F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0044/CFA del 16 gennaio 2020 – (ASD CORSAGNA/PROCURA FEDERALE) n. 73/2019 – 2020 Registro Reclami N. 73/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0044/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 73/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 0044/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO I SEZIONE


 

Mario Luigi Torsello - Presidente

 

Mauro Sferrazza - Componente - relatore Angelo De Zotti - Componente

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

sul reclamo numero di registro 73/CFA del 2019, proposto dalla A.S.D. Corsagna, corrente in Borgo a Mozzano frazione Corsagna (LU), in persona del legale rappresentante pro tempore e vicepresidente con delega di rappresentanza, Sig. Cristian Poli, come rappresentata e difesa, giusta mandato in foglio separato in calce al ricorso, dall’Avv. Lorenzo Signorini, del foro di Pisa, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Pisa, via San Martino, 77 – PEC: lorenzo.signorini@pecordineavvocatipisa.it

 

contro PROCURA FEDERALE

per l’annullamento della decisione, assunta dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana della LND, di cui al Com. Uff. n. 32 del 21 novembre 2019 del


predetto Comitato, FIGC Veneto, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: alla società ASD Corsagna, la sanzione pecuniaria dell’ammenda di euro 700, nonché la penalizzazione di punti otto in classifica, da scontarsi dalla prima squadra nel corso del campionato relativo alla presente stagione sportiva; a Sabatino Lucchesi, la sanzione della inibizione di mesi otto; ad Andrea Cappelli, la sanzione della inibizione per mesi tre; a Claudio Citti, la sanzione della inibizione per mesi tre; a Diosbel Cala Perez, la squalifica per otto giornate di gara.

 

*** Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

 

 

Sentito, all’udienza del 9 gennaio 2019, il Relatore Mauro Sferrazza e udito, per il ricorrente, l’Avv. Lorenzo Signorini, nonché l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale;

 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

 

Con provvedimento 4 ottobre 2019 la Procura federale ha deferito:

 

 

- Sabatino Lucchesi, presidente della società ASD Corsagna, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, codice giustizia sportiva previgente, in relazione agli artt. 10, comma 2, codice di giustizia sportiva previgente, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Cala Perez Diosbel e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di apposita copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’impiego nelle seguenti gare: Luccasette – Corsagna del 7.10.2017; Corsagna – Barga del 14.10.2017; Corsagna – Fulgor Marlia del 28.10.2017; Luccasette

– Corsagna del 3.2.2018; Barga – Corsagna del 10.2.2018; Fulgor Marlia – Corsagna del 24.2.2018; Fornacette – Corsagna del 10.3.2018; Corsagna – S. Filippo del 17.3.2018; gare, queste, tutte valide per il campionato provinciale juniores.

 

Allo stesso presidente Sig. Sabatino Lucchesi, la Procura federale ha, altresì, contestato di aver svolto funzioni di accompagnatore ufficiale, in relazione alla gara Fornacette –


Corsagna, disputatasi il 10.3.2018, e di avere, quindi, anche in tale veste, consentito l’impiego irregolare, atteso il difetto di tesseramento, nonché di accertamento della idoneità fisica e di copertura assicurativa, del predetto calciatore, sottoscrivendo la relativa distinta di gara nella quale si attesta la regolarità dei tesseramenti dei calciatori che vi prendono parte.

 

