F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 19/CFA del 21/08/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 002/CFA del 10 Luglio 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ FCD CONEGLIANO 1907 AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 1997/98 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CORDAZ ALEX IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FC CROTONE SRL (Deliberadel Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019) RICORSO DELLA SOCIETA’ FC CROTONE SRL AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 18.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF PER LA STAGIONE SPORTIVA 1995/96 SEGUITO TESSERAMENTO DELCALCIATORE CORDAZ ALEX PER LA SOCIETÀ RICORRENTE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ FCD CONEGLIANO 1907 AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 1997/98 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CORDAZ ALEX IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FC CROTONE SRL (Deliberadel Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ FC CROTONE SRL AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 18.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF PER LA STAGIONE SPORTIVA 1995/96 SEGUITO TESSERAMENTO DELCALCIATORE CORDAZ ALEX PER LA SOCIETÀ RICORRENTE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze  Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE  del 28.5.2019)

     1. Con ricorso trasmesso in data 13 giugno 2019, la FCD Conegliano 1907 ha impugnato la decisione, pubblicata sul C.U. n. 24 TFN-SVE del 28 maggio 2019, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nel riconoscere come dovuto il premio alla carriera ex art. 99-bis NOIF per la s.s. 1995-1996 a seguito dell’esordio in serie A del calciatore Cordaz Alex con la società FC Crotone s.r.l., ha invece negato il medesimo premio per la s.s. 1997-1998, stante il fatto che quest’ultimo era già stato richiesto alla Commissione Premi che l’aveva negato con provvedimento del 2 novembre 2016, non impugnato dalla FCD Conegliano e divenuto, quindi, definitivo.

     1.1. Adduce, al riguardo, la ricorrente Conegliano che, non essendo la Commissione Premi un organo di giustizia sportiva, ma piuttosto un organo con funzioni certificatorie-amministrative, i suoi provvedimenti sono insuscettibili di passare in giudicato, con la conseguenza che la richiesta di pagamento del premio alla carriera negato può essere reiterata, anche più volte, nel tempo concesso per l’esercizio del diritto e sino  alla prescrizione della relativa  azione, quale legittima alternativa all’impugnazione del provvedimento di diniego del premio. Nel merito, il premio per la s.s. 1997-1998 è dovuto sulla scorta della dichiarazione del Comitato Regionale Veneto – Ufficio Tesseramenti e delle testimonianze rese da taluni tesserati del Conegliano che confermano in modo preciso e concordante la circostanza del tesseramento anche per la s.s. 1997-1998 del calciatore Cordaz Alex per la Società ricorrente.

     2. Alle argomentazioni spese dal Conegliano a supporto del suo ricorso, replica e controdeduce il Crotone con apposito atto, eccependo la tardività e comunque l’inammissibilità del gravame del Conegliano, nonché la definitività ed il giudicato della decisione del 2 novembre 2016 della Commissione Premi.

     3. La medesima decisione pubblicata sul C.U. n. 24 TFN-SVE del 28 maggio 2019 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche è stata altresì impugnata, con autonomo ricorso datato 4 giugno 2019, dalla FC Crotone s.r.l., la quale ha chiesto a questa Corte accertarsi e dichiararsi che, in riforma della suddetta decisione, nulla è dovuto dal Crotone al Conegliano dal momento che il ricorso di primo grado di quest’ultima è stato proposto tardivamente, il diritto azionato si è prescritto e non è stato comunque provato con atti ufficiali.

     4. A tale ricorso, a sua volta, controdeduce con apposito atto il Conegliano.

     5. Nella riunione del 10 luglio dinanzi a questa Corte, le parti, assistite dai rispettivi legali,

hanno sostenuto oralmente le loro ragioni e rassegnato le rispettive conclusioni come in atti.

     6. I ricorsi, siccome rivolti avverso la medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti.

Occorre, poi, esaminare e delibare le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti, facendo applicazione, in particolare, del principio della ragione più liquida.

6.1. E così, per quanto riguarda il ricorso della FCD Conegliano 1907 dinanzi a questa Corte, risulta assorbente e risolutiva la questione della sua intempestività, che è fondata, per ragioni, tuttavia, diverse da quelle sollevate dal Crotone.

In particolare, è  l’art. 30,  comma 33, del C.G.S., per quanto qui rileva, a disporre che “Il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all’art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata”.

