F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZ UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 082CFA del 26 giugno 2020 (Presidente Federale/ASD Antonio Padovani Futsal- ASD Atletico Silvi) N. 126/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N.082/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 126/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N.082/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
Composta dai sigg.ri:
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE
Mario Luigi Torsello, Presidente
G. Paolo Cirillo, Componente Mauro Mazzoni, Componente Carlo Sica, Componente
Enrico Crocetti Bernardi, Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro n. 126/CFA, proposto dal Presidente Federale pro tempore Dott. Gabriele Gravina ex art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Viglione
contro
A.S.D. Antonio Padovani Futsal, in persona del legale rappresentante pro tempore; e nei confronti della
A.S.D. Atletico Silvi, in persona del legale rappresentante pro tempore
per l’annullamento della decisione adottata dalla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale – regione Abruzzo, pubblicata con C.U. n. 41 del 07.01.2020
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Vista la ordinanza della CFA dell’11/06/2020 con cui la Sezione Quarta ha rimesso il reclamo in epigrafe alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 99, comma 5, CGS;
Relatore nell'udienza, in videoconferenza, del giorno 18.06.2020 l’avv. Enrico Crocetti Bernardi e uditi gli avvocati Giancarlo Viglione per il reclamante, l’Avv. Flavia Tortorella per ASD Antonio Padovani Footsal;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
Con reclamo datato 06.03.2020 il Presidente Federale della FIGC impugna, ex art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva, la decisione di cui sopra della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale – Regione Abruzzo con CU n. 41 del 07.01.2020, con la quale era respinto il reclamo del sodalizio ADS Atletico Silvi avverso il ricorso proposto contro la decisione di cui in comunicato ufficiale n. 5 del 06.01.2020 con la quale il Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti omologava “il risultato conseguito sul campo Antonio Padovani – Altetico Silvi 4 a 2”.
L’Atletico Silvi davanti alla Corte Sportiva di Appello rinnovava le medesime censure proposte in primo grado, evidenziando come la condotta della ADS Antonio Padovani Footsal fosse in contrasto con l’art. 95 comma 2, delle norme organizzative interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio essendo stato utilizzato un calciatore che, nella medesima stagione sportiva, era stato utilizzato da altre due società.
Il Giudice di secondo grado, con decisione pubblicata con comunicato ufficiale n. 41 datato 07.01.2020, respingeva il proposto reclamo.
Il Presidente Federale, ex art 102 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, propone reclamo avverso la predetta decisione per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art 95, comma 2 delle NOIF della FIGC – illogicità e contraddittorietà manifesta – disparità di trattamento.
La censura è rivolta alla parte della decisione della Corte Sportiva in cui si afferma: “in realtà il calciatore in questione, già trasferito per due volte nel corso della presente stagione sportiva, è stato posto in lista di svincolo dalla società Lisciani per poi essere vincolato, con aggiornamento tessera, dalla società Antonio Padovani. Tale passaggio, realizzatosi attraverso l’aggiornamento tessera di giocatore precedentemente svincolato,
non equivale a trasferimento né a cessione del contratto tra due società, come regolati dall’art. 95 NOIF. Nel caso di specie, quindi, viene a mancare il presupposto del terzo trasferimento o cessione di contratto che, ex art 95, comma 2, delle NOIF avrebbe di fatto impedito al detto calciatore di partecipare a gare ufficiali con più di due società nella stessa stagione”.
Secondo parte reclamante il nucleo dell’odierna controversia verte, essenzialmente, circa la corretta interpretazione dell’art 95, comma 2, delle NOIF, nonché dell’art 107 delle stesse NOIF che disciplinano lo “svincolo per rinuncia”.
Sempre secondo parte reclamante, dalla semplice lettura dell’art 95, comma 2, delle NOIF, pur rubricato “norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto”, appare evidente che il calciatore possa tesserarsi in una stessa stagione sportiva, per un massimo di tre società, ma solo per due di esse può essere utilizzato in gare ufficiali.
