F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 70 CFA del 15 giugno 2020 (Sig. Gobbo Renzo/Procura Federale) N. 107/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 70/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 107/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 70/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 


 

 

 

 

 

Composta dai Signori: Carlo Sica – Presidente


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONE QUARTA


Raffaele Tuccillo - Componente

 

Marco Stigliano Messuti – Componente Relatore

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

sul reclamo n. 107 del 2019-2020, proposto da Renzo Gobbo, rappresentato e difeso dall’Avv. Cesare Di Cintio


 

 

la Procura Federale


contro


 

 

 

per la riforma

 

della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, pubblicata con C.U. n. 192, del 23 gennaio 2020 (solo dispositivo), con motivazioni pubblicate con C.U. n. 217, del 3 febbraio 2020.

Visto il reclamo con i relativi allegati depositato in data 10 febbraio 2020, ritualmente notificato nella stessa data alla Procura Federale;


Visti tutti gli atti di causa;

 

Vista l’ordinanza collegiale n. 7/2019-2020 del 3 marzo 2020;

 

Visti i provvedimenti di sospensione dei termini adottati dal Presidente Federale di cui ai C.U. n. 178/A del 9 marzo 2020; n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020;

relatore nella riunione del giorno 4 giugno 2020 - tenutasi in videoconferenza, ai sensi del decreto del 18 maggio 2020 del Presidente della CAF - l’avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Avagliano e per il ricorrente gli Avvocati Francesca Auci e Serena Angileri;

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

 

In data 22 ottobre 2019 il sig. Renzo Gobbo, allenatore iscritto al settore tecnico della FIGC, e soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5 del CGS vigente ratione temporis, operante nell’interesse della società Spezia Calcio srl dal 2015 al 2018, veniva deferito dalla Procura Federale, anche sulla base della documentazione acquisita presso la Procura della Repubblica del Tribunale di La Spezia, RG n. 328/2018: “per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, per aver commesso, in concorso con altri deferiti, atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato italiano, di minori di nazionalità nigeriana, producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo apparentemente per allenamenti e attività sportive non a scopo di lucro, con l’espresso impegno, poi violato, di assicurare il rientro nel paese di origine entro i termini previsti dal medesimo visto di ingresso, con l’obiettivo di dissimulare il reale motivo di ingresso, costituito dal garantirsi a titolo definitivo la permanenza dei minori sul territorio dello Stato per adibirli stabilmente all’esercizio dell’attività calcistica nell’ottica del loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive. A tal fine, nel paese di origine dei giovani calciatori, si procuravano l’autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto di ingresso temporaneo nel territorio nazionale con un accompagnatore e, successivamente, rappresentavano falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, al fine di


ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale”.

 

La Commissione Disciplinare del settore tecnico con decisione del 3 febbraio 2020 C.U. n. 217/2020, in accoglimento del deferimento, dichiarava Renzo Gobbo responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infliggeva la sanzione della squalifica di mesi dieci e un’ammenda di € 7.000,00 (settemila/00).

 

Tale decisione veniva impugnata con il reclamo all’esame di questa sezione per i seguenti motivi.

 

a)    Nullità/inammissibilità del deferimento

 

 

          per mancanza della norma violata

 

 

Assume il reclamante che la Procura Federale declina solo la violazione dell’art. 1bis comma1 senza specificare la norma violata.

 

           per mancanza di riferibilità della condotta all’attività sportiva – incompetenza degli organi di giustizia sportiva -

 

Assume il Reclamante che la motivazione della decisione di I° grado sarebbe carente in punto di riferibilità della condotta all’attività sportiva, essendosi limitato a chiedere i visti di ingresso per far giungere i ragazzi in Italia e che pertanto mancherebbe il nesso di collegamento tra lo scenario descritto dalla Procura e la condotta irregolare.

b)    Incompetenza della Commissione Disciplinare

 

Assume il reclamante che l’art. 38 del Regolamento del settore tecnico prevede che per tutte le infrazioni allo stesso, i tecnici sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione disciplinare del settore tecnico. Per contro, il deferimento non specificherebbe alcuna infrazione da parte del sig. Gobbo al Regolamento citato e pertanto la Commissione disciplinare sarebbe carente di giurisdizione.

c)     Merito

 

Nel merito, in via principale, assume il reclamante che la Procura Federale non avrebbe soddisfatto il proprio onere probatorio sia con riferimento alla condotta violativa del sig. Gobbo che in relazione al nesso causale e che la Commissione disciplinare avrebbe fondato


la propria decisione sulle discutibili e mal interpretate dichiarazioni di Maigini, Sannino e del Gobbo stesso.

