F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – C. U. n. 101/CFA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) – C. U. n. 063/CFA del 18 Novembre 2016 (dispositivo) RICORSO SIG. FIORIN DENIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SACILESE CALCIO SSD – SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 5 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 2 E 4, DELLO STATUTO, – NOTA N. 1001/1114 PF15-16/GT/CF DEL 21.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 21/TFN del 06.10.2016)
RICORSO SIG. FIORIN DENIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE – ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SACILESE CALCIO SSD - SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 5 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMA 2 E 4, DELLO STATUTO, - NOTA N. 1001/1114 PF15-16/GT/CF DEL 21.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 21/TFN del 06.10.2016)
La vicenda trae origine da una segnalazione - in data 5.42016 - del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - LND alla Procura Federale della F.I.G.C., con la quale veniva trasmesso un esposto/denuncia della società Sacilese Calcio SSD, con oggetto « ... anomalie di gestione, passaggi e trasferimenti che hanno portato sicuramente danno economico e sportivo alla Sacilese Calcio ... ».
Nel corpo dell'esposto/denuncia si faceva riferimento ai comportamenti del deferito, all'epoca dei fatti direttore sportivo della medesima società. In particolare, si segnalava la richiesta di pignoramento del sig. Fiorin di parte delle somme per le quali il Comune risultava debitore della società Sacilese, attività esecutiva, questa, posta in essere in difetto, stante la vigenza della clausola compromissoria, della prescritta autorizzazione della F.I.G.C., e si denunciava la gestione "occulta" di trasferimenti di calciatori del Settore Giovanile, che venivano fatti transitare per società dilettantistiche per approdare, poi, a quelle professionistiche.
A conclusione dell'approfondita istruttoria racchiusa in una relazione d'indagine, con numerose escussioni esperite nei confronti dei soggetti informati sui fatti, nonchè dall'acquisizione di numerosi elementi anche documentali la Procura Federale riteneva fondato quanto oggetto di segnalazione nel suddetto esposto. Pertanto, con atto del 21.7.20161a Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Denis Fiorin, all 'epoca dei fatti direttore sportivo della Sacilese Calcio SSD, più altri, per rispondere:
a) della violazione di cui agli artt. l bis, comma 1, 5 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto per avere depositato avanti il Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, un ricorso per ingiunzione di pagamento (poi accolto con emissione da parte del Giudice del Lavoro del decreto ingiuntivo n. 327/20 I 5 in data 10.11.2015) nei confronti della Sacilese Calcio SSD per presunti crediti maturati in ragione delle prestazioni di direttore sportivo espletate nell'interesse della predetta società, senza avere ricevuto la preventiva autorizzazione del Consiglio federale della F.I.G.C., e per aver poi attivato la procedura esecutiva tramite pignoramento presso terzi di crediti vantati dalla Sacilese Calcio SSD;
b) della violazione di cui all'art. I bis, comma l e S, del codice di giustizia sportiva per avere procurato nella Stagione Sportiva 2015/2016 e, comunque, fino al 7.1.2016, nello svolgimento in via di fatto della funzione di direttore sportivo nell' interesse della Sacilese Calcio SSD, un evidente danno sia tecnico che patrimoni aie alla predetta società, favorendo la cessione ad altre società appartenenti sia alla Lega Nazionale Dilettanti, sia alla Lega Pro di promettenti giovani calciatori, procurandosi degli indebiti vantaggi sia di natura economica, che di natura professionale, così ottenendo il successivo tesseramento a far data dal gennaio 2016 presso la Società Pordenone Calcio (Lega Pro) con l'incarico di responsabile del Settore giovanile.
Da tali comportamenti conseguiva, secondo la Procura federale, anche la responsabilità sia diretta che oggettiva della società Sacilese Calcio SSD, ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. alla quale apparteneva il sig. Fiorin al momento della commissione dei fatti.
In relazione al predetto atto di deferimento, il sig. Denis Fiorin articolava una memoria difensiva, sviluppando difese di merito ed eccependo improcedibilità e/o nullità dell'atto di deferimento per violazione delle disposizioni contenute nell' art. 32 ler , comma 4, C.G.S. in relazione all'art. 44, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.1..
