F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE– 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 12/CFA del 24/07/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 8/CFA del 12/07/2019 dispositivo RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD UG MANDURIA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DISPUTATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 7, COMMI 2 E 6 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019) RECLAMO DEL SIG. OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019) RECLAMO DEL SIG. MASCIULLO COSTANTINO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019) RECLAMO DEL SIG. RENIS ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019) RECLAMO DEL SIG. ADAMUCCIO LORENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019) RECLAMO DEL SIG. MANTA COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ US GALATONE USD) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD UG MANDURIA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DISPUTATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 7, COMMI 2 E 6 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

 

RECLAMO DEL SIG. OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019

(Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

 

RECLAMO DEL SIG. MASCIULLO COSTANTINO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

 

RECLAMO DEL SIG. RENIS ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale

Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

 

RECLAMO DEL SIG. ADAMUCCIO LORENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)


RECLAMO DEL SIG. MANTA COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ US GALATONE USD) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

     1. Con ricorso trasmesso via pec in data 3.7.2019, la A.S.D. U.G. Manduria Sport ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 105 C.R. Puglia del 28.6.2019, con la quale il Tribunale Federale Territoriale C.R. Puglia ha comminato in suo danno, per la violazione degli artt. 4, comma 2 e 7, commi 2 e 6 del C.G.S., la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di competenza disputato nella stagione sportiva 2018/2019, in accoglimento del deferimento del 22.3.2019 Prot. 10356/1297pfi17-18/MS/CS/sds della Procura Federale.

In via preliminare, il Manduria eccepisce l’estinzione del procedimento disciplinare, atteso che la decisione del giudice di prime cure è intervenuta oltre il termine di 90 giorni, decorrente dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, previsto dall’art. 34-bis del C.G.S., nonché la nullità del provvedimento impugnato per mancanza della sua sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio giudicante.

2. Con autonomi ricorsi, tutti trasmessi via pec in data 4 luglio 2019, la medesima decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Puglia è stata altresì impugnata dai Signori Obbiettivo Antonio Salvatore, sanzionato con l’inibizione di anni 3 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., Masciullo Costantino, sanzionato con l’inibizione di anni 1 per violazione dell’art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., Renis Antonio, sanzionato con l’inibizione di anni 4 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., Adamuccio Lorenzo, sanzionato con l’inibizione di anni 2 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., nonché dal sig. Manta Cosimo, sanzionato con l’inibizione di anni 4 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., che ha proposto ricorso in data 5.7.2019.

Anche i suddetti cinque ricorrenti hanno preliminarmente sollevato l’eccezione di estinzione del procedimento di primo grado per decorso del termine massimo di durata fissato dall’art. 34-bis del C.G.S., nonché di nullità della decisione impugnata per omessa sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio e/o dell’estensore.

3. Nella riunione del 12.7.2019 dinanzi a questa Corte, sono comparsi, personalmente o in forza di delega, i legali dei ricorrenti A.S.D. U.G. Manduria Sport, Obiettivo, Mante, Adamuccio e Masciullo, i quali hanno sostenuto oralmente le loro ragioni - in particolare con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate

- e rassegnato le rispettive conclusioni come in atti, nonché il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto la conferma della decisione di prime cure, dopo aver rilevato, in replica alle eccezioni preliminari, la loro infondatezza.

3.1 Ad avviso della Procura Federale, infatti, l’eccezione di estinzione del giudizio disciplinare merita rigetto dal momento che il termine di 90 giorni di durata del procedimento di primo grado decorre, nel caso di deferimenti coinvolgenti più soggetti, solo dal perfezionamento dell’ultima delle notificazione dell’atto di deferimento, a garanzia dell’effettività del termine in questione, mentre l’eccezione di mancata sottoscrizione della decisione da parte del Presidente del Collegio e dell’estensore non può essere condivisa, la conformità della stessa all’originale e la sua attribuzione al Collegio giudicante essendo attestate dall’avvenuta pubblicazione sul Com. Uff. del C.R. Puglia, che di ciò fa fede fino a querela di falso.

4. I ricorsi, siccome rivolti avverso la medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti.

Occorre, poi, esaminare e delibare le questioni pregiudiziali sollevate dai ricorrenti, soffermandosi su quella che, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, appare suscettibile di definire la controversia.