Orbene, il ricorso del Conegliano è inammissibile, in quanto è stato instaurato dinanzi a questa Corte con atto trasmesso via pec in data 13 giugno 2019 e, dunque, ben oltre il termine di sette giorni da quello di ricezione della comunicazione della decisione impugnata - risalente al 29 maggio 2019 - previsto dal suddetto art. 30, comma 33, del C.G.S. che, in quanto norma specificamente riferita alle controversie concernenti il premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F. di cui alla lett. c) del comma 28 dell’art. 30 del C.G.S., si applica al caso di specie in luogo dell’art. 38 C.G.S., che, per un verso, è norma generale sul procedimento di reclamo e, per altro verso, al comma 2, quanto ai termini di proposizione del reclamo, ha comunque cura di fare espressamente salva la diversa disposizione del C.G.S..

Nè giova al Conegliano invocare - a seguito del preannuncio di reclamo effettuato in data 1° giugno 2019 - la ricezione in data 7 giugno 2019 degli atti del procedimento di prime cure, dal momento che l’art. 30, comma 33, del C.G.S è esplicito e categorico nell’escludere che, nel procedimento di ultima istanza relativo alle controversie concernenti il premio alla carriera, il ricorso possa essere proposto mediante il preannuncio di reclamo e, quindi, beneficiando per il deposito delle motivazioni del gravame del termine che decorra dal ricevimento degli atti di causa.

6.2. Per quanto riguarda il ricorso della FC Crotone s.r.l., merita di essere accolta la doglianza, anche essa risolutiva, relativa all’intervenuta prescrizione del diritto del Conegliano al premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F., già sollevata in primo grado ed erroneamente rigettata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

Ed invero, risulta pacifico dagli atti del procedimento che la richiesta del Conegliano alla Commissione Premi di riconoscimento del premio alla carriera spettante per il calciatore Cordaz Alex sia stata spedita per posta in data 28 giugno 2018 e ricevuta in data 3 luglio 2018, oltre il termine di prescrizione del diritto di natura economica in questione che, ai sensi dell’art. 25, comma 3, C.G.S., coincide con quello della fine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato (nel caso di specie, tale diritto è sorto a seguito dell’esordio in Serie A del calciatore avvenuto ad agosto 2016, così che la stagione sportiva successiva è quella 2017/2018 e la sua fine è da individuarsi al 30 giugno 2018).

Premesso che la richiesta di riconoscimento del premio alla carriera configura un atto negoziale e non processuale (come ammesso dallo stesso Conegliano che, nel suo reclamo, ha negato la natura di organo di giustizia sportiva della Commissione Premi, cui ha attributo funzioni meramente certificatorie- amministrative) e che si tratta di valutare l’eventuale maturazione di un termine di prescrizione e non di decadenza, non v’è spazio qui per invocare l’applicazione del c.d. “principio della postalizzazione” o del “doppio binario” - che, come noto, pone un doppio criterio: quello della spedizione per il mittente e quello della ricezione per il destinatario - in quanto esso opera per il solo perfezionamento della notifica, con qualunque mezzo, di un atto processuale e mira in tal modo a salvaguardare sia il mittente sia il destinatario dal possibile effetto della decadenza nel compimento di atti processuali.

In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015, nella quale si afferma chiaramente che, per gli atti negoziali, l’applicazione in via interpretativa della scissione della notifica è impedita dall’esistenza di una norma specifica, l’art. 1334 c.c., ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del soggetto al quale sono destinati. Per impedire il maturarsi della prescrizione, è necessario, dunque, che il diritto sia stato esercitato nel termine, entro la scadenza del quale deve completarsi il procedimento di spedizione, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario.

In conclusione, per gli atti negoziali unilaterali un diritto non può dirsi esercitato se l’atto non perviene a conoscenza del destinatario. Al contrario, per gli atti processuali il diritto (processuale) è esercitato con la consegna dell’atto all’ufficio notificante.

7. Ne consegue che il ricorso della FCD Conegliano 1907 deve essere dichiarato inammissibile per tardività e quello della FC Crotone s.r.l. deve essere accolto per l’intervenuta prescrizione del diritto del Conegliano al premio alla carriera azionato.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 così dispone:

  1. dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società FCD Conegliano 1907.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

  1. accoglie il ricorso proposto dalla società FC Crotone Srl e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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