F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0049/CFA del 12 febbraio 2020 n. 79/2019-2020 Registro Reclami (A.S.D. Audace 1919/ Sacco Angela e Schioppa Sergio) N. 79/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0049/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 79/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 0049/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE


 

Avv. Carlo Sica – Presidente

 

Avv. Marco Stigliano Messuti - Componente Avv. Federica Varrone - Componente – relatore

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

Sul reclamo numero di registro 79/CFA del 2019, proposto dalla società ASD Audace 1919, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Paparoni e dall’avv. Giuseppe Costa

 

Contro

 

Schioppa Sergio e Sacco Angela, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Schioppa Matteo, non costituiti

 

per la riforma

 

della  decisione  del  Tribunale  Federale  Nazionale  (Sezione  Tesseramenti),  n.  32/TFN- ST/2019/2020 – Reg. Prot. 37/TFN-ST, pubblicata in data 12.12.2019;

 

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza del giorno 4.2.2020 l’avv. Federica Varrone; Nessuno presente per la società ricorrente;

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

  1. Con ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti la signora Angela Sacco, in proprio e quale madre del calciatore minorenne Matteo Schioppa, ha chiesto lo svincolo del figlio dalla società ASD Audace 1919, deducendo la mancata sottoscrizione della scheda di tesseramento pluriennale.

 

Il ricorso, corredato dalla dichiarazione separata di non opposizione allo svincolo rilasciata e sottoscritta dal padre del calciatore minorenne, sig. Schioppa Sergio, è stato inviato all’odierna reclamante il giorno 18 settembre 2019 a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale della società, sita in Genazzano, alla via del Crocifisso 44/46. Sul punto è opportuno precisare che l’indirizzo utilizzato dai ricorrenti in primo grado è il medesimo a cui il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti ha trasmesso la decisione in questa sede impugnata e coincide anche con l’indirizzo indicato nell’intestazione del reclamo in esame.

 

In data 25.10.2019 il plico è stato restituito al mittente per compiuta giacenza. La società ASD 1919 non si è costituita in giudizio.

    • Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – con dispositivo N. 24/TFN-ST 2019/2020 pubblicato l’11 dicembre 2019, e decisione 32/TFN-ST/2019/2020, pubblicata il 12 dicembre 2019, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Matteo Schioppa in favore della ASD Audace 1919, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS.
  1. La società ASD Audace 1919, con tempestivo atto del 10 gennaio 2020, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione.
    • La società reclamante deduce di aver proposto il presente reclamo al fine di dimostrare la propria assoluta buona fede. In particolare, deduce che la mancata costituzione in giudizio per un “incolpevole errore” non le avrebbe permesso di svolgere compiutamente le proprie difese

dalle quali  sarebbe emerso che non  sussisteva  alcun motivo  per impedire  lo  svincolo societario del calciatore.

 

A riprova della propria regolare condotta, la reclamante ha depositato in giudizio gli screenshot di alcune conversazioni whatsapp intercorse tra i dirigenti della società e la madre del calciatore, da cui emergerebbe che il nulla osta al ragazzo è stato rilasciato da subito, onde consentirgli di fare immediatamente allenamenti con altre squadre, e che per lo svincolo sarebbe stato necessario attendere la data del primo dicembre.

 

Sulle base delle esposte circostanze fattuali la reclamante deduce:

 

 

  • di non avere manomesso il modulo di tesseramento del giocatore, riservandosi di adottare ogni opportuna azione legale nei confronti del sig. Schioppa Sergio;
  • i fatti accaduti ed i comportamenti dalla stessa tenuti dimostrerebbero l’assenza di qualunque elemento psicologico a sostegno di una presunta manomissione;
  • non risultando provato l’elemento psicologico ed essendo i fatti diversi da come ex adverso narrati, la decisione deve essere rivista.
    • Il reclamo non risulta essere stato notificato alle controparti, che sono rimaste contumaci.

 

 

    • All’udienza del 4.2.2020 nessuno è comparso.

 

 

 

 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  1. Il reclamo è inammissibile.

 

 

Ed invero, il secondo comma dell'art. 101 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., dispone che “il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.

 

3.1 Nel caso in esame, il reclamo è stato depositato in data 10 gennaio 2020, ma non vi è prova dell’avvenuta notifica ai ricorrenti in primo grado, circostanza da cui discende la violazione del citato art. 101, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C..


Conseguentemente, non risultando agli atti la prova della notifica del reclamo alle controparti, lo stesso è inammissibile.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale  d’Appello (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società A.S.D. AUDACE 1919, lo dichiara inammissibile.

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                    L’ESTENSORE

 

f.to Carlo Sica                                                                           f.to Federica Varrone

 

 

 

Depositato il 12 febbraio 2020 Il Segretario

f.to Fabio Pesce

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it