  • Cala Perez Diosbel, all’epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile nell’ambito della previsione di cui all’art. 1 bis, comma 5, codice giustizia sportiva previgente, per la violazione del predetto medesimo art. 1 bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, codice di giustizia sportiva previgente, nonché 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF, per avere disputato le gare Luccasette – Corsagna del 7.10.2017, Corsagna – Barga del 14.10.2017, Corsagna – Fulgor Marlia del 28.10.2017, Luccasette – Corsagna del 3.2.2018, Barga – Corsagna del 10.2.2018, Fulgor Marlia – Corsagna del 24.2.2018, Fornacette – Corsagna del 10.3.2018, Corsagna – S. Filippo del 17.3.2018, valide per il campionato provinciale juniores, senza averne titolo, senza copertura assicurativa e senza essersi sottoposto ai prescritti accertamenti medici.
  • Andrea Cappelli, dirigente della società ASD Corsagna, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, codice giustizia sportiva previgente, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF, per aver sottoscritto, nella qualità di accompagnatore, le distinte di gara Corsagna – Barga del 14.10.2017, Corsagna – Fulgor Marlia del 28.10.201, Luccasette – Corsagna del 3.2.2018, Fulgor Marlia – Corsagna del 24.2.2018, valevoli per il campionato provinciale juniores, nelle quali attestava il regolare tesseramento del calciatore Cala Perez Diosbel ed averne consentito, dunque, l’impiego irregolare, anche perché in difetto di accertamento medico ai fini della idoneità sportiva e di copertura assicurativa.
  • Claudio Citti, dirigente della società ASD Corsagna, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, codice giustizia sportiva previgente, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF, per aver sottoscritto, nella qualità di accompagnatore, le distinte di gara Luccasette – Corsagna del 7.10.2017 e Corsagna – S. Filippo, del 17.3.2018, valevoli per il campionato provinciale juniores, nelle quali attestava il regolare tesseramento del calciatore Cala Perez Diosbel ed averne consentito, dunque,

l’impiego irregolare, anche perché in difetto sia di accertamento medico ai fini della idoneità sportiva, sia di copertura assicurativa.

 

-ASD Corsagna, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, codice di giustizia sportiva previgente, per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

 

Alla udienza del 22 novembre 2019, tenutasi dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, alla quale la società deferita “non poteva presenziare a causa del maltempo che in quei giorni si era abbattuta sulla lucchesia”, la Procura federale chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni:

 

-Sabatino Lucchesi, mesi nove di inibizione;

 

 

-Andrea Cappelli, mesi cinque di inibizione;

 

 

-Claudio Citti, mesi tre di inibizione;

 

 

-Diosbel Cala Perez, squalifica per nove giornate di gara;

 

 

-società ASD Corsagna, ammenda di euro 700 e penalizzazione di punti nove da scontarsi nel campionato di competenza.

 

Il TFT ha ritenuto accertate per tabulas le contestate violazioni, affermandone la rispettiva responsabilità dei soggetti deferiti per le otto gare di cui trattasi, anche «se non è stato possibile accertare il nominativo del dirigente accompagnatore e risultando le violazioni addebitate comprovate da idonea prova documentale» e all’esito della camera di consiglio ha inflitto le seguenti sanzioni:

 

-Sabatino Lucchesi, mesi otto di inibizione;

 

 

-Andrea Cappelli, mesi cinque di inibizione;

 

 

-Claudio Citti, mesi tre di inibizione;

 

 

-Diosbel Cala Perez, squalifica per otto giornate di gara;

 

 

-società ASD Corsagna, ammenda di euro 700 e penalizzazione di punti otto da scontarsi nella classifica del campionato della prima squadra.

 

Avverso la predetta decisione propone ora ricorso la società ASD Corsagna.


Nella ricostruzione dei fatti, la società ricorrente deduce di “aver regolarmente inviato la richiesta di tesseramento per il giovane calciatore Diosbel Cala Perez corredata da tutta la documentazione necessaria”, ma di aver, in buona fede, commesso l’errore di non aver atteso, “prima di impiegare l’atleta in gare ufficiali, la comunicazione della FIGC, per la semplice ragione che il calciatore non era proveniente da Federazione estera, bensì da altro club affiliato alla FIGC”.

 

Tuttavia”, prosegue la ricorrente, “a differenza di quanto si legge nell’atto di deferimento, il calciatore era in possesso di regolare visita medica agonistica e, ciò a dimostrazione della ulteriore buona fede e della assoluta mancanza di volontarietà della condotta”.