Secondo l’interpretazione data dal reclamante all’art. 95, comma 2, delle NOIF, il dato letterale è chiaramente riferibile al solo tesseramento in qualsiasi forma esso avvenga ed a qualsiasi evento esso consegua.
L’art. 107, del resto, delle NOIF consente al calciatore svincolato per rinuncia dalla società di appartenenza si richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società, tramite il modulo denominato aggiornamento della posizione di tesseramento.
Sempre secondo parte reclamante appare evidente che, anche a tesseramento avvenuto a seguito di svincolo per rinuncia per il tramite di “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è applicabile l’art. 95, comma 2, delle NOIF.
Nel caso di specie il calciatore utilizzato Fabiano Compagnoni, essendosi tesserato per tre diverse società, avrebbe potuto giocare solo in due di esse.
Nel caso di specie aveva invece già giocato con la Free Time L’Aquila e con la ADS Lisciani Teramo e quindi non poteva giocare gare ufficiali, a seguito del suo terzo tesseramento, con la squadra ADS Antonio Padovani Futsal.
Parte reclamante evidenzia, inoltre, che il principio cristallizzato dall’art. 95, comma 2, delle Noif risulta fissato anche nell’alveo delle normative sovranazionali e più precisamente all’art. 5, comma 3, del FIFA Regulation on the Status and transfert of Players, ove si
afferma che “i giocatori possono essere tesserati con un massimo di tre società durante una stagione. Durante questo periodo il giocatore è idoneo a giocare partite ufficiali soltanto con due società”.
L’applicabilità delle disposizioni sovranazionali sopra citata a livello nazionale è assicurata dall’art. 3, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.
Per tali ragioni la decisione impugnata è illegittima e non può non essere annullata dalla Corte Federale d’Appello.
Resiste al reclamo il sodalizio ASD Antonio Padovani Futsal, il quale ritiene il predetto reclamo improcedibile, inammissibile ed illegittimo, oltre che infondato nel merito per i seguenti motivi:
in via pregiudiziale eccepisce la litispendenza in quanto il reclamo ex art. 102 CGS risulta incardinato successivamente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, ritualmente notificato anche alla FIGC.
Parte resistente fa riferimento al combinato disposto degli articoli di cui all’art 2, comma 6, CGS CONI e quanto statuito dall’art 39 cpc.
Inoltre ritiene che il reclamo interposto dal Presidente Federale ex art. 102 CGS risulta comunque improcedibile essendo intervenuta sulla medesima questione sottoposta a scrutinio la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport in qualità di Giudice di ultima istanza.
Nel merito parte resistente ritiene che entrambi i giudici sportivi abbiano ben deciso nel ritenere che la prescrizione per cui è reclamo non possa trovare generica applicazione, essendo la stessa inserita nell’articolo del CGS FIGC dal titolo “norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto”
Nel caso di specie, il calciatore non sarebbe stato interessato da un terzo trasferimento tra società, versando nella peculiare condizione di svincolato, ai sensi dell’art. 107 delle NOIF.
Parte resistente ritiene, altresì, come il reticolato normativo della Fifa non si attagli all’art. 95, comma 2, delle NOIF.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- In via preliminare va valutata l’eccezione formulata in sede di udienza dal legale della società resistente secondo la quale sarebbero decorsi più di trenta giorni tra la data di proposizione del reclamo e la data della presente prima udienza in violazione dell’art. 103, comma 1, C.G.S.
Infatti, presentato il reclamo in data 6 marzo 2020 e sospesi i termini procedurali dal 9 marzo al 17 maggio 2020, tra la data del 6 marzo 2020 e quella dell’udienza del 18 giugno 2020 sono decorsi, pur tenendo conto del periodo di sospensione, più di trenta giorni.
L’eccezione non è fondata.
L’udienza di discussione del reclamo è stata fissata per il giorno 11 giugno 2020 dinanzi alla IV Sezione della Corte e si è regolarmente tenuta in tale giorno; il ventisettesimo, computando il periodo di sospensione, dalla proposizione del reclamo.
