F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 88/CFA del 18 Gennaio 2017 motivi con riferimento al C.U. N. 059/CFA DEL 10 Novembre 2016 RICORSO DEL SIG. VINELLA FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ AS BARI SPA) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 1; – AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 19 STATUTO FIGC – NOTA N. 15216/701/494 PF 13-14 AM/SP/MA DEL 21.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 16/TFN del 23.9.2016)

RICORSO DEL SIG. VINELLA FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ AS BARI SPA) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF, NONCHÉ ALL’ART. 19 STATUTO FIGC – NOTA N. 15216/701/494 PF 13-14 AM/SP/MA DEL 21.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 16/TFN del 23.9.2016)

Il Sig. Francesco Vinella, all'epoca dei fatti amministratore della Società AS Bari S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Zinnari del foro di Lecce, ha proposto reclamo ex artt. 33 e 37.1 C.G.S. avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare - pubblicata con Com. Uff. n.16/ TFN del 23.9.2016 - con la quale “a parziale accoglimento del deferimento, visto l'articolo 19 comma 1inciso H CGS, infligge (va) al Sig. Francesco Vinella l’inibizione di anni 1 e l'ammenda di € 10.000,00”.

I motivi di ricorso possono così essere sintetizzati.

In via preliminare e pregiudiziale il Vinella eccepisce l'intervenuta estinzione del procedimento disciplinare per inutile decorso del termine di cui all'art. 38 del Codice di Giustizia del CONI e dell'art. 34.1 bis C.G.S., risultando per tabulas che l'atto di deferimento è stato comunicato all'incolpato e depositato presso l'organo giudicante in data 21.6.2016 e che la relativa decisione del Tribunale Federale Nazionale è stata pubblicata solo in data 23.9.2016, così ben oltre il termine di 90 giorni prescritti dalla norma richiamata, la cui scadenza coincideva con il giorno 19.9.2016.

Nel merito, il reclamante contesta che il giudizio di colpevolezza è stato fondato su circostanze fattuali diverse e mai contestate, perlopiù concernenti il profilo meramente interno del rapporto tra la società e l'amministrazione, pertanto prive di rilievo disciplinare che prende in considerazione il contegno del dirigente sportivo nell’assolvimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto sociale dalle norme sportive e che - conseguentemente - non possono integrarsi tout court, nel caso di specie, gli estremi di un illecito disciplinare.

In punto di diritto, questa Corte rileva l’effettiva fondatezza dell’eccezione relativa alla inutile decorrenza del termine per la pronuncia della decisione, per aver il giudice di prime cure pubblicato la decisione con quattro giorni di ritardo rispetto alla previsione normativa.

Difatti, in entrambi i disposti di cui all’art. 38 C.G.S. CONI e all’ all’art. 34 bis comma 1 C.G.S. FIGC, è previsto che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”; inoltre, il quarto comma del medesimo art. 2 34 bis C.G.S. FIGC stabilisce che “se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone….”, mentre l’art.38 comma 4 del C.G.S. FIGC precisa che “…tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”.

Pertanto, dagli atti risulta che la pronuncia è stata effettivamente formalizzata il 23.9.2016, ossia il 94 giorno in luogo del 90º giorno, che invece cadeva il 19.9.2016, ultimo giorno per il utile per il deposito della pronuncia.

Orbene, sul punto, circa la formalizzazione del provvedimento decisorio, va evidenziato che nessuna rilevanza può essere attribuita all’aspetto lessicale nella differenza tra “decisione” e “pronuncia”; secondo la giurisprudenza del Collegio di Garanzia v’è tra esse una perfetta coincidenza, anche in ragione del fatto che non sussiste prova in ordine ad una possibile decisione, che sia stata precedente alla sua stessa pubblicazione, quale ad esempio il verbale di riunione del collegio deliberante.

In applicazione dello stesso articolo 34 bis, vale la pena di richiamarne alcune decisioni a sostegno, tra cui - in particolare - le nn.13/2016 e 46/2016, pronunciate a SS.UU., ove è stato ribadito che “… per l’individuazione del termine per la conclusione dell’azione disciplinare, l’orientamento federale dà rilievo al momento in cui la decisione conclusiva del procedimento disciplinare o del giudizio di secondo grado è adottata, fermo restando che solo dopo la pubblicazione della pronuncia decorrono i termini per la sua possibile impugnazione”.

Ne consegue che “Per i giudizi collegiali, il momento in cui la decisione dell'organo giudicante è “pronunciata” è quello in cui all'esito della camera di consiglio la decisione è stata adottata e sottoscritta (anche solo sul dispositivo) dal Presidente e dal relatore del collegio giudicante”, fermo restando che di tale data fa fede fino a querela di falso la sottoscrizione degli organi giudicanti; costituisce poi un necessario adempimento immediatamente successivo, quello del deposito della decisione presso la segreteria che prevede poi la sua tempestiva pubblicazione.”

In entrambi i casi in esame, i dispositivi sono stati depositati nel termine perentorio dei 60 giorni dal deposito del reclamo.

Contrariamente, questa Corte ha dichiarato estinto un procedimento con annullamento della sanzione inflitta (Com. Uff. n. 053/CFA del 21.10.2016), mentre il Collegio di Garanzia, in un ulteriore caso, ha dichiarato l’estinzione del procedimento disciplinare, annullando le sanzioni inflitte, in altro caso in cui il deferimento era stato erroneamente proposto ad un organo non competente e che comunque aveva superato il termine di 90 giorni rispetto alla data di esercizio dell’azione disciplinare (Ricorso n.35/2016- 11.7.2016)

Utile richiamare infine la decisione della Suprema Corte di Cassazione per la portata contenutistica del principio secondo cui la deliberazione della sentenza costituisce solo una parte del procedimento di formazione della decisione, mentre salvo casi particolari, è la pubblicazione che rende ufficiale la consegna della sentenza, le attribuisce giuridica esistenza nel mondo esterno e la rende irretrattabile; infatti la deliberazione della sentenza è un atto meramente interno e acquista efficacia esterna per effetto del suo deposito, contestualmente attestato dal cancelliere, che attribuisce ad essa l'efficacia di certezza pubblica (Cass.n.17297 del 2016 che richiama Cass.n. 12573 del 1991).

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Vinella Francesco annulla la decisione impugnata, dichiarando estinto il giudizio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it