Il TFN, ritenuto che dal contesto del deferimento si evincano chiaramente le circostanze contestate dalla Procura Federale, le norme violate e le fonti di prova, disattendeva l'eccezione preliminare.
Nel merito, il TFN riteneva fondato il deferimento. Ha, infatti, considerato provato che il sig. Fiorin, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione al Consiglio federale, ha depositato presso il Tribunale di Pordenone, sezione Lavoro, un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare un credito vantato nei confronti della Sacilese Calcio SSD.
Sotto tale profilo, il TFN ha ritenuto non condivisibile l'assunto difensivo del deferito, secondo cui, appunto, la condotta dello stesso non era sanzionabile ex art. 94 quater N.O.LF. in quanto la previsione dell'obbligo per i collaboratori di società di serie D di stipulare accordi economici su moduli federali da depositare presso il Dipartimento, con devoluzione delle controversie al T.F.N., sarebbe stato introdotto il 48.2015con Com. Uff. n. 79/A, mentre il suo contratto di lavoro a progetto è di data anteriore all'entrata in vigore della citata norma. A dire del reclamante, dunque, allo stesso non rimaneva altra strada che quella della tutela dei propri diritti innanzi la magistratura ordinaria e, quindi, del ricorso per ingiunzione di pagamento.
Reputava, invece, il TFN che il contratto di lavoro sottoscritto dal sig. Fiorin era, sì, antecedente alla normativa del 2015 (risalendo la prima sottoscrizione al 30.6.2012) e che, tuttavia, il contratto è stato successivamente rinnovato fino a giugno 2015 e l'azione giudiziaria per il recupero del credito è stata intrapresa ben dopo il 4.8.2015 (il decreto ingiuntivo reca la data del 10.11.2015 ed il pignoramento presso terzi è ovviamente successivo).
Ne consegue, secondo il Tribunale di prime cure, che la clausola compromissoria è stata violata dal deferito in vigenza delle nuove disposizioni federali, dovendo farsi riferimento, per la corretta applicazione della fonte normativa alla fattispecie, non già alla data di pattuizione dell'accordo, bensì a quella in cui il diritto di credito, fondato sull' inadempimento contrattuale, è stato azionato.
Quanto al secondo capo di incolpazione, il Tribunale ha considerato dimostrata, mediante le deposizioni rese dall ' amministratore e legale rappresentante della società Sacilese Calcio e dal suo segretario con delega di firma, la circostanza secondo la quale lo stesso Fiorin ha incassato un assegno bancario dell' istituto di credito "Veneto Banca", emesso in data 30.10. 2015 dalla Società calcistica "Vittorio Veneto" per l'importo di € 1.500,00 a seguito del trasferimento temporaneo di due calciatori avvenuto in data 5.8.2015.
Altrettanto provata, afferma, ancora, il TFN, è la circostanza secondo la quale il sig. Fiorin, relativamente alla cessione di altri due calciatori dalla Sacilese Calcio SSD alla Eclisse Carenipievigina, ha contraffatto la finna del presidente pro tempore della società deferita, rilasciando delle liberatorie in ordine ai premi di preparazione, ammontanti ad € 8.130,00, con ciò procurando un evidente danno economico alla società presso la quale svolgeva le funzioni di direttore sportivo.
Con riferimento, infine, alla sanzione da applicare, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi federali di giustizia, il TFN riteneva congrua quella proposta dalla Procura Federale e cioè l' inibizione del deferito per anni 1 e l'ammenda di € 4.000,00 per la società Sacilese Calcio.
Il sig. Fiorin Denis (difeso dall'avv. Fabio Giotti) ha proposto appello avverso le suddette decisioni del TFN. Di seguito una rapida sintesi delle deduzioni difensive e delle conclusioni del reclamante.
Il ricorrente afferma che nell'atto di deferimento sono state enunciate in maniera sintetica e cumulativa le fonti di prova acquisite e le nonne violate, mentre non risulta indicata alcuna descrizione dei fatti accaduti. Nel secondo capo di imputazione, in particolare, non si descriverebbero i fatti contestati, ma solo gli effetti e le conseguenze del comportamento del reclamante: gli indebiti vantaggi di natura economica, infatti, sarebbero la conseguenza di uno o più fatti che nell'atto di deferimento non sono indicati.
