F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0023/CFA del 25 novembre 2019 – (A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE/LIUZZO ANTONELLO/PROCURA FEDERALE) n. 40/2019 – 2020 Registro Reclami N. 40/2019 REGISTRO RECLAMI N. 23/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 40/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 23/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

Composta dai Sigg.ri:

 

Mauro Mazzoni – Vice Presidente

Giovanni Trombetta – Componente – Relatore

Umberto Maiello – Componente

 

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 40 del 2019 proposto dal Sig. Antonello Liuzzo, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Brandino

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale per la Sicilia –, nel procedimento N. 12/B del 10/9/2019.

 

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 15/11/2019 l’Avv. Giovanni Trombetta e udito il rappresentante della Procura Federale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO.

1. Con ricorso in data 16/9/2019, il Sig. Antonello Liuzzo, sia in proprio che nella qualità di Presidente della ASD Real Siracusa Belvedere, ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del Tribunale Federale Territoriale per la Sicilia, del 10 settembre 2019, con la quale il Tribunale Federale Territoriale per la Sicilia ha inflitto al Sig. Antonello Liuzzo l’inibizione per mesi uno e alla ASD Real Siracusa Belvedere, a titolo di responsabilità diretta e indiretta per fatto e colpa dei propri tesserati, l’ammenda di € 500,00 e punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva nel campionato di appartenenza della prima squadra (oltre ad infliggere al Sig. Giovanni Leone l’inibizione per mesi uno), avendoli riconosciuti responsabili dell’addebito disciplinare a loro contestato dalla Procura Federale e consistente nell’aver il Sig. Antonello Liuzzo – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Real Siracusa Belvedere - della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 22 commi 2, 3 e 7 del C.G.S. per aver consentito la partecipazione del Sig. Domenico Porchia alle gare ASD Real Siracusa – A.P.D. Ragusa del 14/10/2018, Enna Calcio – ASD Real Siracusa del 7/10/2018 e A.P.D. RG – ASD Real Siracusa del 10/10/2018 valevoli per il campionato di Promozione del C.R. Sicilia, nonostante fosse anche in corso di squalifica, come accordo ex art. 32 sexies C.G.S. pubblicato con C.U. n. 80/AA del 01.10.2018, nonché l’ASD Real Siracusa Belvedere a titolodi  responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., alla quale appartenevano il Sig. Antonello Liuzzo (Presidente della Società), Leone Giovanni (Dirigente accompagnatore) e Porchia Domenico (calciatore allenatore).

1.1. Nel suo reclamo, il Sig. Antonello Liuzzo, con un unico motivo, sostiene l’inapplicabilità, nel caso in esame, delle invocate norme dell’abrogato C.G.S., nonché violazione degli artt. 140 e 142 C.G.S., con conseguente nullità assoluta del procedimento.

1.2. Sulla base di tale premessa, il ricorrente ritiene che il Tribunale Federale abbia basato la sua decisione su una norma non applicabile, facendo riferimento alla motivazione addotta dal Tribunale Federale Regionale, il quale, nel ritenere raggiunta la prova in ordine alla responsabilità di quanto ascritto ai differiti, stabiliva che tutti  i  provvedimenti  si  dovevano  ritenere conosciuti, con presunzione  assoluta,  dalla  data  di pubblicazione del comunicato ufficiale, citando in proposito la disposizione prevista dal comma 11 dell’art. 22 dell’abrogato C.G.S..

1.3. Sostiene pertanto che il Tribunale Federale Regionale abbia errato nell’applicare la sua decisione su tale norma, non essendo la stessa più applicabile, atteso che, al momento della decisione fosse in vigore il nuovo C.G.S., e ciò sulla base degli atti di deferimento della Procura Federale con nota 15127/859 pfi 18-19/MS/CS/jg, essendo gli stessi datati 26/6/2019 e pertanto doveva essere applicato per intero il nuovo C.G.S., non potendo trovare applicazione la disposizione transitoria di cui all’art. 140.

