F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 088 CFA del 13 luglio 2020 (Procuratore Federale/Cosenza Calcio srl/Trapani Calcio srl/Dr.ssa Pretti Monica/Dr. Pace Giuseppe) n. 133/2019-2020 REGISTRO RECLAMI n. 137/2019-2020 REGISTRO RECLAMI n. 139/2019-2020 REGISTRO RECLAMI n. 140/2019-2020 REGISTRO RECLAMI n. 141/2019-2020 REGISTRO RECLAMI n. 088/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

n. 133/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

n. 137/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

n. 139/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

n. 140/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

n. 141/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

n. 088/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

 

 

Mario Luigi Torsello, Presidente

 

 

  1. Paolo Cirillo, Componente Mauro Mazzoni, Componente Carlo Sica, Componente

Maurizio Fumo, Componente (relatore) Giuseppe Catalano, Componente aggiunto Bruno Di Pietro, Componente aggiunto

 

 

 

ha pronunziato nell’udienza del giorno 7 luglio 2020 svoltasi in videoconferenza la seguente

DECISIONE

 

sui seguenti reclami:

 

  1. n. 133/2019-2020 proposto dal PROCURATORE FEDERALE;
  2. n. 137/2019-2020 proposto dalla società COSENZA CALCIO srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Auci e Serena Anglieri, in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio;
  3. n. 139/2019-2020 proposto dalla società TRAPANI CALCIO srl, rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Chiacchio e Anna Rossi;
  4. n. 140/2019-2020, proposto dalla dr.ssa Pretti Monica, rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Chiacchio e Anna Rossi;
  5. n. 141/2019-2020 proposto dal dott. Pace Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Anna Rossi

 

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 128/TFN del 17/06/2020; Visti e riuniti i reclami sopra indicati;

Visti i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 il dott. Maurizio Fumo;

uditi il Cons. Giuseppe Chiné per la Procura Federale e i sopra indicati difensori per le parti rispettivamente rappresentate e difese e udita la sig.ra Pretti che ha inteso rilasciare dichiarazioni,

 