Ribadisce, dunque, anzitutto, il reclamante l'eccezione di erronea applicazione delle disposizioni contenute nell ' art. 32 ter, comma 4, C.G.S., in relazione all' art. 44, comma 4, C.G.S. C.O.N.L, insistendo sulla richiesta di declaratoria di improcedibilità e/o nullità dell 'atto di deferimento.
Con riferimento alla prima incolpazione il ricorrente richiama, in primo luogo, la decisione del TFN che ha ritenuto fondata la contestazione con la seguente motivazione: « .... la clausola compromissoria è stata violata dal deferito in vigenza delle nuove disposizioni federali, dovendosi avere riguardo, per la corretta applicazione della fonte normativa alla fattispecie, non già alla data di pattuizione dell'accordo bensì alla data in cui il diritto di credito, fondato sull'inadempimento contrattuale, è stato azionato ..... ». «In sostanza», si legge in ricorso, l'Organo di primo grado ritiene «che il diritto di credito fondato su un contratto di lavoro valido fino al giugno 2015 sia autonomo e separato, ai fini della valutazione del vincolo di giustizia, rispetto all 'azione giudiziaria intrapresa per il riconoscimento, e pone come limite per la violazione del vincolo di giustizia la data del 4.8.2015 dove con la pubblicazione del Com. Uff. n. 79/A è entrato in vigore l'art. 94 quater N.O.LF. con il quale è stato introdotto l'obbligo per i Collaboratori della gestione sportiva di società che disputano il campionato di Serie D di stipulare con le società un accordo economico su appositi moduli federali da depositare presso il Dipartimento Interregionale con devoluzione di tutte le controversie economiche alla Commissione Accordi Economici in primo grado ed al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche in appello».
L'appellante evidenzia l'esigenza di garantire la certezza dei rapporti e delle prescrizioni a carico dei tesserati, così che ognuno possa determinare in modo consapevole le proprie scelte. Per considerare il sig. Fiorin colpevole sarebbe stato necessario verificare se nei suoi confronti esisteva un vincolo di giustizia che gli permetteva di far valere i suoi diritti dinanzi agli organi della F.I.G.C.: orbene, secondo il ricorrente tale vincolo non esisteva e, pertanto, non era necessario alcun provvedimento di autorizzazione da parte del Consiglio federale. Insomma, secondo la prospettazione difensiva, l' Autorità giudiziaria ordinaria era l' unico organo competente a garantire al sig. Fiorin il soddisfacimento dei suoi diritti di credito, perché l'apparato giudiziario della F.I.G.C. non era in grado di spiegare un intervento diretto a tutela dei diritti, con la conseguenza che il ricorso alla Giustizia ordinaria non ha determinato alcun contrasto tra ordinamenti autonomi e quindi non può essere sanzionato.
Quanto all' altro capo di incolpazione (violazione di cui all'art.1 bis, commi 1e 5 C.G.S.) di cui al n. 1, lett. b) del deferimento, si deduce assenza di prova, mancanza di indizi, gravi, precisi e concordanti, nonchè carenza di motivazione. In tale direzione il reclamante ritiene totalmente irrilevanti e inattendibili le dichiarazioni acquisite dalla Procura federale.
Con riferimento alla contraffazione della firma del presidente della società Sacilese Calcio, il ricorrente censura l'omessa indicazione delle fonti di prova dalle quali dedurre la fondatezza dell'addebito. Unica prova presunta risulterebbe essere la dichiarazione del sig. Sandrin che il reclamante, però, ritiene, come detto, inattendibile. Nessuno ha, invece, dichiarato di aver visto il sig. Fiorin contraffare le firme del presidente sulle liberatorie di alcuni calciatori.
