 4-5 giorni”. Nella nota di trasmissione si chiedeva, da parte del difensore, un rinvio “anche a brevissimo termine” in ragione della volontà dell’incolpato, di essere presente alla discussione “attesa la peculiarità del procedimento e delle contestazioni a suo carico”.

La Commissione Disciplinare, però, non ha ritenuto di accedere alla richiesta poiché l’impedimento non era stato riproposto in udienza dai suoi legali, ugualmente assenti e formulando il convincimento che “la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione ogni richiesta di rinvio, oltretutto se pervenuta a poche ora dall’udienza”.

Nel merito, ha ritenuto provata la responsabilità del sig. Corda in ordine ai fatti contestati e, conseguentemente, lo ha sanzionato come sopra riportato.

Avverso tale decisione si è gravato il tecnico il quale, nel ricorso, si è lamentato, in primo luogo, della violazione del suo diritto di difesa alla luce dell’obiettivo impedimento rapportato alla Commissione stessa e, nel merito, dell’infondatezza della accuse rivoltegli.

Fissata l’odierna adunanza, alla quale hanno partecipato, oltre all’interessato, l’avv. Chiacchio, suo patrono e, per la Procura Federale, gli avv.ti Camici e Perugini, la difesa ha ribadito quanto già esposto, lamentando l’ingiustizia della mancata partecipazione del sig. Corda all’udienza della Commissione Tecnica e il mancato vaglio, nel merito, delle favorevoli testimonianze che avrebbero condotto, ove opportunamente scrutinate, all’assoluzione del tecnico.

La Procura, oltre a ribadire la piena legittimità della decisione di prime cure di non accedere alla richiesta di rinvio, ha inteso ribadire la fondatezza delle accuse e, quanto alle dedotte favorevoli testimonianze, ha chiesto di depositare copia della delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 55/TFN – Sezione Disciplinare del 29.3.2018, con la quale è stato condannato (inibizione per mesi due) il sig. Roberto Felleca, Amministratore delegato del Como 1907 S.r.l. per aver consentito, in violazione degli obblighi di lealtà e probità, il tesseramento del sig. Corda e di avergli così permesso di esercitare, in via di fatto e diversamente dalla qualifica ufficialmente attribuitagli, le mansioni di direttore generale del sodalizio.

A tale deposito, pur rientrando la materia nel principio iura novit curia, non si è opposta la difesa.

La Procura ha chiesto poi ammettersi la produzione di due documenti riguardanti la posizione disciplinare del giocatore Ameth Fall, assunto come teste nel procedimento che ci riguarda.

A tale produzione si è opposta la difesa.

Le parti hanno quindi concluso chiedendo, la difesa, in via principale, che la decisione della Commissione tecnica sia annullata con rinvio degli atti al primo giudice e, in via subordinata e nel merito, l’assoluzione del sig. Corda da ogni addebito o, in via ancora subordinata, l’irrogazione di una sanzione nel minimo previsto, stante la palese abnormità di quella irrogata in prime cure.

La Procura Federale ha insistito per il rigetto del gravame. LA CORTE

Preliminarmente dichiara inammissibile la produzione del documento relativo alla contestazione disciplinare al calciatore Ameth Fall in quanto non direttamente pertinente al petitum sostanziale qui in cognizione.

Dichiara, invece, fondato il primo motivo di gravame posto dalla difesa, relativo alla violazione del principio del contraddittorio processuale e, per l’effetto, lo accoglie.

Emerge dagli atti del giudizio di prime cure che il sig. Corda ha chiesto, tramite il suo legale, un brevissimo rinvio della discussione fissata a causa di un’oggettiva impossibilità alla partecipazione alla discussione, dallo stesso ritenuta di indubbio rilievo per la peculiarità della fattispecie.

Al di là della condivisibilità della motivazione addotta, è indubbio, ad avviso di questa Corte che, sul punto, richiama e fa proprie le argomentazioni addotte da CFA Sezioni Unite nel Com. Uff. n. 025/CFA (2015/2016) ric. Sant’Elia Fiumerapido - che la partecipazione del soggetto direttamente interessato dalla cognizione dell’organo giudicante collegiale si atteggi a vero e proprio diritto.

Recita l’art. 34 comma 6 C.G.S.- che “E’ diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, con eccezione di quelli presso i Giudici Sportivi”. Lo stesso principio è ribadito dall’art. 37 comma 2 C.G.S. nonché, in termini, dagli artt. 23 e 35 Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

Escluso, ad avviso di questa Corte, che la presentazione della richiesta avesse un mero (e non accettabile) intento dilatorio, stante anche l’indicazione di un rinvio a brevissimo termine, questa Corte reputa, anche alla luce dei ricordati principi riaffermati dalle Sezioni Unite nella decisione di cui sopra, ovvero che “i principi del giusto processo e quindi del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice imparziale, già esistenti nell’art. 24 della Costituzione e confermati ed esplicitati con assoluta chiarezza ed immediata cogenza nei primi due commi del novellato art. 111 Cost. sono principi generali applicabili ad ogni procedimento con le garanzie giurisdizionali,… e quindi anche nel settore della giustizia sportiva…” (conforme anche C.N.F. dec. n. 59 dell’11.4.2003), che il sig. Corda avesse diritto ad essere presente al dibattimento e ad esplicare nel modo più efficace consentito, le sue difese.

Ciò, stante la non rilevata pretestuosità della sua richiesta e l’irrilevanza (a fini della concretizzazione di un convincimento in questo senso) dell’assenza dei suoi difensori (assenza che non ha l’univoca lettura effettuata dalla Commissione).

La decisione assunta dalla Commissione si atteggia, pertanto, a violazione di questo diritto con conseguente compromissione del contraddittorio.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Corda Ninni, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al primo Giudice per il nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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