In subordine, avendo tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda definito la propria posizione con il patteggiamento, ed in particolare:

  1. Spezia Calcio srl e A.S.D. Valdivara 5 Terre, con l’ammenda rispettivamente di € 30.000,00 ed € 2.000,00;
  2. Micheli 8 mesi di inibizione ed € 14.000,00 di ammenda;
  3. Plotheger 4 mesi di inibizione;
  4. Sannino 10 mesi di inibizione;
  5. Vinazzani 8 mesi di inibizione e € 6.000,00 di ammenda;

 

applicare al sig. Gobbo la sanzione calcolata al minimo edittale, tenendo conto delle circostanze attenuanti consistenti nella assenza di partecipazione del reclamante al “sistema Nigeria”.

***

 

Con dispositivo n. 71/CFA 2019/2020 pubblicato in data 4 giugno 2020, il reclamo veniva respinto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

Quanto ai singoli motivi di reclamo sintetizzati nella parte in fatto, si osserva quanto segue.

 

 

a)    Nullità/inammissibilità del deferimento

 

 

          per mancanza della norma violata.

 

 

Secondo il reclamante il richiamo al solo art. 1 bis, comma 1, CGS in vigore all’epoca dei fatti, sarebbe insufficiente, in quanto il deferimento dovrebbe essere accompagnato dalla chiara indicazione delle norme violate a livello federale/sportivo.

 

La censura è destituita di fondamento.

 

 

Il deferimento rispecchia tutti i requisiti richiesti dall’art. 125, comma 4 CGS (descrizione dei fatti, enunciazione delle norme violate e indicazione delle fonti di prova (analogamente art. 32 ter, comma 4, vecchio CGS).


L’art. 1 bis CGS in vigore all’epoca dei fatti, inquadrato nel Titolo I bis, rubricato “norme di comportamento”, non è una norma contenitore che necessita ai fini di una sua applicazione dell’indicazione di una specifica disposizione normativa violata.

 

In tal senso correttamente il giudice di primo grado ha già respinto la censura.

 

 

L’art. 1 bis introdotto nel vecchio CGS con decreto del 30 luglio 2014, con il richiamo ai principi di “lealtà, correttezza e probità”, costituisce uno dei punti cardine per tutti coloro che operano in ambito federale e rappresenta uno dei valori fondamentali ai quali deve ispirarsi il comportamento dei singoli e dei gruppi nei rapporti con gli altri soggetti della comunità sportiva e nell’applicazione delle regole del gioco. Detto principio ha un’intrinseca connotazione giuridica e autonoma valenza, la cui violazione origina l’attivazione di un ben definito procedimento sanzionatorio.

 

In altri termini, costituisce un’incontestabile regola comportamentale di indubbio valore giuridico. Il principio non è un generico invito al rispetto delle regole, ma ha un’autonoma ed indiscussa valenza nell’ordinamento sportivo e statale ed essendo diretto a tutti coloro che latu senso operano nel sistema sportivo, ha carattere generale ed è inviolabile.

 

In disparte a quanto appena chiarito, in ordine alla valenza autonoma della norma, va comunque sottolineato che il deferimento richiama anche la violazione dell’art. 19 del Regolamento FIFA che in linea generale vieta il trasferimento internazionale dei calciatori minorenni. Tale divieto prevede una espressa deroga, consentendo il tesseramento nel caso in cui la famiglia del minore si trasferisca nel territorio nazionale della società calcistica che chiede il tesseramento per ragioni non legate alla pratica sportiva del figlio minore. In altri termini non è consentito dal regolamento federale un ingresso di minori per essere tesserati in squadre di calcio Fifa, cosicché per tesserare un minore straniero in squadre Fifa, occorre che il minore sia entrato in Italia unitamente alla famiglia o per ricongiungimento familiare.

