F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0026/CFA del 4 dicembre 2019 – (ASD CITTA’ DI FALCONARA/SIG. BRAMUCCI MARCO/PROCURA FEDERALE) nn. 53-54/2019 – 2020 Registro Reclami N. 53 -54/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0026/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 53 -54/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0026/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
III^ SEZIONE
composta da:
Mauro Mazzoni – Vicepresidente
Sandro Ausiello – Componente (relatore)
Roberto Capuzzi – Componente
nella riunione del 27 novembre 2019 ha pronunciato la seguente
DECISIONE
in ordine ai reclami:
1) Reclamo n. 53 CFA S.S.2019/20
A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA
avverso la sanzione dell’ammenda di € 400,00 inflitta al reclamante per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S. vigente ratione temporis, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante sig. Marco Bramucci seguito deferimento del Procuratore Federale e Procuratore Federale Aggiunto nota n. 3574/1298pf18-19/GP/AA/mg del 24.9.2019
2) Reclamo n. 54 CFA S.S.2019/20
SIG. BRAMUCCI MARCO (presidente società A.S.D. Città di Falconara)
avverso la sanzione dell’inibizione di mesi 2 inflitta al reclamante per violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S. vigente ratione temporis, seguito deferimento del Procuratore Federale e Procuratore Federale Aggiunto nota n. 3574/1298pf18-19/GP/AA/mg del 24.9.2019 avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare del 25 ottobre 2019 - Com. Uff. n. 34/TFN-SD 2019/2020 del 25.10.2019)
Visto i reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 novembre 2019 il dott. Sandro Ausiello e uditi l’Avv. Monica Fiorillo, delegata dall’Avv. Cozzone difensore di entrambi i reclamanti e l’Avv. Silvia Loche per la Procura Federale;
Deciso preliminarmente che i reclami, stante la connessione oggettiva, debbano essere trattati congiuntamente, nulla opponendo le parti presenti
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale Nazionale Federale nella riunione del 17 Ottobre 2019, pronunciandosi in ordine al Deferimento n. 3574/1298 pf18-19 GP/AA/mg del 24.9.2019, a carico del Sig. Bramucci Marco, presidente della società Città di Falconara, e della stessa società Città di Falconara, nell’accoglierlo, ha irrogato
- per il Sig. Bramucci Marco, inibizione di mesi 2 (due);
- per la società Città di Falconara, ammenda di € 400,0 0 (quattrocento/00).
Il sig. Bramucci Marco doveva rispondere della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis per aver pubblicato sul proprio profilo FACEBOOK una frase denigratoria e lesiva dell’onorabilità del Presidente della Divisione Calcio a 5, Dott. Andrea Montemurro del seguente tenore: “il Presidente Andrea Montemurro, prima di mandarmi due volte a fare in culo per difendere la sua amata e finta visibilità, in un colloquio si era espresso in termini non proprio lusinghieri sull’operato del segretario generale e del giudice sportivo”;
La società Città di Falconara doveva rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS vigente.
Con la decisione depositata il 25 ottobre 2019 il Tribunale Federale nazionale in rito aveva respinto come irrilevante la richiesta del Bramucci di integrazione probatoria di ascoltare, come excepio veritatis, un testimone, il sig. Umberto Ferrini, responsabile del calcio a 5 Femminile Nazionale, il quale avrebbe assistito ad colloquio tra i il Sig. Bramucci ed il Presidente Montemurro, che aveva preceduto la pubblicazione del post lesivo dell’onorabilità del Presidente della Divisione Calcio a 5.P
Nel merito, essendo pacifico e non controverso che il Bramucci fosse l’autore del post contenente le frasi lesive dell’onorabilità del Presidente Dott. Andrea Montemurro, il
Tribunale Nazionale Federale, valutando come pubbliche le espressioni nel menzionato Post redatto dal Bramucci, riteneva che quelle dichiarazioni fossero distoniche rispetto ai comportamenti richiesti agli aderenti all’Ordinamento federale in quanto travalicavano “ i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica e di libertà di espressione poiché, secondo il comune sentire, il loro contenuto, ancorché non eccessivamente grave, ha l’attitudine a ledere la reputazione del presidente della divisione calcio a 5. Tanto si evince, a prescinder d’altro, dall’epiteto ricolto al presidente laddove il deferito fa riferimento a comportamenti dallo stesso tenuti “per difendere la sua amata e finta visibilità”. Una volontà denigratoria sufficiente di per sé a inverare i presupposti della fattispecie illecita”
Conseguente alla responsabilità del tesserato Presidente della Società, era l’affermazione della responsabilità diretta della società Città di Falconara, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, stante il principio di immedesimazione organica
Avverso la decisione, hanno proposto reclamo in data 2 novembre 19, mediante il difensore, sia il Bramucci che la società Citta di Falconara, riproponendo integralmente le difese già esposte nel giudizio di prime cure.
