F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CFA del 06 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 80/CFA del 22 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARPINO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DECISIONI MERITO GARA ARPINO/ITRI CALCIO DEL 15.10.2017 (Delibera Della Corte Sportiva D’appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio Com. Uff. N. 171 Del 24.11.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARPINO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DECISIONI MERITO GARA ARPINO/ITRI CALCIO DEL 15.10.2017 (Delibera Della Corte Sportiva D’appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio Com. Uff. N. 171 Del 24.11.2017)
Il ricorso, che fa seguito al giudizio avanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Lazio, è diretto alla revoca della decisione dei giudici di appello, con richiesta in via principale alla sanzione della perdita della gara nei confronti della A.S.D. Itri Calcio; in subordine, alla declaratoria della regolarità della gara Arpino/Itri Calcio con il risultato conseguito sul campo.
Nel merito la Società reclamante, deduce due motivi. Con il primo lamenta l’erronea valutazione d parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale delle circostanze di fatto poste a base del provvedimento di ripetizione della gara Arpino/Itri Calcio. In particolare, la Società reclamante evidenzia che l’arbitro era stato costretto a sospendere la gara al minuto 40 del secondo tempo sul punteggio di 1-1 a seguito dell’atteggiamento minaccioso di un calciatore della Itri Calcio, il quale si avvicinava al direttore di gara rivolgendogli più volte frasi ingiuriose e minacciose, facendolo arretrare di circa dieci metri e costringendolo a rifugiarsi negli spogliatoi accompagnato dalle forze dell’ordine. Questo comportamento del calciatore della Itri Calcio aveva causato all’arbitro, la Sig,ra Sara Mainella, uno stato di shock che l’aveva costretta a sospendere definitivamente la gara temendo per la propria incolumità. Lo svolgimento dei fatti starebbe a dimostrare che non si è trattato soltanto di un atteggiamento minaccioso e offensivo da parte del calciatore dell’Itri Calcio, ma di un “indicibile atto di violenza perpetrato nei suoi confronti”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale avrebbe travisato i fatti riducendo “la portata dell’accaduto, una gravissima ed inqualificabile aggressione ai danni di un ufficiale di gara, a mera condotta… antisportiva”. Di qui la richiesta di comminare a carico dell’Itri Calcio la sanzione di perdita della gara. Con il secondo motivo, la Società reclamante lamenta, sulla base dei fatti accaduti, l’erroneità della decisione del giudice d’appello per avere confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva disposto la ripetizione della gara. Invece, il giudice di appello avrebbe dovuto riformare la decisione di primo grado dichiarando la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo. In sostanza, la Corte di Appello non si è accorta dell’erronea valutazione dei fatti da parte del giudice di primo grado.
Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, benché presentato tempestivamente, è palesemente inammissibile in quanto nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dal primo comma, lett. e, dell’art. 39 C.G.S. per la revocazione di una decisione irrevocabile. Infatti, nel caso di specie non sussistono, né sono state scoperte nuove prove che, da sole o unite a quelle già valutate, che avrebbero dovuto indurre a comminare la sanzione della perdita della gara a carico della Itri Calcio, o quantomeno a disporre la ripetizione della gara. Oltretutto, non può costituire nuova prova il supplemento di referto da parte del direttore di gara il quale è stato portato all’attenzione sia del giudice di primo grado, sia della Corte Sportiva di Appello. In ogni caso, non sussistono neanche gli estremi per la conferma del risultato acquisito sul campo escludendo la ripetizione della gara. Va soggiunto che la revisione è inammissibile anche per un altro profilo che è addirittura assorbente: il ricorso della S.S.D. Arpino è diretto surrettiziamente a ottenere una diversa valutazione dei fatti di causa attraverso un terzo grado di merito non consentito dal Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale ha attentamente valutato tutti gli atti di causa giungendo alla conclusione che l’arbitro non aveva subito alcuna “violenza fisica” e che si trattava del gesto isolato di un calciatore che non giustificava né la comminatoria della sanzione della perdita della gara a carico della Itri Calcio, né a giustificare la tesi della regolarità della stessa.
Per questi motivi, la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Arpino di Arpino (FR). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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