4.1. La Corte ritiene fondata la doglianza relativa all’intervenuta estinzione del giudizio disciplinare,dal momento che la decisione di prime cure, in quanto pubblicata sul Com. Uff. n. 105 C.R. Puglia del 28.6.2019, risulta essere stata effettivamente resa dopo la scadenza del termine di durata del procedimento di primo grado, fissato in 90 giorni dal comma 1 dell’art. 34-bis del C.G.S. FIGC e dal comma 1 dell’art. 38 del C.G.S. C.O.N.I..

4.2. Tale termine, ai sensi delle (analoghe) disposizioni da ultimo citate, decorre dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, la quale, come espressamente prevede il comma 4 dell’art. 32-ter del C.G.S. F.I.G.C., consiste e si risolve nella formulazione da parte della Procura Federale dell’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.

4.3. L’atto di deferimento, nel caso di specie, risulta datato 22.3.2019 e - per quanto si ricava dall’elenco dei destinatari indicati nell’epigrafe dell’atto stesso - comunicato, via pec, nel domicilio eletto presso i rispettivi difensori, alla Manduria Sport ed ai signori Masciullo, Obiettivo e Renis, nonché, mediante raccomandata a/r, ai signori Manta e Adamuccio.

Volendo prendere in considerazione la tesi esposta in sede di discussione dal rappresentante della Procura Federale secondo la quale, ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di durata del procedimento di primo grado, occorre fare riferimento non alla data dell’atto di deferimento in sé ma a quella della sua ricezione da parte dell’ultimo dei destinatari, odierni ricorrenti, la Corte osserva, sotto il profilo fattuale, come dagli atti del presente procedimento non è dato rilevare quando l’atto di deferimento, inviato con le modalità di cui sopra, sia stato effettivamente ricevuto dai ricorrenti, mancando ogni allegazione e puntuale deduzione al riguardo, anche da parte della Procura Federale, nonostante la vicinanza della prova.

4.4. Ad ogni modo e risolutivamente, la tesi della Procura Federale non può essere condivisa in diritto, atteso che, come chiarito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, le suddette norme del

C.G.S. della Federazione e del CONI, che prevedono i termini, pacificamente perentori, di durata dei procedimenti di giustizia sportiva di primo e di secondo grado, sono ispirate al principio di celerità che è posto a salvaguardia del sistema ordinamentale sportivo e che si pone “in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all’incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc.” (Coll. Gar. CONI, Sez. I, decisione n. 27/2016).

A ciò consegue, coerentemente, che le disposizioni contenute all’art. 34-bis C.G.S. F.I.G.C. ed all’art. 38 C.G.S. CONI “nel prevedere che tra l’esercizio dell’azione disciplinare e la decisione debba intercorrere un termine non superiore a novanta giorni, sono evidentemente poste a tutela della posizione dell’incolpato. La ratio immanente a tale previsione deve essere infatti individuata nel diritto dell’incolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in quanto previsto a tutela e garanzia dell’accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all’accusa e alla possibilità di essere sottoposto a sanzione. Vengono in rilievo le fondamentali esigenze di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, co. 3), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da un’interpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, all’opposto, di lasciare il soggetto accusato in attesa, “sine die”, della decisione” (Coll. Gar. CONI, Sez. II, decisione n. 58/2016).

4.5. Quanto enunciato conduce a conclusioni opposte a quelle formulate dalla Procura Federale in ordine al dies a quo del termine di durata del procedimento, che deve, dunque, essere individuato nella data dell’atto di deferimento e non in quella della sua ricezione da parte dell’incolpato o dell’organo di giustizia competente (in questi termini, altresì Coll. Gar. CONI, Sez. IV, decisione n. 10/2018).

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i reclami nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 come rispettivamente proposti dalla società ASD UG Manduria Sport di Manduria (TA) e dai sigg.ri Obbiettivo Antonio Salvatore, Masciullo Costantino, Renis Antonio, Adamuccio Lorenzo, Manta Cosimo li dichiara estinti ai sensi dell’art. 34 bis, commi 4 e 6 C.G.S. e dichiara l’inefficacia della decisione impugnata.

Dispone restituirsi i contributi.

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