RITENUTO IN FATTO

    • Il Tribunale federale nazionale (TFN), sezione disciplinare, con decisione deliberata il 12.6.2020 e depositata il 17 dello stesso mese (deferimento 12597/977, pf 19-20/GC/bpl del 26.5.2020), ha sanzionato il sig. Pace Giuseppe, presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società Trapani Calcio srl, con mesi 1 e giorni 15 di inibizione. La medesima sanzione è stata applicata alla sig.ra Pretti Monica, consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore della predetta società.
    • Il Tribunale ha poi sanzionato la società Trapani Calcio srl con la penalizzazione di punti 1 in classifica nella corrente stagione sportiva.
    • Il sig. Pace e la sig.ra Pretti sono chiamati a rispondere dell’illecito di cui agli artt. 4, comma 1 e 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lettera b), paragrafo VI) NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
    • La società Trapani Calcio Srl è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, CGS, in relazione alla condotta posta in essere dai propri rappresentanti, nonché, a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 33, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera b), paragrafo VI) NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
      • Il TFN ha ritenuto, per quel che riguarda la società, di dover fissare una sanzione inferiore al minimo edittale, previa concessione di attenuanti ex art. 13 CGS.
    • Nel procedimento in esame ha chiesto di essere ammessa ad intervenire, con atto datato 5.6.2020, la società Cosenza Calcio, ma il Tribunale ha ritenuto non sussistente un interesse immediato ed attuale della richiedente “in ragione del numero di gare ancora da disputare, che non rende evidente la potenziale lesione o il pregiudizio lamentato, anche rispetto agli effetti della presente decisione” .
    • Avverso tale decisione hanno proposto reclamo la Procura Federale, la società Cosenza Calcio, la società Trapani Calcio, il sig. Pace Giuseppe, la sig.ra Pretti Monica.
    • La Procura Federale deduce erroneità e falsa applicazione della normativa federale in materia di controllo delle società professionistiche sui pagamenti periodici degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, erronea applicazione dell’art. 13 CGS, con riferimento alle infrazioni previste dall’art. 33 CGS, nonché difetto di motivazione.
      • Con l’atto di impugnazione si premette che il giudicante ha correttamente escluso qualunque rilevanza della causa di forza maggiore – pur invocata dalle parti deferite – dovuta all’emergenza sanitaria nazionale, in relazione al ritardato pagamento, ritenendo che la giustificazione non appare invocabile rispetto agli emolumenti dovuti per prestazioni che i collaboratori della società avevano già eseguito; sostiene quindi il reclamante Procuratore che il limite edittale di cui all’art. 33, comma 3, lett. f), CGS, fissato nel minimo in punti 2 di penalizzazione in classifica, non può essere ridotto dal giudicante, in quanto la predetta norma non si è limitata a stabilire una sanzione minima edittale (così come avviene per altre fattispecie previste dal CGS), bensì ha precisato – con inequivoca formulazione – che la sanzione è prevista “a partire da almeno” 2 punti di penalizzazione. Invero, a fronte di una violazione di natura gestionale ed economica, consumata con il mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi obbligatori, entro le predeterminate scadenze bimestrali, la soglia minima sanzionatoria, alla quale il giudicante deve immancabilmente attenersi, appare rigidamente fissata; ciò anche sul presupposto, da sempre invalso nel sistema federale, che, trattandosi di obblighi di natura “formale” (i quali pertanto si consumano con lo spirare delle singole scadenze dei termini), essi vanno sempre perseguiti disciplinarmente. In caso contrario, si determinerebbe una inammissibile alterazione dei campionati professionistici, poiché società non in regola con i predetti obblighi di pagamento, in assenza della irrogazione delle sanzioni nella misura rigidamente stabilita dalla normativa federale, continuerebbero a partecipare ai campionati, conseguendo, in tal modo, un evidente vantaggio competitivo sulle altre società, la cui irregolare condotta potrebbe essere giudicata meritevole della sanzione non ridotta.
      • Si riscontra, poi, anche una evidente carenza motivazionale, atteso che il TFN nemmeno individua, tra le attenuanti previste dall’art. 13 del CGS, quale sia, nel caso in esame, applicabile. Il che, per altro, non stupisce, dal momento che nessuna tra le circostanze previste dal ricordato articolo si attaglia al caso di specie. Invero il giudicante di primo grado ha ritenuto meno grave l’illecito in ragione delle difficoltà economiche conseguenti alla nota emergenza sanitaria manifestatasi all’inizio del corrente anno. Tuttavia, come premesso, tale causa di pretesa attenuazione della responsabilità non è minimamente elencata nell’articolo che il TFN ha preteso di applicare.
      • Inoltre, anche a voler valorizzare un sintetico passaggio motivazionale della decisione, ed ipotizzando che il TFN abbia inteso implicitamente riferirsi alla circostanza attenuante

prevista dall’art. 13, comma 1, lett. c), CGS, è da dire che detta circostanza riguarda il risarcimento del danno conseguente alla violazione; essa dunque non può trovare applicazione a fronte della ben distinta condotta consistente in pagamenti tardivi. Infatti, se la società non provvedesse, sia pur tardivamente, ad eseguire i pagamenti dovuti, a suo carico scatterebbe la diversa e specifica sanzione della (ulteriore) penalizzazione alla scadenza del bimestre successivo, ai sensi dell’art. 33 CGS; tale norma prevede che il mancato pagamento degli emolumenti o delle ritenute e dei contributi del bimestre di riferimento “e di quelli precedenti, ove non assolti prima” comporta l’applicazione a carico della società della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), CGS. Pertanto, se, per espressa previsione normativa, non il tardivo pagamento, ma il mancato pagamento deve dare luogo all’applicazione di una sanzione specifica ed ulteriore alla scadenza del bimestre successivo, è ovvio che la condotta consistente nel ritardato pagamento non possa integrare una circostanza attenuante, ma ha semplicemente l’effetto di evitare la applicazione della ulteriore sanzione.