Conclude, infine, la difesa chiedendo: in via preliminare, dichiarare improcedibile/nullo l'atto di deferimento limitatamente al secondo capo di incolpazione e per l' effetto annullare la decisione riguardante il predetto medesimo capo; in ipotesi, dichiarare improcedibile l' atto di deferimento sempre limitatamente al secondo capo di incolpazione e per l' effetto rimettere alla Procura Federale l'intero procedimento per la rinnovazione dell'atto di deferimento; in ulteriore ipotesi, prendere i provvedimenti ritenuti opportuni per salvaguardare nei confronti del deferito i principi di cui all' art. 2, comma 2, C.G.S. - Coni. Il reclamante chiede, poi, nel merito, il prosciogli mento dagli addebiti contestati.
Alla seduta fissata innanzi a questa Corte federale d'appello per il giorno 18.11.2016 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonchè il reclamante personalmente, assistito dal proprio difensore di fiducia, avv. Fabio Giotti.
La difesa del ricorrente ha richiamato e ulteriormente illustrato i motivi d'appello, insistendo, segnatamente, in via preliminare, per l'accoglimento della svolta eccezione di nullità1inammissibilità dell'atto di deferimento e, nel merito, per il proscioglimento.
Il rappresentante della Procura Federale ha illustrato il complessivo contesto nel quale si inserisce il deferimento del sig. Denis, che ha visto, in separati procedimenti, affermata la responsabilità di altri deferiti responsabili di condotte ancor più gravi di quelle addebitate all'odierno reclamante, opponendosi al proscioglimento e rimettendosi in ordine ad una complessiva rivalutazione delle condotte del sig. Denis Fiorin, anche in funzione di una eventuale revisione della misura sanzionatoria. Terminate le illustrazioni difensive delle parti, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.
In via logicamente preliminare deve essere, dapprima, esaminata l'eccezione di improcedibilità/nullità dell'atto di deferimento, riproposta, con specifico riferimento al capo di incolpazione di cui alla lett. b) del deferimento medesimo, anche in questo grado di appello.
L' eccezione è priva di pregio.
Il deferimento contiene gli elementi richiesti dalle norme di cui agli artt. 32 ter, comma 4, C.G.S. della FIGC e 44, comma 4, C.G.S. del CONI. Del resto, prova ne è l'ampia ed articolata difesa svolta, in ordine ad entrambe le contestazioni, dal deferito - oggi appellante. Dimostrazione evidente che le disposizioni normative prima indicate non sono state in alcun modo violate, così come non è stato leso alcun diritto di difesa dell'incolpato.
Seppur in modo sintetico, la Procura Federale ha chiaramente indicato quali siano i fatti contestati, le norme violate e le fonti di prova acquisite (peraltro, elencando dettagliatamente ben 139 documenti, pur essendo questi riferiti alle complessive condotte dei soggetti deferiti con l'atto del 21.7.2016): e ciò tanto in relazione al primo capo di incolpazione [sub. a) dell'atto di deferimento], quanto in relazione alla seconda contestazione [sub. b) dell'atto di deferimento]. Non può, infatti, condividersi l'assunto difensivo secondo cui la pubblica accusa federale ha indicato gli effetti (danno patrimoniale) di una condotta, ma non ha contestato la specifica condotta. L'accusa mossa al sig. Fiorin, infatti, è quella di aver favorito la cessione ad altre società appartenenti sia alla LND ed alla Lega Pro di promettenti giovani calciatori, al fine di ricavare indebiti vantaggi sia di natura economica, che di natura professionale, così procurando anche un danno alla Sacilese Calcio.
Nel merito, ricorso merita solo parziale accoglimento nei termini di seguito indicati.
Vi è prova, in atti, che il sig. Fiorin, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione o deroga al Consiglio federale, ha depositato avanti al Tribunale di Pordenone, sezione Lavoro, un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare un credito vantato nei confronti della Sacilese Calcio SSD.
L'assunto difensivo, sul punto, non può essere condiviso.
Come correttamente già affermato dal TFN, il contratto di lavoro sottoscritto dal sig. Fiorin è sì, antecedente (30.6.2012, successivamente rinnovato fino a giugno 2015) l'obbligo (introdotto il 4.8.2015 con Com. Uff. n. 79/A)per i collaboratori di società di Serie D di stipulare accordi economici su moduli federali da depositare presso il Dipartimento, con devoluzione delle controversie al TNF, e, tuttavia, occorre avere riguardo, ai fini che qui ci occupano, non già alla data di pattuizione dell'accordo, bensì a quella in cui il diritto di credito, fondato sull'inadempimento contrattuale, è stato azionato.
