F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 129/CFA del 06 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 80/CFA del 22 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CASAVATORE CALCIO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; – AMMENDA € 150,00 ALLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE FINO AL 22.11.2017 AL SIG. DE FILIPPO LUCA; INFLITTE SEGUITO GARA SANTA MARIA LA CARITÀ/CASAVATORE CALCIO DEL 8.10.2017 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CASAVATORE CALCIO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

  • PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;
  • AMMENDA € 150,00 ALLA SOCIETÀ;
  • INIBIZIONE FINO AL 22.11.2017 AL SIG. DE FILIPPO LUCA;

INFLITTE SEGUITO GARA SANTA MARIA LA CARITÀ/CASAVATORE CALCIO DEL 8.10.2017 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017)

Con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 43 del 16.11.2017, la Corte d’Appello Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Campania ha respinto il reclamo proposto dalla ASD Casavatore avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo comitato, di cui al Com. Uff. n. 34 del

26.10.2017, con la quale sono state irrogate all’Associazione sportiva ed dirigente della stessa le sanzioni in epigrafe indicate.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. la predetta ASD Casavatore Calcio, sostenendo

Il ricorso è inammissibile, in quanto impinge il merito della valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie già effettuata dai competenti Organi di Giustizia Sportiva di primo grado e d’appello, traducendosi in un’inammissibile richiesta a questa Corte di rivalutazione degli stessi fatti posti a fondamento delle suddette decisioni, senza che nel ricorso medesimo sia comprovata l’emergenza di alcuno dei fatti revocatori di cui all’art. 39, comma 1, C.G.S., ovvero di alcuna prova nuova ai fini della revisione di cui al secondo comma della citata norma.

 Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Casavatore Calcio di Casavatore (NA).

            Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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