    • La società Cosenza Calcio si duole in primis della decisione che le ha negato l’intervento nel procedimento in questione. In proposito rileva che tanto il vigente CGS, quanto la giurisprudenza sportiva, ammettono tale possibilità nel caso in cui la società richiedente possa dimostrare un suo diretto interesse in relazione all’assetto della classifica. Ebbene, dopo la disputa di 28 partite di serie B, la società Trapani Calcio risulta posizionata al terzultimo posto della classifica e la società Cosenza Calcio subito dopo. Ne consegue che Cosenza Calcio, collocata, allo stato, nella pericolosa “zona retrocessione”, è titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale, posizione che, proprio in forza della decisione assunta nei confronti della società che la precede in classifica, risulta potenzialmente pregiudicata da una erronea quantificazione del trattamento sanzionatorio inflitto alla sua diretta “concorrente”. Peraltro, un più che probabile nuovo manifestarsi della emergenza sanitaria comporterebbe il blocco del campionato e la cristallizzazione delle posizioni in classifica, conferendo carattere di definitività alla attuale graduatoria.
      • Nel merito poi sostiene questa reclamante che la decisione del TFN è errata per quanto attiene alla determinazione della sanzione, atteso che essa è stata determinata al di sotto del minimo previsto dalla norma applicabile (art. 33, comma 3, del CGS) che la fissa in almeno 2 punti di penalizzazione. È pur vero che il giudicante, nel determinare in concreto la sanzione da applicare, gode di ampia discrezionalità; egli, tuttavia, pur riconoscendo la sussistenza di circostanze attenuanti, non può mai determinare la pena al di sotto del minimo edittale indicato dalla norma. Il principio, espressamente stabilito dall’art. 132 cod. pen., ha carattere universale ed è certamente applicabile anche nell’ordinamento sportivo, come ha, del resto, chiarito la relativa giurisprudenza.
      • Per altro non si vede per qual motivo al Trapani Calcio debba essere riservato un trattamento di particolare favore, atteso che le difficoltà economiche conseguenti all’insorgere dell’emergenza sanitaria hanno riguardato tutte le squadre di calcio e dunque la stessa società Cosenza Calcio che, viceversa, ha fatto fronte alle sue incombenze, atteso il tassativo dettato dall’art. 85 NOIF. In merito, oltretutto, non può certamente trascurarsi che la FIGC, con il comunicato ufficiale 180/A del 10.3.2020 (giorno immediatamente successivo alla disposta sospensione del campionato), ebbe a confermare espressamente che i predetti emolumenti avrebbero dovuto essere immancabilmente versati entro il 16 marzo.
    • La società Trapani Calcio deduce palese infondatezza delle censure mosse dalla Procura Federale ed, anzi, assoluta inconsistenza dello stesso addebito per il quale è intervenuta la condanna, atteso che doveva ravvisarsi, quantomeno, un caso di evidente forza maggiore conseguente alla c.d. emergenza covid 19. Da ciò, la conseguente richiesta di proscioglimento della reclamante. In subordine, va praticata una significativa riduzione della sanzione irrogata (da rideterminarsi in una “lievissima ammenda”) in applicazione dell’art. 12 comma 1 del CGS.
      • Sostiene infatti la ricorrente che la decisione impugnata deve ritenersi illegittima, erronea e contraddittoria.
      • Innanzitutto la società non ha mai avuto intenzione, come la sua storia dimostra, di trasgredire le regole dettate in tema di emolumenti in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori.