In quella udienza la Sezione IV della Corte, rilevato che il punto di diritto sottoposto al suo esame poteva dar luogo a contrasti giurisprudenziali, ha rimesso, sia pure in limine litis, il reclamo alle Sezioni unite secondo quanto consentito dall’art. 99, comma 5, del C.G.S.
E’, dunque, smentito ex actis che la prima udienza di trattazione del reclamo si sia tenuta il 18 giugno 2020, essendosi tenuta l’11 giugno 2020.
- Sempre in via preliminare occorre esaminare l’eccezione di litispendenza avanzata dalla difesa del sodalizio resistente, facendo riferimento all’applicabilità dell’art. 2, comma 6, CGS CONI alla presente vertenza in virtù della disposizione di rinvio contenuta nell’art. 3, comma 2, CGS FIGC.
L’art 2, comma 6, CGS CONI recita: “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.
3.1 Ritiene questa Corte che l’istituto della litispendenza, regolato dall’art. 39 c.p.c., rientri certamente tra i principi e norme generali del processo civile di cui alla disposizione appena citata in quanto diretto ad evitare duplicazioni di sentenze e possibili contrasti di giudicati (ne bis in idem); per questo motivo si considera istituto di ordine pubblico (processuale).
In questo senso è stato considerato che, ove in relazione alla stessa controversia, siano state presentati in tempi diversi due ricorsi, si applica il principio "ne bis in idem", affermato dall'art. 39 cod. proc. civ. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, il quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda (Cass. SS.UU. n. 8527/2007).
Con la conseguenza che l’istituto, in assenza di diversa regolamentazione prevista dal Codice di giustizia della FIGC, deve trovare applicazione nei procedimenti di giustizia sportiva in ambito endofederale.
3.2 Sennonché, per procedere all'applicazione dell’istituto della litispendenza, è necessario verificare la sussistenza dell'identità tra le due cause in questione.
E’ noto che, ai sensi dell’art. 39 c.p.c. si ha una stessa causa quando le parti processuali sono le medesime e le due cause abbiamo la medesima causa petendi e il medesimo petitum (per tutte, sin da Cass. Civ., Sez. III, 19.01.2001, n. 792).
In particolare, sulla indispensabilità dell’identità delle parti processuali si veda, da ultimo, Cass. Civ., Sez VI, 12.02.2018, n. 3306.
Orbene, ritiene questa Corte che, nel caso di specie, non sussiste il requisito essenziale dell’istituto della litispendenza: quello delle pronunce riguardanti la “stessa causa”.
3.3 Conviene prendere le mosse dall’art. 102, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui “Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.”.
In sostanza, in tale peculiare gravame, la ragione obbiettiva su cui si fonda la domanda del Presidente federale - ossia il diritto sostanziale affermato in forza del quale viene chiesto il petitum – assume connotati diversi da quelli tipici dei giudizi d’appello avverso le decisioni del Tribunale federale.
Ciò del resto, è immediatamente evidente dall’elencazione delle competenze di questa Corte delineata dall’art. 98, che colloca in due distinti commi “i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei
componenti del Tribunale federale” (comma 1) e il “reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale” (comma 2).
Tali caratteri peculiari del reclamo del Presidente federale sono poi confermati – con tutta evidenza – dalla circostanza che il Codice ha ritenuto di dedicare un autonomo articolo a tale gravame: l’art.102.
E appare subito palese che il diritto sostanziale in forza del quale viene chiesto il petitum – e quindi i vizi deducibili - non si sostanziano solo nella contraddizione della decisione impugnata rispetto al parametro legittimità/illegittimità ma anche nella “inadeguatezza” della medesima.
Il che sta a voler dire che ciò che viene in rilievo è anche l’idoneità della pronuncia impugnata a incidere sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo – e in definitiva sulla sua unità - di cui il Presidente federale è il massimo garante.
In questo senso, del resto, si spiega anche il termine previsto per tale rimedio (sessanta giorni, art. 102, comma 2) vistosamente più lungo rispetto a quello ordinario.
Si tratta, quindi, di un istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della Giustizia sportiva; e non a caso la funzione decisoria è stata affidata alla Corte federale d’appello, massimo organo della giustizia sportiva federale.