 

Gli atti di indagini hanno invece fatto emergere comportamenti del deferito, in concorso con altri, volti ad aggirare il già menzionato divieto di cui al citato art. 19 Regolamento Fifa.

 

           per mancanza di riferibilità della condotta all’attività sportiva – incompetenza degli organi di giustizia sportiva


Anche tale censura è priva di fondamento ed è stata correttamente respinta dal giudice di I° grado.

 

Assume il reclamante che la sua attività sarebbe stata limitata alla richiesta del “visto” dei giovani minorenni e che pertanto non vi sarebbe alcun riferimento alla condotta sportiva.

 

Il riferimento a quest’ultima trova fondamento nel complesso volume degli atti di indagine acquisiti agli atti del procedimento disciplinare.

 

Il Gobbo infatti si adoperava fattivamente delle richieste presso il Consolato italiano in Nigeria per il rilascio del visto affinché i calciatori minorenni (Avvua, Suleiman, Iroanya, Ejalonibu, Olonisakin, Haruna, Rabiu e Anih), dei quali egli stesso assumeva la veste giuridica di accompagnatore, potessero giungere in Italia, partecipando quindi fattivamente al “sistema Nigeria” finalizzato al tesseramento, vietato, dei minori stranieri nelle società sportive.

 

Le risultanze istruttorie hanno confermato tali addebiti. Valga al riguardo il tesseramento di alcuni dei giovani “accompagnati” dal deferito, per la società ASD Valdivara 5 Terre senza alcuna preventiva verifica della regolarità del loro ingresso e della loro permanenza sul territorio nazionale.

 

b)    Incompetenza della Commissione Disciplinare

 

 

Assume il reclamante l’incompetenza della Commissione disciplinare del settore tecnico in favore di quella del TFN - sezione disciplinare, atteso che le infrazioni contestate non rientrerebbero tra quelle del Regolamento del settore tecnico e non troverebbero alcun legame con le attività di tecnico.

 

Anche tale censura è priva di giuridico fondamento ed è stata già respinta in I° grado.  A tal fine appare utile richiamare gli artt. 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico. Art. 37 Norme di comportamento

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.  3.  In  caso  di  violazione  delle  norme  deontologiche,  la  Commissione


Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.

 

Art. 38 Disciplina dei Tecnici

 

 

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica. 2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico. 3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dalla Commissione Disciplinare, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte della Procura Federale.

 

Dal combinato disposto delle due norme appare chiaro che la competenza della Commissione disciplinare del settore tecnico va valutata sotto un duplice profilo: uno soggettivo (qualifica o status) ed uno oggettivo (condotta contestata).

 

Quanto al primo, non v’è dubbio che il reclamante era iscritto all’albo del settore tecnico e che pertanto ai sensi dell’art. 37, comma 1 cit. era tenuto al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali e conseguentemente all’osservanza dell’art. 1 bis CGS ratione temporis in vigore.

 

Quanto al secondo profilo l’art. 38 cit. radica la competenza degli organi di giustizia della Figc nei soli “procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica”; in tutti gli altri casi, come quello in esame, opera il secondo comma secondo cui: “Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico”.

 

Non v’è dubbio quindi che in I° grado sia stata correttamente individuata la competenza della Commissione disciplinare del settore tecnico.

 

c)     Merito

 

 

Anche nel merito l’impianto accusatorio trova pieno riscontro negli atti di indagine.


Premesso che nel procedimento penale il sig. Gobbo è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ai sensi dell’art. 12, commi 3 lett. a) e d), e 3 lett. b) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, tutta l’istruttoria ha dimostrato che egli ha concorso a procurare i visti temporanei di ingresso in Italia dei minori nigeriani, con l’impegno di assicurare il rientro nel paese di origine entro i termini previsti dal visto stesso; impegno disatteso perché l’operazione era finalizzata a far entrare i minori a titolo permanente per adibirli all’esercizio dell’attività sportiva in spregio alla normativa nazionale e Fifa.