      • Il ritardo nei versamenti fu dovuto solo all’imprevedibile insorgenza della emergenza sanitaria in considerazione della diffusione pandemica del covid 19. La Trapani Calcio ha un unico socio, vale a dire la srl Alivision Transport, azienda che opera nel campo del trasporto aereo e del turismo. Si tratta di attività rimaste, come è noto, paralizzate dal diffondersi della sopra ricordata infezione respiratoria; tanto ciò è vero che la Alivision è stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione ordinaria per i suoi dipendenti. Eppure, in passato, proprio grazie al sostegno economico della predetta società, furono, non solo ripianati i debiti della Trapani Calcio, ma fu anche prestata adeguata fideiussione.
      • Per altro lo sponsor della squadra, la srl Fratelli Arena, sempre in conseguenza della nota emergenza sanitaria, comunicò di essere costretta a sospendere temporaneamente il supporto economico fino ad allora fornito.
      • Come se non bastasse, in data 28.12.2019, il Tribunale di Trapani condannò la Trapani Calcio srl alla restituzione alla FM Service della cospicua somma di euro 350.000, provvedimento poi annullato a seguito dell’accoglimento, solo in data 11.6.2020, del reclamo presentato nell’interesse della società sportiva.
      • Pur in presenza di una così grave situazione economica, la Trapani Calcio è riuscita a far fronte, nei termini, agli impegni verso i calciatori e gli altri suoi dipendenti per quel che riguarda il rateo di gennaio e, in parte, di febbraio 2020. Il versamento, infatti, fu disposto in data 16.3.2020, ma, per ragioni di traffico telematico, divenne operativo solo il giorno seguente.
      • La differenza (non consistente) della somma dovuta fu comunque versata il 20.3.2020, vale a dire solo pochi giorni dopo la scadenza.
      • Orbene, la situazione appena descritta integra un caso di scuola in relazione alla c.d. forza maggiore. Trattasi, infatti, del verificarsi di un avvenimento “esterno”, condizionante e non certo causato dalla condotta del debitore.
      • È anche da aggiungere che, in base al decreto legge 23.2.2020 n. 6 (convertito in legge 5.3.2020 n. 13), la condotta della srl Trapani Calcio deve ritenersi ampiamente giustificata. Invero, l’art 6 bis del ridetto testo normativo recita: “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente alla applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti”. Ebbene, anche in conseguenza di misure autoritative che hanno imposto la interruzione di tutte le attività non essenziali, è risultato assolutamente impossibile per la reclamante rispettare integralmente i termini entro i quali effettuare i pagamenti di cui in contestazione. Invero fu certamente dovuta al factum principis la interruzione delle competizioni sportive con la conseguente mancanza di incassi derivanti dalla partecipazione del pubblico alle partite della serie B.
      • In via del tutto subordinata, si chiede, nell’interesse della predetta società sportiva, un ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 12 comma 1 CGS.
    • I reclami proposti nell’interesse del sig. Pace Giuseppe e della sig.ra Pretti Monica sono integralmente sovrapponibili, nel contenuto e nelle conclusioni, a quello proposto nell’interesse della società Trapani Calcio, della quale i due suddetti sono stati legali rappresentanti pro tempore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Occorre preliminarmente esaminare il reclamo della società Cosenza Calcio, la quale articola, innanzitutto, un’assorbente censura di natura procedimentale.
    • Detta censura, per altro, è infondata.