Ora, nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo reca la data del 2.11.2015 ed il decreto ingiuntivo è stato emesso il successivo 10.11.2015, mentre l'atto di precetto è del 23.11.2015. Il ricorrente ha, pertanto, effettivamente violato la clausola compromissoria, stante la vigenza delle nuove disposizioni federali sopra in sintesi ricordate.
Dimostrata, a mezzo le complessive risultanze documentali acquisite al procedimento, anche la responsabilità del reclamante in ordine al secondo capo di incolpazione.
n particolare, può considerarsi appurato, specie alla luce delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società Sacilese Calcio e dal suo segretario con delega di firma, la circostanza secondo la quale lo stesso Fiorin abbia ricevuto (a prescindere dalla circostanza dell'effettivo incasso effettuato da soggetto eventualmente giratario del medesimo) un assegno bancario dell'istituto di credito "Veneto Banca", emesso in data 30.10.2015 dalla Società calcistica "Vittorio Veneto" per l'importo di € 1.500,00 a seguito del trasferimento temporaneo di due calciatori avvenuto in data 5.8.2015.
Comprova di ciò è dato ricavarsi dalla e-mail inoltrata dalla società Vittorio Veneto Calcio alla società ASD Sacilese Calcio, del 23.3.2016, con la quale si comunicava che l' assegno di cui sopra era stato consegnato a mani del sig. Denis Fiorin, quale pagamento del prestito Stagione Sportiva 2015/2016 dei calciatori D'Arsie Mosè e SefaVeton. Tale elemento probatorio riveste una rilevante importanza ed è sicuramente dotato di certa attendibilità, provenendo da società, Vittorio Veneto Calcio, che è soggetto terzo e disinteressato.
Sotto il profilo probatorio, dunque, essendo, comunque, sufficientemente provato l'addebito, non appare decisiva la contestazione del reclamante relativa alle dichiarazioni rese in sede di audizione, dal sig. Sandrin, per "delega" del sig. Giusti. Secondo la prospettazione difensiva il sig. Sandrin ha rilasciato le dichiarazioni su delega del sig. Giusti e, dunque, lo stesso non parlerebbe «come terzo soggetto indipendente ed informato dei fatti, ma per conto del Giusti».
A tal proposito, in effetti, le censure del sig. Fiorin sembrano cogliere nel segno, atteso che non si comprende se le dichiarazioni testimoniali siano state rese dal sig. Sandrin in prima persona, per conoscenza diretta dei fatti riferiti, oppure, come sembrerebbe sul piano formale, per conto del "delegante" (!) sig. Giusti. Risulterebbe, infatti, palesemente inammissibile una "testimonianza" resa "per conto" (su delega?!) di diverso soggetto.
Vero è, anche, che nella dichiarazione del sig. Sandrin Luigino sono indicate tutta una serie di dettagliate circostanze che fanno pensare ad una loro conoscenza diretta da parte dello stesso: « ... debbo denunciare altresì l' incasso fraudolento posto in essere dall'ex DS Denis Fiorin di un assegno bancario tratto dall' istituto di credito Veneto Banca filiale di Vittorio Veneto, emesso in data 30.10.2015 dalla società Vittorio Veneto Calcio per l'importo da e 1.500,00 a seguito del trasferimento temporaneo dei calciatori SefaVeton e D'Arsiè Mosè, entrambi della mia società a quella del Vittorio Veneto Calcio verosimilmente entrambi avvenuti in data 8.8.2015. In calce riconosco quale firma del Legale Rappresentante pro-tempore sig. Pressotto Gianpaolo già Presidente fino alla data del 3.09.2015. Vi compiego, atto a suffragare quanto sopra, copia della lista di trasferimento temporaneo avente n. DL 97111 afferente alla Stagione Sportiva 2015/2016 datata 5.8.2016, copia dell'assegno tratto su Veneto Banca».