 

Come chiarito dalla richiesta di archiviazione per alcuni indagati della Procura delle Repubblica di La Spezia del 10 luglio 2019, ovviamente non relativa al Gobbo, Lo Spezia, attraverso suoi rappresentanti e/o dipendenti (tra cui il Gobbo), approfittando anche del fatto che in Nigeria esisteva una struttura sportiva deputata alla valorizzazione dei giovani calciatori, la Academia di Abuja, che faceva capo allo stesso gruppo societario dello Spezia calcio, aveva avuto la possibilità di trasferire in Italia i migliori giovani del paese africano che venivano poi tesserati dallo Spezia o direttamente ovvero dopo un primo tesseramento presso società “satelliti”, la Lavagnese e la Valdivara5Terre. L’interesse dello Spezia e dei soggetti coinvolti era puramente economico, e consisteva nel tesserare giovani calciatori senza alcun esborso economico per poi rivenderli a società professionistiche e conseguire ingenti guadagni.

 

Ma per trasferire in modo permanente in Italia i giovani minorenni ed aggirare la normativa nazionale ed internazionale statale e sportiva che vietava tali tesseramenti, acquisiva presso il consolato d’Italia in Nigeria visti temporanei di 90 giorni con l’impegno, puntualmente disatteso, di assicurare il ritorno nel loro paese di origine dei minori.

 

Il reclamante censura la decisione di prime cure in ordine alla valenza delle dichiarazioni rese dal sig. Maigini, dal sig. Sannino e in relazione all’interpretazione data alla sua stessa dichiarazione dinanzi agli organi inquirenti.

 

In realtà, come correttamente evidenziato anche in I° grado il Gobbo ha avuto sicuramente un ruolo attivo nella vicenda.

Il reclamante contesta l’ammissibilità e la rilevanza delle dichiarazioni rese in sede di indagini penali in data 28 febbraio 2019 dal Maigini sul presupposto che detto calciatore non fosse oggetto di deferimento.


L’obiezione è priva di fondamento. Il Maigini è stato sentito quale teste in sede di assunzione di informazioni ex art. 362 cpp e le sue dichiarazioni sono certamente utilizzabili. Peraltro, danno evidenza di “un sistema” in cui il Gobbo era coinvolto come parte attiva: “in Nigeria nell’Accademia non c’erano inizialmente italiani, poi divenne allenatore Renzo Gobbo. Fu con lui che feci il viaggio dalla Nigeria in Italia. Con me c’erano altri due ragazzi nigeriani scelti per venire in Italia”….; ”Arrivammo ad ottobre 2014 e fino a giugno 2015 ci allenammo senza giocare partite…”; ”Mi dissero che io sarei venuto in Italia a giocare in via definitiva e non solo per qualche mese…”.

 

Tali dichiarazioni dimostrano la consapevolezza del Gobbo che il visto temporaneo era solo lo strumento per portare in Italia i minorenni per poi tesserarli con il sistema che si è ampiamente descritto.

 

Anche le dichiarazioni rese dal sig. Sannino, definiti irrilevanti dal reclamante, confermano il contesto probatorio.

 

Dal verbale di interrogatorio del 21 marzo 2019 reso alla Procura della repubblica della Spezia emerge che il Gobbo fosse compartecipe del sistema. Infatti: “i documenti necessari per ciascuno di loro mi furono sempre consegnati dal Gobbo e Vinazzani ed erano il passaporto con il visto di ingresso in Italia, almeno in un caso ricordo per 90 giorni, e l’affidavit dei genitori nigeriani diretti a me”;….”non so chi abbia dato loro in Nigeria il mio nominativo per gli affidavit, credo Gobbo perché era lui che stava in Nigeria”. Ed ancora: “per tutti i ragazzi di cui sono stato il tutore mi sono occupato io personalmente delle pratiche necessarie prima per ottenere da minori l’affidamento dal Tribunale di Genova ed il permesso di soggiorno conseguente e poi una volta raggiunta la maggiore età, per fare avere loro il permesso di soggiorno in attesa di occupazione”. Da ultimo: “i ragazzi…talvolta veniva a vederli Gobbo Renzo, che era allenatore dell’Accademia….”….”anche se Gobbo è l’allenatore dell’Accademia sia quell’anno (2013) che negli anni successivi, l’ho visto qualche volta in Italia al campo della Lavagnese per vedere qualche ragazzo. Ovviamente però si interessava particolarmente dei due ragazzi nigeriani”.