1.4. Il ricorrente ritiene che sussista una nullità assoluta di quanto statuito nel provvedimento, essendo state applicate al procedimento norme inapplicabili, rilevando altresì che nel vigente ed applicabile C.G.S. non sia stata riproposta la formula di presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti.

1.5. Su tali elementi ritiene che il Tribunale Federale Regionale avrebbe dovuto maggiormente esaminare tutti i documenti, disponendo       altresì l’audizione diretta del calciatore Porchia Domenico (circostanza che il ricorrente ribadisce in questa sede), al fine di determinare con certezza se il Porchia avesse avvisato la Società delle sue pendenze disciplinari.

1.6. Sostiene inoltre, il ricorrente, che l’impugnato provvedimento sia supportato da illogicità,  atteso  che,  a  suo  dire,  il provvedimento impugnato, per un verso ritiene applicabile il vecchio C.G.S. – sulla presunzione assoluta di conoscenza – e dall’altro, nell’applicare la sanzione alla Società, farebbe riferimento al nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

2. La Corte Federale d’Appello, a fronte dell’istanza di rinvio presentata dal difensore della A.S.D. Real Siracusa Belvedere, per l’udienza del 15/10/2019, in accoglimento a tale istanza, disponeva il rinvio, con sospensione dei termini, all’udienza del 15/11/2019.

All’esito di quanto sopra, nella odierna riunione, dinanzi a questa Corte, previa discussione, il procedimento è stato trattenuto in decisione, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, dove la Procura Federale ha richiesto la conferma della sentenza impugnata, mentre il ricorrente ha richiesto l’assoluzione da ogni addebito.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

3. La decisione impugnata merita di essere  confermata  ed  il ricorso deve pertanto essere rigettato.

3.1. Il ricorrente non entra nel merito delle sanzioni, ma impugna il  provvedimento del Tribunale Federale relativamente alla

inapplicabilità di norme dell’abrogato C.G.S., con conseguente violazione degli artt. 140 e 142 del C.G.S. in vigore e pertanto richiede la nullità assoluta del procedimento.

3.2. Atteso pertanto che l’esame del ricorso verte unicamente sul punto di cui al capo che precede, questa Corte non ritiene plausibili le motivazioni poste a difesa.

E’ pacifico che il nuovo C.G.S. sia entrato in vigore a far data dal 12/6/2019, ma è altrettanto vero che il procedimento è sorto nel momento in cui la Procura Federale aveva avviato le indagini, sin dal 31/5/2019, per poi far seguito con l’audizione del Sig. Antonello Liuzzo in data 8/6/2019. Di nessuna rilevanza il fatto che la Procura Federale abbia deferito, tra gli altri, il Sig. Liuzzo Antonello con nota 26/6/2019, fermo restando che in precedenza (11/4/2019) la Procura Federale comunicava alle parti le conclusioni delle indagini svolte, invitando le parti stesse a procedere alla nomina di un difensore di fiducia, di chiedere copia degli atti del procedimento e/o di presentare memorie o di essere sentiti, entro il termine perentorio di giorni 20, salvo infine di applicare la misura ai sensi dell’art. 32 sexies comma 1 dell’allora vigente C.G.S..

Proprio a fronte di tale comunicazione, il Sig. Liuzzo Antonello  si  dichiarò  disponibile  a  rendere  le  proprie dichiarazioni che, come sopra già riferito, fornì le proprie motivazioni a difesa con l’audizione dell’8/6/2019.

3.3. Alla luce pertanto dell’art. 142 C.G.S., comma 1, “i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della Giustizia         Sportiva al momento dell’entrata  in  vigore  del Codice, continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”, ragion  per  cui  la  motivazione addotta da parte ricorrente sulla nullità del procedimento, deve essere disattesa.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (sezione III), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Dispone incamerarsi la tassa di reclamo e la comunicazione alle parti tramite i loro difensori, con posta elettronica certificata.

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