 

Insomma, secondo la prospettiva difensiva, vi sarebbe “assenza di dolo e colpa specifica della società che ha fatto tutto quanto nella sua disponibilità ed è, se del caso, incorsa in un errore

c.d. scusabile, soprattutto se si considera il fatto che il Corsagna è una società di caratura provinciale / amatoriale militante nelle più basse categorie della F.I.G.C.”, e tenendo presente che, in definitiva, “ha, semplicemente, dato la possibilità ad un giovanissimo calciatore appena trasferito nel territorio di potersi divertire con i propri coetanei (nel campionato juniores provinciale!) giocando a calcio”.

 

Chiede, la ricorrente società, accogliersi le seguenti conclusioni:

 

 

in via principale: annullare e/o revocare, con qualsiasi statuizione, anche previa declaratoria di improcedibilità del deferimento in ragione della violazione del diritto di difesa eccepita, la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Toscana con il C.U. 32/2019 sia nei confronti della ASD Corsagna che dei propri tesserati, anche con eventuale rinvio degli atti alla Procura Federale;

 

in via subordinata: ridurre le sanzioni irrogate nei confronti dell’ASD Corsagna e dei propri tesserati nella misura di giustizia, ovvero mantenere le stesse nei limiti edittali;

 

in ogni caso disporre che l’eventuale sanzione della penalizzazione di punti in classifica debba essere eseguita nel campionato Juniores provinciali, nel quale la presunta violazione era stata commessa e conseguentemente annullare la pronuncia nella parte in cui dispone che la penalizzazione debba essere scontata nel campionato di Seconda Categoria”.


CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  1. Con un primo motivo di impugnazione la società ASD Corsagna eccepisce, in via preliminare e di rito, violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata audizione dei reclamanti pre-deferimento ex art. 123 CGS (art. 32 ter, comma 4, codice giustizia sportiva previgente).

 

Il motivo non è fondato.

 

 

Recita l’art. 32 ter, comma 4, del previgente codice giustizia sportiva, applicabile ratione temporis:

 

«Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare».

 

Deduce (e dimostra), a tal riguardo, la ricorrente società, di aver ricevuto l’avviso di conclusione indagini il 18 febbraio 2019 e di aver richiesto – a mezzo pec – alla Procura federale, il successivo 5 marzo, di essere sentita ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, codice di giustizia previgente.

 

Risulta in atti che, con pec in data 7 marzo, la Procura federale ha invitato la richiedente a contattare il responsabile del procedimento disciplinare (avv. Marco Stefanini), “al fine di essere ascoltati”.


Con pec del 22 maggio 2019 la società ricorrente chiedeva “la possibilità di essere ancora ascoltati in merito al procedimento disciplinare n. 852 pfi 18-19”, precisando: “siamo consapevoli di essere fuori termine, ma abbiamo avuto un problema sulla posta elettronica”.

 

Da quanto sopra emerge che la mancata audizione non è dipesa da fatto e colpa della Procura federale, quanto piuttosto da un asserito (e non dimostrato) problema di posta elettronica riferibile alla predetta medesima società.

 

Ne consegue che non sussiste, nel caso di specie, alcun vizio del procedimento capace di rifluire sul deferimento (tantomeno in termini di improcedibilità dello stesso).

 

La mancata possibilità di esercizio delle facoltà di cui all’art. 32 sexies del previgente codice, dunque, non è imputabile alla Procura federale, fermo restando, peraltro, che i deferiti ben avrebbero potuto esercitare le facoltà di cui all’art. 23, a mente del quale «i soggetti di cui all’art. 1 bis comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura».

 

  1. Con un secondo motivo di impugnazione parte reclamante ritiene non sussista il fatto per la quale è stata dapprima deferita e, poi, sanzionata, atteso che “il calciatore Diosbel Cala Perez era stato sia regolarmente tesserato sia sottoposto a regolare visita medica agonistica”.

 

Il motivo è solo in parte fondato, nei limiti di seguito indicati.

 

 

La irregolarità del tesseramento del calciatore Diosbel Cala Perez al momento in cui lo stesso è stato utilizzato dalla società ASD Corsagna risulta non solo accertata in atti, ma anche sostanzialmente ammessa dalla medesima ricorrente, che riconosce di aver, seppur in buona fede e, a suo dire, per errore scusabile, omesso di attendere “prima di impiegare l’atleta in gare ufficiali, la comunicazione della FIGC, per la semplice ragione che il calciatore non era proveniente da Federazione estera, bensì da altro club affiliato alla FIGC”.

