F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 053 CFA del 26 febbraio 2020 (A.S.D. LACCO AMENO 2013-PROCURA FEDERALE) N. 89/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 053/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 89/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 053/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente;

Federica Varrone – Componente;

 

Domenico Luca Scordino – Componente – relatore; ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

Sul reclamo numero di registro 89/CFA del 2020, proposto dalla Società A.S.D. LACCO AMENO 2013, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Salvatore Castagna

 

per la riforma

 

 

della  delibera  n.  32/TFT  2019/2020  del  Tribunale  Federale Territoriale  concernente  il procedimento 4535/1561 del 14.10.2019 (Campionato Regionale Juniores);

 

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 18 febbraio 2020 l’avv. Domenico Luca Scordino; udito per il reclamante l’avv. Monica Fiorillo nonché per la Procura l’avv. Francesco Pietrangeli;

 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO


Con atto del 14.10.2019 la Procura Federale deferiva: (i) il Sig. FERDINANDO SCOTTO

 

n. 10.12.1947, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. LACCO AMENO 2013, per la violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all’art. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; (ii) il calciatore DEVID HAJDAR per violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in

relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., previgente, agli artt. 39 e 43 art. 4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; (iii) il dirigente accompagnatore sig. ALESSANDRO CAPUANO per la violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6.45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; (iv) la società A.S.D. LACCO AMENO 2013 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., vigente, nel quale risulta trasfuso l’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati.

 

Con decisione Com. Uff. n. 32/TFT del 13 gennaio 2020, il Tribunale Federale Territoriale dichiarava i soggetti deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte applicando per il sig. SCOTTO FERDINANDO la sanzione della inibizione di 4 (quattro) mesi, per il calciatore DEVID HAJDAR la squalifica di 4 (quattro) giornate, per il dirigente accompagnatore sig. ALESSANDRO CAPUANO la sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione e per la società ASD LACCO AMENO 2013 la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica.

 

Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo n. 89 del 24.1.2020 la sola Società A.S.D. LACCO AMENO. In data 13.2.2020 la Società depositava altresì memoria ai sensi dell’art. 103, comma 1, secondo periodo.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

Va preliminarmente dichiarato inammissibile il motivo di reclamo introdotto dalla A.S.D. LACCO AMENO con la memoria da ultimo citata. Detto motivo, concernente una asserita violazione dell’art. 123, comma 2, del C.G.S. non risulta mai dedotto dalla A.S.D. LACCO AMENO, tantomeno in sede di reclamo. La doglianza, pertanto, tenuto conto del tenore dell’art. 115, comma 3, del GC.G.S. appare tardiva e inammissibile.


Tanto chiarito, il reclamo non merita accoglimento. Come correttamente rilevato dal Tribunale di primo grado, le violazioni contestate alla A.S.D. LACCO AMENO risultano provate per tabulas giacché il tesseramento del calciatore Devid Hejdar risulta completato solo in data 19.02.2019 e pertanto solo dopo lo svolgimento di almeno tre gare, tutte oggetto di contestazione ad opera della Procura Federale e svoltesi rispettivamente in data 23.12.2019, 06.01.20019 e 20.01.2019. Il calciatore, dunque, aveva effettivamente partecipato alle citate gare senza effettivo tesseramento.

 

Peraltro, è solo il caso di rilevare che lo stesso Tribunale aveva già provveduto ad una sensibile riduzione della sanzione richiesta dalla Procura Federale al fine di tenere conto dell’effettivo grado di colpa dei responsabili. Pertanto, il reclamo non può trovare accoglimento neppure in termini di mera revisione delle sanzioni assegnate dal Tribunale Federale Territoriale la cui decisione merita conferma.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 89 proposto dalla Società A.S.D. LACCO AMENO 2013, lo respinge

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                               L’ESTENSORE

 

f.to Carlo Sica                                                                             f.to Domenico Luca Scordino

 

 

 

Depositato in Roma il 26 febbraio 2020 Il Segretario

f.to Fabio Pesce

 
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