F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 24/CFA del 27/09/2019 motivi con riferimento al C.U. 013 III SEZ. DEL 25.07.2019 RECLAMO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALC. D’ALESSANDRO SAUL SEGUITO GARA MIRANESE/TREPORTI DEL 22.5.2019 – TORNEO SOTTANA – CATEGORIA GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 105 del 29.5.2019)
RECLAMO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALC. D’ALESSANDRO SAUL SEGUITO GARA MIRANESE/TREPORTI DEL 22.5.2019 – TORNEO SOTTANA – CATEGORIA GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 105 del 29.5.2019)
Il Presidente Federale impugna la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 105 del 29.5.2019, con la quale era stata inflitta al calciatore D’Alessandro Saul la sanzione della squalifica così definita:
1. sanzione della squalifica a tutto il 29 maggio 2020;
2. prevedere la riduzione della squalifica a 6 mesi, quindi fino al 29 novembre 2019 a condizione che lo stesso si sottoponga volontariamente, col consenso dei genitori, a seguire un percorso rieducativo nell’arco del periodo decorrente dalla data di comunicazione di questo comunicato presso l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Cavallino- Treporti, con l'ausilio della Commissione Pari Opportunità, secondo le indicazioni dagli stessi elaborate;
3. chiedere all’Assessorato e/o alla Commissione di dare informazione a questo Ufficio entro il 31 ottobre 2019 dell'effettivo rispetto dello prescrizione e del profitto conseguito, cosi da poter tempestivamente disporre la riduzione dalla sanzione;
4. la sanzione accessoria del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC che avrà la medesima durata della squalifica, integrale o ridotta all'esito del percorso rieducativo".
Avverso tale sanzione sopra descritta, il Presidente Federale, le proprio reclamo evidenzia l’incongruità della sanzione inflitta al calciatore D’Alessandro Saul in ragione delle frasi pronunciate durante la predetta gara e del comportamento tenuto dallo stesso, gravemente antisportivo e lesivo della dignità del Direttore di gara.
Le frasi, il cui contenuto non viene in alcun modo contraddette dal reclamato, versate nel procedimento a mezzo della relazione del Direttore di gara appaiono immediatamente gravissime e fortemente lesive della dignità umana del Direttore di gara stesso oltre che gravemente irriguardose e decisamente minacciose.
Alla luce di quanto sopra, ritenuto che la sanzione indicata dal Giudice di prime cure appare più essere diretta a definire un percorso riabilitativo del calciatore stesso e non un periodo afflittivo della durata adeguata perché il calciatore stesso abbia contezza del proprio comportamento e delle frasi pronunciate fortemente lesive e violente, come previsto dal codice di giustizia sportiva vigente.
In conclusione il reclamo deve essere accolto e ridefinita, di conseguenza, la sanzione a carico del calciatore D’Alessandro Saul.
Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, annulla la decisione impugnata e ridetermina la sanzione della squalifica a tutto il 29.5.2020.
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