 

Quanto, segnatamente, al requisito soggettivo deve, anzitutto, osservarsi come, ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS previgente, «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». Il rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi


elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nella ritenuta insussistenza dell’obbligo di cui trattasi.

 

L’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, laddove, nel caso di specie, l’ignoranza invocata dai deferiti non deriva da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso: con la conseguenza che la stessa predetta ignoranza non sarebbe sufficiente ad escludere l’affermazione di responsabilità dei deferiti. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto a colui che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’asserita ignoranza dell’illiceità della condotta (nel caso di specie, l’impiego del calciatore di cui trattasi prima della comunicazione ufficiale di tesseramento) non sarebbe, comunque, utile ai fini di escluderne la rimproverabilità.

 

Tuttavia, se l’invocato errore sulla norma non può essere considerato alla stregua di una scriminante, l’evidente buona fede dei dirigenti della società ASD Corsagna (alla luce del dato di comune esperienza secondo cui nessuno impiegherebbe – peraltro in un campionato di juniores – per mesi un calciatore non regolarmente tesserato ed assicurato, consapevole delle enormi responsabilità che assume, non solo e non tanto a livello sportivo, quanto soprattutto sul piano civile e/o penale), alla luce del complessivo contesto di riferimento, ben può essere certamente valorizzata quale attenuante ai fini della concreta determinazione e graduazione della sanzione.

 

Deve, poi, osservarsi che dei tre fatti-omissione contestati dalla Procura federale, ossia mancato/irregolare tesseramento, mancata copertura assicurativa, mancata certificazione medico-legale di idoneità fisica all’attività sportiva, quest’ultima non sussiste, risultando in atti apposita certificazione sanitaria datata 14 settembre 2017 con validità un anno (dunque, fino al 13.9.2018). Certificazione sanitaria, questa, idonea, pertanto, a coprire l’intero periodo nel quale si sono disputate le gare contestate in atto di deferimento.

 

Per le suddette ragioni le sanzioni inflitte all’esito del giudizio di primo grado meritano una rideterminazione in riduzione, nei termini e nella misura di cui si dirà di seguito.


  1. Con un terzo, articolato, motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia illogica applicazione della sanzione della penalizzazione alla prima squadra e non al campionato juniores provinciali di competenza, nonché “sperequazione” della sanzione.

 

Evidenzia, segnatamente, a tal proposito, la ricorrente società, “come il calciatore Diosbel Cala Perez ha, comunque, svolto tutte le gare oggetto del procedimento nel campionato juniores provinciali, senza mai prendere parte a partite della Prima Squadra.

 

Per tali ragioni appare del tutto incomprensibile che il Tribunale Federale Territoriale abbia inflitto la sanzione della penalizzazione nel campionato di Seconda Categoria, disputato dalla Prima Squadra, senza osservare il principio di separatezza delle competizioni e della salvaguardia della loro regolarità che impone che la sanzione disciplinare debba essere scontata nel campionato in cui la violazione è stata commessa.

 

Ma non solo, anche dall’analisi delle distinte di gara oggetto della decisione oggi impugnata, emerge che il Sig. Diosbel NON è mai stato inserito nella formazione titolare, avendo disputato circa 215 minuti effettivi degli oltre 720 disponibili, senza mai risultare decisivo ai fini del risultato.