Invero il Tribunale ha chiarito che il diniego opposto alla società era dovuto alla mancanza di un interesse immediato ed attuale in capo alla stessa. Quel che manca, vale a dire, è l’attualità del pericolo che il Cosenza Calcio correrebbe in conseguenza della mancata “piena” penalizzazione del Trapani Calcio. Infatti, benché le due squadre fossero divise da un solo punto in classifica, sembrava davvero improprio parlare di “zona retrocessione”, atteso che, come si legge nella decisione impugnata, il campionato era ancora ben lontano dalla sua conclusione. Si tratta di considerazioni che, ovviamente, vanno sviluppate con riferimento al momento in cui la richiesta di intervento fu proposta e non certo nel momento (odierno) in cui si svolge il giudizio di appello.

    • Né ha pregio la considerazione, del tutto ipotetica, in base alla quale se, a seguito di un possibile riacutizzarsi della emergenza sanitaria, le posizioni di classifica dovessero cristallizzarsi, il Cosenza sarebbe destinato alla retrocessione. L’argomento in realtà, come si suol dire, prova troppo, perché, se tale eventualità dovesse realizzarsi (ma non si vede in base a quali elementi la reclamante formula tale “previsione”) entrambe le squadre sarebbero destinate alla retrocessione.
  1. Tanto premesso e chiarito, va subito detto che il reclamo proposto dal Procuratore Federale è fondato. Viceversa quelli (antitetici) proposti dalla società Trapani Calcio e dai sig.ri Pace e Pretti sono infondati a vanno respinti.
  2. Per ragioni logiche e sistematiche appare opportuno esaminare prima il reclamo della società Trapani (e gli identici reclami dei due rappresentanti pro tempore), atteso che, se effettivamente sussistesse la causa di giustificazione dedotta (forza maggiore), la società andrebbe esente da responsabilità e, conseguentemente, non vi sarebbe ragione alcuna di esaminare il reclamo della Procura che attiene unicamente al trattamento sanzionatorio.
  3. È noto che la forza maggiore (artt. 1218 e 1256 cod. civ. e art. 45 cod. pen) è indicata dalla dottrina civilistica (i predetti codici non ne forniscono definizione) come quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente volto al suo superamento; insomma una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere. Purché, s’intende, il sorgere dell’impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere.
    • Orbene, come è ovvio, la semplice difficoltà di una prestazione monetaria, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Invero, il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art 1218 cod. civ.), deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o, appunto, forza maggiore. È ovvio che, nel caso di obbligazione pecuniaria, il debitore non potrebbe mai invocare la distruzione della res (atteso che nulla è più fungibile del denaro), ma dovrebbe, appunto, dimostrare che, in presenza di una causa esterna, imprevista e imprevedibile e nonostante ogni sforzo fatto, la prestazione è “divenuta” impossibile.
    • Ebbene, nel caso di specie, non solo il credito degli aventi diritto era maturato ben prima del 16 marzo 2020 (costituendo tale data semplicemente il termine ultimo per l’adempimento, nulla impedendo alla società di provvedere anche prima), ma va rilevato che i provvedimenti normativi che hanno portato al “blocco” (tra l’altro) di alcune attività produttive sono datati tra fine febbraio e inizio marzo e dunque precedono di pochi giorni la data ultima di scadenza per il regolare adempimento. Ne consegue che, per essere rilevante ai fini della dimostrazione della forza maggiore, il deficit di liquidità nelle casse della società Trapani e/o di chi la sosteneva economicamente avrebbe dovuto manifestarsi proprio in quel ridottissimo intervallo di tempo che intercorre tra i ricordati provvedimenti e il termine previsto dalla normativa federale. Il che, oltre ad essere poco credibile, è, da un lato, non provato, dall’altro,

costituisce indice di scarsa diligenza (la provvista di una ingente somma non può/deve essere realizzata nell’imminenza della scadenza dell’obbligazione). Né è invocabile la normativa citata dal reclamante (rectius l’art. 91 del decreto legge 17.3.2020, c.d. “cura Italia”), sia perché la rubrica sembra far riferimento ai soli contratti pubblici, sia perché comunque è addirittura successivo al termine del 16 marzo.

    • Quanto infine al factum principis, esso si riferisce al divieto di disputare le partite di calcio e non è credibile (né è stato allegato e, meno che mai, provato) che proprio dall’incasso derivante dalla vendita dei biglietti la società avrebbe tratto la provvista sufficiente per pagare il dovuto.
    • I reclami della società Trapani Calcio, al pari di quelli proposti nell’interesse dei sig.ri Pretti e Pace vanno quindi respinti.
  1. Per quel che attiene al trattamento sanzionatorio applicato alla società (oggetto, come si è premesso, del reclamo della Procura), si deve rilevare come il giudice di primo grado lo abbia determinato in misura inferiore al minimo, il che, nella ipotesi di cui all’art. 33, comma 3, lett. c), non è consentito. E ciò non perché – come ritiene l’impugnante Procuratore – la società si sia resa responsabile di una infrazione “meramente formale”, atteso che non si comprende su quali basi si fondi l’assunto che una infrazione di tal fatta sia incompatibile con il riconoscimento di attenuanti. In realtà si tratta di un illecito connotato da mera condotta omissiva, in quanto violativo di un preciso obbligo di facere: versare una determinata somma entro un determinato termine, di talché lo spirare del termine in assenza della condotta doverosa integra ex se l’elemento materiale della fattispecie. Ciò non toglie che il giudicante ben potrebbe ravvisare ragioni per moderare, mediante il riconoscimento di circostanze attenuanti, il trattamento sanzionatorio.