 

Le prove acquisite dimostrano dunque che il Gobbo reclutava i ragazzi minorenni in Nigeria, li faceva entrare in Italia con visti temporanei di ingresso e li affidava agli altri compartecipi


tra cui Sannino che curava le pratiche di stabilimento in Italia in quanto immigrati, eludendo così la temporaneità del visto (90 giorni) ed il fine del visto (stage o tournee).

 

In altri termini emerge la consapevolezza e la compartecipazione del Gobbo che il fine unico del suo accompagnamento in Italia dei minori fosse il tesseramento per società di calcio dilettantistiche, come detto vietato.

 

Da ultimo anche le dichiarazioni rese dal Gobbo in sede di interrogatorio in data 9 aprile 2019 confermano l’impianto accusatorio. “Il mio impegno è stato sempre quello di accompagnare i giovani nel viaggio aereo in Italia. In Italia poi i ragazzi facevano le tournee o i tornei previsti oppure i provini con lo Spezia, e alla fine di questa attività ritornavano in Nigeria, tranne alcuni di loro che invece rimanevano in Italia perché erano giudicati i migliori”.

 

In pratica è lo stesso Gobbo che afferma che alcuni ragazzi rimanevano in Italia, violando il visto temporaneo di cui si era fatto garante, perché come detto il fine era quello di stabilirli quali immigrati  e tesserarli senza spese per le società sportive dilettantistiche per poi rivenderli alle società professionistiche.

 

Anche l’interrogatorio reso da Elena Achilli in data 21 marzo 2019 conferma che il Gobbo era compartecipe del sistema.” Conosco Gobbo Renzo che lavorava nella Accademia Abuja in Nigeria da cui venivano tutti i ragazzi. Mio marito mi aveva dato il numero di telefono di Gobbo in Nigeria perché io potessi chiamarlo per qualche problema o questione personale dei ragazzi…varie volte in effetti ho chiamato Gobbo per sottoporgli qualche problema ed avere qualche consiglio”.

 

Va ricordato, al riguardo, che i coniugi Sannino/Achilli erano i compartecipi a cui il Gobbo affidava i minori invece di riportarli in Nigeria come avrebbe dovuto in forza del visto temporaneo.

 

Conclusivamente tutto il supporto probatorio richiamato dalla sentenza di I° grado conferma il ruolo attivo ricoperto dal Gobbo e la conseguente legittimità e fondatezza del deferimento.

 

Quanto infine alla domanda subordinata di merito, circa la mancata concessione delle attenuanti, si osserva quanto segue.

Le sanzioni inflitte agli altri compartecipi non sono paragonabili in quanto scontano la riduzione di pena derivante dal patteggiamento.


In ogni caso, deve ritenersi che le attenuanti siano state implicitamente riconosciute. Infatti, come emerge dalla decisione di I° grado, la Procura Federale aveva richiesto per il Gobbo la sanzione della squalifica di mesi 12 ed € 9.000,00 di ammenda.

 

La Commissione disciplinare ha invece irrogato la squalifica per mesi 10 ed un’ammenda di

 

€ 7.000,00 con una tangibile riduzione della sanzione.

 

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Gobbo Renzo, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                 IL RELATORE

 

f.to Carlo Sica                                                                       f.to Marco Stigliano Messuti

 

 

 

Depositato in Roma il 15 giugno 2020

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

f.to Fabio Pesce

 
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