 

In particolare:

 

 

  1. Luccasette – Corsagna 1-1 del 7.10.2017 ingresso del calciatore Diosbel al 27’ del secondo tempo;
  2. Corsagna – Barga 4-1 del 14.10.2017 ingresso del calciatore Diosbel al 20’ del secondo tempo;
  3. Corsagna – Folgor Marlia 1-2 del 28.10.2017 ingresso del calciatore Diosbel al 33’ del secondo tempo;
  4. Corsagna – Luccasette 2-1 del 03.02.2018 ingresso del calciatore Diosbel al 23’ del secondo tempo;
  5. Barga – Corsagna 3-0 del 10.02.2018 ingresso del calciatore Diosbel al 1’ del secondo tempo;
  6. Folgor Marlia – Corsagna 4-1 del 24.02.2018 ingresso del calciatore Diosbel al 42’ del primo tempo;

  1. Fornacette – Corsagna 2-0 del 10.03.2018 ingresso del calciatore Diosbel al 11’ del secondo tempo;
  2. Corsagna – San Filippo 0-1 del 17.03.2018 ingresso del calciatore Diosbel al 28’ del secondo tempo”

 

(cfr. memoria integrativa ex art. 103 CGS).

 

 

Osserva il Collegio che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza federale in materia, il compito del giudicante non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice a quo, bensì anche quella di stabilire se quest’ultimo abbia esaminato tutti gli elementi di fatto acquisiti in sede istruttoria, dandone una corretta e logica interpretazione: viene qui in rilievo, dunque, la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre.

 

Orbene, l’assenza di motivazione (i.e. giustificazione) in ordine all’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica, da scontarsi non già nel campionato di competenza (juniores provinciali), come del resto richiesto dalla stessa pubblica accusa federale, bensì nella classifica del campionato della prima squadra (seconda categoria) non dà contezza del percorso argomentativo, sul piano logico-giuridico, seguito dai giudici di prime cure e, in difetto – anche considerato che la stessa appare, comunque, erronea, poiché assunta in deroga alla regola generale secondo cui la sanzione, salvo contrasto con il principio di afflittività della pena, va scontata nel campionato di competenza (alla quale la violazione è riferita o riferibile) – la decisione sul punto deve essere riformata nei termini di cui al dispositivo.

 

  1. Per quanto sopra accertato e dichiarato, le sanzioni inflitte all’esito del giudizio di primo grado devono essere rideterminate. Tenuto presente il venire meno di uno degli addebiti contestati dalla Procura federale, valutata la gravità e la natura delle violazioni di cui trattasi, considerate le circostanze che connotano la fattispecie, valorizzata – quale attenuante – l’erroneità nella rappresentazione della disciplina federale e la ritenuta correlata buona fede dei responsabili e dirigenti della società ASD Corsagna, tenuto conto che si tratta di società che opera in categoria dilettantistica e che difetta di una specifica struttura sportiva di natura professionale, tenuto anche conto dei risultati conseguiti sul campo dalla predetta società nelle

otto gare nelle quali ha irregolarmente impiegato il calciatore Diosbel Cala Perez, questa Corte ritiene congrua, nel caso di specie, l’applicazione delle seguenti sanzioni:

 

-Sabatino Lucchesi, mesi sei di inibizione;

 

 

-Andrea Cappelli, mesi tre di inibizione;

 

 

-Claudio Citti, mesi due di inibizione;

 

 

-Diosbel Cala Perez, squalifica per cinque giornate di gara;

 

 

-società ASD Corsagna, ammenda di euro 700 e penalizzazione di punti sei da scontarsi nella classifica del campionato provinciale juniores.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla  società A.S.D. Corsagna,  lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, così ridetermina le sanzioni:

 

-Sabatino Lucchesi, mesi 6 (sei) di inibizione;

 

-Andrea Cappelli, mesi 3 (tre) di inibizione;

 

-Claudio Citti, mesi 2 (due) di inibizione;

 

-Diosbel Cala Perez, squalifica per 5 (cinque) giornate di gara;

 

-Società A.S.D. Corsagna, ammenda di euro 700,00 nonché penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella classifica del campionato provinciale juniores.

 

Dispone la restituzione del contributo.

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con posta elettronica certificata.

 

 

IL PRESIDENTE                                                                               L’ESTENSORE

f.to                                                                                                       f.to

Mario Luigi Torsello                                                                          Mauro Sferrazza

 

Depositato il 16 gennaio 2020 Il Segretario

 

f.to

 

Fabio Pesce

 
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