La ragione per la quale, nel caso in esame, ciò non è consentito è in realtà connessa alla funzione stessa della sanzione conseguente all’illecito di cui si è resa responsabile la società sportiva.

    • La formula che si legge nella norma sanzionatoria non è delle più felici, atteso che essa recita: “il mancato pagamento [……….] comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”; tuttavia è logico supporre che si sia voluto indicare un limite invalicabile  (verso  il  basso,  ovviamente).  “A  partire  da  almeno”  sta  evidentemente  a

significare che il punto di “partenza” deve necessariamente e inderogabilmente essere quello indicato dal c.d. “legislatore” sportivo.

    • Ma, a favore di tale tesi, milita altro argomento, di ben più consistente spessore sistematico.

L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche.

Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione.

Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti

  • aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa.

La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore.

E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali.

    • A seguito del ragionamento sopra articolato, si spiega la non perspicua espressione che si legge nell’art. 33 CGS (appunto “a partire da almeno”).
    • La decisione del TFN deve dunque essere annullata con riferimento al disposto trattamento sanzionatorio che va pertanto rideterminato (nel minimo) in punti due di penalizzazione nei confronti della società Trapani Calcio.
  1. Quanto alla sig.ra Pretti e al sig. Pace, va rilevato che, ancora una volta, il giudicante di primo grado ha determinato la sanzione, largamente al di sotto del minimo, avendo concesso, le attenuanti. Tale “meccanismo” di quantificazione della sanzione, per le ragioni sopra indicate, appare, nel caso di specie, consentito.
    • Per altro, pur in assenza del reclamo del Procuratore, questo giudice di appello, in base all’art. 106 CGS, potrebbe, se ritenesse, aggravare la sanzione, non solo perché nell’ordinamento sportivo non sussiste il divieto di reformatio in pejus, ma anche perché - addirittura in assenza della impugnazione dello stesso interessato e proprio in applicazione del predetto articolo - il trattamento sanzionatorio potrebbe essere comunque aggravato.
    • Ritiene tuttavia il giudicante che la sia pur minima sanzione applicata possa considerarsi equa (in ragione della complessiva valutazione della condotta dei due predetti dirigenti) e che essa sia stata correttamente calcolata nel quantum, atteso che, pur non avendo il TFN fatto esplicita menzione di una specifica attenuante ex art. 13 CGS, si debba intendere che esso abbia voluto applicare, nella massima estensione l’attenuante “innominata” di cui al secondo comma del medesimo articolo, che, come è noto, prevede possano essere riconosciute “ulteriori circostanze […..] idonee a giustificare una riduzione della sanzione”.

 

PQM

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), riuniti preliminarmente i reclami nn. 133/2019- 2020, 137/2019-2020, 139/2019-2020, 140/2019-2020 e 141/2019-2020, definitivamente

pronunciando sugli stessi, così dispone:

  1. accoglie il reclamo n. 133/2019-2020 proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata ed infligge alla società Trapani Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
  2. dichiara inammissibile il reclamo n.137/2019-2020 proposto dalla società Cosenza Calcio Srl;
  3. respinge il reclamo n. 139/2019-2020 proposto dalla società Trapani Calcio Srl;

 

 

  1. respinge il reclamo n. 140/2019-2020 proposto dalla dr.ssa Pretti Monica;

 

 

    1. respinge il reclamo n. 141/2019-2020 proposto dal dr. Pace Giuseppe. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

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