In particolare, quanto al Presidente Bramucci, si è sottolineato come le frasi del post pubblicato su FACEBOOK avessero un mero intento provocatorio e non offensivo in quanto quelle esternazioni miravano provocatoriamente a sollecitare le autorità e le istituzioni competenti ad essere audito dalla Procura federale, in merito ad un esposto presentato in data 11 marzo 2019. In specifico si è evidenziato il contenuto critico e non offensivo delle espressioni adottate (“per difendere la sua amata e finta visibilità”) tanto che lo stesso Giudice di prime cure aveva ritenuto di qualificarle come non particolarmente gravi.
Dal carattere non offensivo delle espressioni usate derivava la richiesta di proscioglimento dall’addebito e l’esclusione di ogni inibizione. In subordine si lamentava, per le ragioni evidenziate, l’eccessività della sanzione irrogata. Si insisteva in ogni caso nell’istanza di integrazione probatoria
Ovviamente le conclusioni proposte per il Presidente si traducevano nella richiesta di proscioglimento della Società e, in subordine, nell’irrogazione di una sanzione meno grave.
In sede di udienza, stante l’oggettiva connessione dei reclami, è stata disposta la riunione degli stessi e la loro trattazione congiunta. Il difensore dei reclamanti ha, quindi, richiamato le richieste formulate nell’atto d’impugnazione mentre la Procura Federale ha insistito per la conferma della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La decisione impugnata non merita censure in relazione all’avvenuto riconoscimento del carattere offensivo delle frasi scritte nel Post pubblicato su FACEBOOK dal sig. Marco Bramucci, in allora Presidente e legale rappresentante della Società Citta di Falconara.
Si tratta di espressioni, che ponendo nello stesso contesto l’attribuzione di termini chiaramente offensivi e apprezzamenti sul modo di agire volti a sottolineare l ’asserita fatua visibilità del dr. Andrea Montemurro, Presidente della Divisione calcio a 5 femminile, sono idonee a ledere l’onorabilità del menzionato Dirigente sportivo.
Per quanto potesse essere animato dall’esigenza che le istituzioni calcistiche trattassero l’esposto presentato che riguardava vicende sportive qui non rilevanti, il sig. Bramucci, per il suo ruolo di Presidente e legale rappresentante della Società sportiva, avrebbe dovuto tenere - così come richiesto dall’ordinamento sportivo – un comportamento improntato a lealtà e correttezza tanto più necessarie per chi svolge funzioni direttive. Avrebbe dovuto, cioè, utilizzare espressioni più consone al proprio ruolo ed al ruolo svolto dal suo interlocutore giacché quelle impiegate sicuramente vanno aldilà del legittimo esercizio del diritto di critica.
Per questo si appalesa del tutto irrilevante la richiesta di integrazione istruttoria che non modificherebbe in nulla il contenuto delle espressioni impiegate dal Sig. Bramucci nello scritto pubblicato e diffuso attraverso FACEBOOK.
La responsabilità del sig. Bramucci coinvolge direttamente anche la responsabilità della società Citta di Falconara stante la immedesimazione organica per il ruolo di Presidente e legale rappresentante svolti dal sig. Bramucci.
Per contro meritano accoglimento i motivi subordinati concernenti riduzione delle sanzioni: già in prime cure il Tribunale Nazionale Federale aveva affermato, nell’escludere che si vertesse in tema di libertà di espressione e critica, che le espressioni impiegate fossero “di non particolare entità”.
Condividendo tale valutazione e con essa le argomentazioni difensive, al Collegio pare equo rideterminare le sanzioni in misura inferiore per renderle coerenti con la effettiva e concreta gravità lesiva della condotta.
Per l’effetto, si determina la sanzione per il sig. Bramucci nella misura del presofferto, pari circa alla metà della pena originariamente inflitta, e si riduce l’ammenda per la società ad euro 200,00.
Con il parziale accoglimento dei reclami, si dispone la restituzione dei contributi versati.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezione terza), preliminarmente riuniti i reclami n. 53/2019 e 54/2019, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento, determina come segue le sanzioni:
- Sig. Bramucci Marco inibizione nei limiti del presofferto;
- A.S.D. Città di Falconara ammenda di € 200,00.
Dispone restituirsi i contributi versati.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.
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