3.4 In realtà, a ben vedere, può dubitarsi anche dell’identità delle parti processuali nei due giudizi - il procedimento deciso dal Collegio di Garanzia del CONI e il reclamo all’esame di questa Corte - requisito indispensabile, come visto, affinché possa dichiararsi la litispendenza.
Sotto tale profilo, come è stato notato da autorevole dottrina, la legittimazione del Presidente federale, nel caso dell’articolo 102, non è correlata, a differenza delle ipotesi ordinarie d’azione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, alla titolarità di una posizione giuridica soggettiva e alla sua lesione, ma soltanto alla natura dell’organo.
Nel procedimento deciso dal Collegio di Garanzia una delle parti è stata la FIGC, che non è parte nel reclamo all’esame di questa Corte, ove invece è parte il Presidente Federale in virtù
del potere proprio, quale Organo della Federazione (cfr., art. 5, comma 2 lettera b, dello Statuto Federale), di impugnare le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva individuati nell’art. 102, comma 1, CGS.
Un istituto che non vede la Federazione titolare del potere de quo né parte nel conseguente procedimento, Federazione che giammai potrebbe impugnare, quantomeno in ambito federale, un provvedimento adottato da un organo di giustizia operante al proprio interno.
Ciò che, invece, può fare l’Organo Presidente Federale (nell’esercizio di questo specifico potere) nel perseguimento dell’interesse alla corretta applicazione delle regole della giustizia federale.
Interesse che, a ben vedere, avvicina questa titolarità del Presidente Federale più a una potestà che a un potere.
Tale potestà riecheggia in qualche modo, quella che il codice di procedura civile attribuisce al prefetto (artt. 41 e 368) che può sindacare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario nella tutela “dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione” pubblica.
A questa constatazione si affiancano il contenuto del reclamo stesso che è finalizzato, pur prendendo necessario spunto dalla vicenda sottostante, alla corretta applicazione dell’art. 95, comma 2, NOIF e alle conclusioni limitate, nella specie, alla riforma della decisione impugnata in affermazione del principio di diritto invocato.
- Nel merito il reclamo deve essere accolto.
Il quadro normativo in base al quale deve essere affrontata la questione di diritto è costituito dall’art. 95, comma 2, delle NOIF (Norme organizzative interne della Federazione) secondo cui: “nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”.
Tale disposizione fa inequivoco ed esclusivo riferimento al tesseramento, sia a titolo definitivo che temporaneo.
Essa prevede la possibilità per il calciatore/calciatrice di tesserarsi, nella stessa stagione sportiva, al massimo per tre diverse società, potendo però essere utilizzato/a in gare ufficiali solo per due di esse.
L’art. 12, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi), che ha carattere generale in materia di regolazione, è anch’esso inequivoco: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Dalla lettera della norma in esame, risulta insuperabile il riferimento al tesseramento, istituto tipico e tipizzato dalle NOIF.
In tal senso, la disposizione, del resto, tende a tutelare i calciatori/calciatrici da una migrazione incontrollata tra plurime società sportive che finirebbe per compromettere anche la regolarità dei campionati.
Né il riportato dato testuale può essere modificato dalla circostanza che la disposizione è inserita in un articolo dal titolo ”Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto” che non può assurgere a vincolo limitativo proprio perché detta disposizione contiene la parola “tesserarsi” avendo così riguardo a ogni tipologia di tesseramento.
Del resto, se così non fosse, sarebbe sin troppo facile eluderla ricorrendo a una delle forme consentite di svincolo.
Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite ritengono che “l’art. 95, comma 2, delle NOIF debba essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto”.
Sulla scorta di tale principio di diritto, la Corte, in accoglimento del petitum del reclamo, annulla la decisione reclamata, che ha deciso in senso difforme da esso.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Presidente Federale FIGC, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.
Dispone la trasmissione della presente decisione al Presidente Federale per i conseguenti adempimenti.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
f.to f.to
Mario Luigi Torsello Enrico Crocetti Bernardi
Depositato il 26 giugno 2020 IL SEGRETARIO
f.to
Fabio Pesce
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