Ad ogni buon conto, come si diceva, a prescindere dal valore probatorio delle circostanze riferite in sede di audizione dal sig. Sandrin, vi è, in atti, sufficiente dimostrazione del fatto/condotta di cui trattasi e, dunque, corretta appare, sotto siffatto profilo, l'affermazione di responsabilità del sig. Fiorin.
Le complessive risultanze istruttorie conducono a ritenere fondata anche l'incolpazione con la quale si contesta al sig. Fiorin di aver operato per favorire il trasferimento, presso società dilettantistiche, di giovani calciatori in forza alla Sacilese Calcio, allo scopo di ricavarne vantaggi economici e/o professionali e/o di danneggiare la predetta medesima società, avvalendosi, a tal fine, anche della promessa fatta ai predetti medesimi calciatori (e/o ai loro genitori) che, dopo un brevissimo periodi di stazionamento in dati sodalizi, gli stessi sarebbero stati tesserati per la società professionistica Pordenone Calcio, dove il sig. Fiorin, dopo le dimissioni dalla Sacilese Calcio, si è poi effettivamente accasato, andando a rivestire la carica di responsabile del settore giovanile.
Peraltro, premesso quanto già sopra osservato a proposito di una (inammissibile) "testimonianza" "de relato", le dichiarazioni del sig. Sandrin si riferiscono, come detto, a fatti specifici e dettagliati, in relazione ai quali lo stesso dimostra di esserne a diretta personale conoscenza. Ad ogni buon conto, come detto, i fatti e le circostanza riferite dal sig. Sandrin sono anche oggetto di riscontri probatori, oggettivi ed anche documentali che rendono, comunque, irrilevante o, quantomeno, non decisiva l'eventuale vizio del verbale di audizione di cui trattasi.
Essendo, quanto sopra, del tutto sufficiente ad affermare, come detto, la responsabilità del sig. Denis Fiorin in ordine alla violazione contestata sub lett. b) del deferimento, rimane non decisivo accertare la circostanza della effettiva contraffazione, da parte del deferito di cui trattasi, della sottoscrizione sulle liberatori e in ordine ai c.d. premi di preparazione, riconosciuta e dichiarata dal TFN, negata dal reclamante. Ci si riferisce alla circostanza secondo la quale il sig. Fiorin, relativamente alla cessione di altri due calciatori (Francesco n Alessandro e Francescon Alberto) dalla Sacilese Calcio SSD alla Eclisse Carenipievigina, abbia tratto la firma del presidente pro tempore della Società deferita, rilasciando delle liberatorie in ordine ai premi di preparazione, ammontanti ad euro 8.130,00, con ciò procurando un evidente danno economico alla Sacilese Calcio presso la quale svolgeva le funzioni di direttore sportivo.
Ciò premesso, è possibile, per inciso, osservare come il suddetto assunto, pur apparendo verosimile, non può, allo stato, ritenersi provato.
Per tutto quanto sopra in sintesi esposto questa Corte ritiene che il ricorso debba essere respinto, meritando lo stesso, solo parziale accoglimento sotto il profilo della misura sanzionatoria.
Infatti, ferma restando la violazione di cui al capo a) di incolpazione, una complessiva rivalutazione della condotta imputata al reclamante nel capo b) di incolpazione di cui all'atto di deferimento, induce a ritenere che la relativa responsabilità del sig. Denis Fiorin sia imputabile, come correttamente rilevato in dibattimento dal rappresentante della Procura Federale, ad un agire incauto, più che ad una dolosa preordinazione. Comportamento, che ha comunque violato le disposizioni indicate nell'atto di deferirne e procurato danno alla società Sacilese Calcio.
Queste considerazioni, tuttavia, unitamente al venir meno della specifica responsabilità, non provata, per la contraffazione delle firme sulle liberatori e, induce questa Corte a rideterminare, in riduzione, la sanzione che, per le ragioni sopra spiegate, avuto anche riguardo alla vicenda complessiva, alla reale portata dei fatti contestati ed alla effettiva responsabilità del sig. Denis Fiorin, si reputa congruo fissare nella misura della inibizione fino a tutto il 30.6.2017.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Fiorin Denis riduce la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 30.06.2017.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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